Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 49294 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 49294 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
i udit I A reLazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
-t)
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
COGNOME che ha concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino, parzialmente riformando in punto di pena, ha confermato la pronuncia di condanna di COGNOME NOME, resa in esito a giudizio abbreviato dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino, per il reato di cui all’art. 589-bis, commi 1 e 8, cod. pen., perché, alla guida di un’autovettura Toyota Yaris, mentre percorreva la tangenziale sud di Torino nella direzione di Asti, per colpa generica e per violazione delle norme in materia di circolazione stradale (in specie, l’art. 141, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285), procedendo ad una velocità eccessiva e non accorgendosi tempestivamente della presenza sulla carreggiata di COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, appiedati sulla corsia poiché si era appena verificato un sinistro stradale (la Mercedes del COGNOME aveva da tergo tampoNOME la Fiat 600 condotta da COGNOME), colpiva violentemente la vettura Mercedes del COGNOME che investiva quest’ultimo, scaglipndosi poi nella corsia di emergenza dove si trovava il COGNOME che veniva Sua volta colpito. Il COGNOME e il COGNOME deoffievano sul colpo per le gravissime lesioni riportate (in Moncalieri, il 04/04/2018).
COGNOME Avverso la sentenza di appello ricorre l’imputato, a mezzo del difensore che solleva un unico, articolato, motivo con cui deduce la l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 589-bis, comma 7, cod. pen., nonché vizio di motivazione con riferimento alle condotte delle vittime che avrebbero violato norme del codice della strada. Evidenzia, in particolare, che il sinistro, avvenuto in precedenza tra le auto del COGNOME e di COGNOME NOME / non era in alcun modo segnalato; che le autovetture non avevano le luci accese; che i veicoli si trovavano ancora, nonostante il tempo trascorso tra i due sinistri, sulla carreggiata, occupandola quasi interamente; che nessuno indossava il giubbotto retroriflettente di protezione personale, né era stato posizioNOME il segnale mobile di pericolo (triangolo) alla distanza prescritta; che gli interessati stazionavano in prossimità delle autovetture sulla carreggiata anziché in un luogo sicuro e lontano; che il COGNOME si trovava sulla terza corsia c.d. di sorpasso, verosimilmente davanti alla propria autovettura Mercedes, sul fronte di provenienza del traffico, mentre il COGNOME si trovava sulla prima corsia e non sulla corsia di emergenza. La Corte territoriale avrebbe omesso di adeguatamente valutare l’imprevedibilità delle condotte contra legem ed altamente colpose delle vittime e l’idoneità
A. delle stesse COGNOME porsi quali cause suscettibili di produrre l’evento, al punto da integrare la fattispecie di cui al comma 7 dell’art. 589-bis cod. pen. L’affermazione secondo cui l’imputato avrebbe violato la norma di cui all’art. 141 cod. strada non si misura adeguatamente con il complesso di circostanze emergenti dalla stessa descrizione della dinamica del sinistro, nel ricorso richiamate. Il sinistro viene imputato al COGNOME in conseguenza della sua “eccessiva velocità” e della sua “mancanza di attenzione”, senza esaminare congiuntamente le condotte dei soggetti coinvolti. Quanto alla presunta eccessività della velocità, la consulenza tecnica della difesa ad opera dell’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO conduce ad affermare che la velocità, se pur non determinabile con certezza, fosse comunque inferiore al limite di legge consentito. Quanto alla causalità della colpa, la difesa rileva che manca un’attenta verifica, mediante un congruo giudizio controfattuale, dell’efficacia salvifica del cosiddetto comportamento alternativo lecito. Nulla nel ragionamento della Corte dimostrerebbe che, anche ad un’andatura sensibilmente inferiore a quella erroneamente ascritta al ricorrente, l’ostacolo avrebbe potuto essere avvito in tempo ed evitato. Il convincimento della Corte territoriale è apodittico perché non supportato da alcuna argomentazione. Parimenti si dica con riguardo al richiamo all’asserito deficit di attenzione che, secondo la Corte di appello, avrebbe impedito all’imputato di avvedersi, se non in extremis, della presenza delle autovetture sulla carreggiata. Anche in tal casok manca un’adeguata verifica controfattuale volta a dimostrare che una maggiore attenzione nella guida avrebbe consentito di avvedersi con maggior anticipo della presenza dei pedoni e di compiere in conseguenza una manovra più adeguata. Né la presenza di più pedoni al centro 0Luti —í—ear-r~tra della carreggiata di un’autostrada può considerarsi circostanza prevedibile. Trova, peraltro qui applicazione ( il principio dell’affidamento. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Il difensore della parte civile, AVV_NOTAIO, ha presentato note di replica alla requisitoria del Procuratore generale e nota spese.
Con memoria difensiva, pervenuta in cancelleria il 19/09/23, il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale, insistendo nelle ragioni del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Tutti i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, integranti censure rivalutative dei fatti – inammissibili in questa sede per tale loro ontologica essenza (sul punto cfr. Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, COGNOME, Rv. 234148) meramente reiterativi dei medesimi motivi di gravame (ampiamente riportati nel testo del ricorso) su cui la Corte di appello si è g ampiamente espressa, con motivazione immune da censure. Costituisce insegnamento consolidato di questa Suprema Corte quello per cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvano nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, NOME COGNOME, Rv. 277710).
Tanto premesso, la sentenza impugnata ha congruamente e puntualmente indicato le ragioni per le quali le vittime non avrebbero in alcun modo contribuito sul piano causale alla determinazione dell’evento e, in conformità alla pronuncia di primo grado – rispetto alla quale ha maggiormente valorizzato il filmato estrapolato dalla webcam presente sul veicolo del COGNOME e le dichiarazioni della testimone COGNOME NOME, giunta sul luogo del sinistro subito prima che si verificasse il secondo impatto -, ha ricostruito la dinamica del sinistro sulla base del complessivo quadro probatorio, scandagliandone con precisione gli elementi, per rispondere alle singole censure proposte e nella presente sede reiterate. Ha, così, evidenziato come l’evento fosse certamente addebitabile al ricorrente che, viaggiando ad una velocità superiore a quella consentita, e comunque, certamente, non adeguata allo stato dei luoghi, in violazione del disposto di cui all’art. 141 cod. strada, aveva impattato violentemente contro una delle vetture coinvolte in un precedente sinistro, determinando il decesso delle persone offese, NOME COGNOME e NOME COGNOME. Ha, in particolare, disatteso la doglianza sulla velocità, osservando come le diverse consulenze abbiano
dimostrato che il COGNOME aveva superato (e non di poco) il limite di velocità e come, a fronte di un sinistro in cui il veicolo del COGNOME è piombato «come una bomba» sull’auto del COGNOME, tanto da farla. carambolare, nonostante il suo peso, a tre corsie di distanza, neppure il consulente dell’imputato ing. COGNOME ha potuto sostenere che la velocità fosse inferiore a quella rilevata dagli altri tecnici, non potendo fare di più che limitarsi ad affermare che non vi erano elementi sufficienti per ricostruire quale fosse l’effettiva velocità del veicolo condotto dall’imputato. La sentenza impugnata ha, peraltro, rilevato che l’accertamento della velocità, per quanto di rilievo, non è argomento dirimente, poiché, se in un tratto di strada vi è un determiNOME* limite di velocità, ciò non significa che il conducente che viaggià entro la velocità massima consentita sia per ciò solo esente da qualunque responsabilità, atteso che il limite di velocità è quello massimo consentito dalla normativa nelle migliori condizioni possibili e la velocità (come previsto l’art 141, comma 1, cod. strada) deve comunque essere adeguata e, se del caso, ridotta in base alle condizioni particolari, eventualmente non del tutto ottimali. E al riguardo, la Corte territoriale evidenzia che molte di tali condizioni, nel caso di specie, non erano ottimali, perché non vi era alcuna illuminazione e perché si era in prossimità di uno svincolo che, nel punto dell’impatto, era già segnalato.
Quanto alla invocata circostanza attenuante ad effetto speciale di cui al comma 7 dell’art. 589-bis cod. pen., giova ricordare che essa si riferisce a tutti quei fattori che, da un lato, non siano in rapporto di derivazione eziologica rispetto alla condotta dell’agente, e che, dall’altro, si inseriscano nel medesimo decorso causale in cui si colloca quest’ultima, di modo che tanto i primi quanto la seconda costituiscano altrettante condizioni senza le quali l’evento non si sarebbe verificato. L’attenuante, quindi, non deve essere inquadrata nell’ambito del concorso di colpa ma in quello del concorso di cause. In tal senso, vengono in considerazione non solo le ipotesi costituite dal contributo concorrente fornito della vittima nella determinazione dell’evento ma anche ogni altra ipotesi che sia dipesa dalla condotta di altri conducenti e da altri fattori esterni da individuarsi di volta in volta (Sez. 4, n. 13103 del 21/12/2018, dep. 2019, Stauber Vaclav, Rv. 276254). La circostanza, quindi, non ricorre nel caso in cui sia stato accertato un comportamento della vittima perfettamente lecito e completamente estraneo al decorso causale dell’evento colposo (Sez. 4, n. 13587 del 26/02/2019, COGNOME NOME COGNOME NOME, Rv. 275873).
Nel caso in esame, i Giudici di merito hanno fatto buon governo dei richiamati principi negando l’attenuante all’esito di un ragionamento del tutto logico, ponendo in rilievo come, in considerazione del breve lasso di tempo intercorso tra i due incidenti, non poteva ravvisarsi un profilo di colpa nel non avere le persone coinvolte posizioNOME il triangolo di emergenza ed indossato il giubbotto di emergenza, non potendo esigersi che le vittime ponessero in essere una condotta estremamente pericolosa quale quella di posizionare il triangolo percorrendo l’autostrada a piedi, in assenza di illuminazione. Sono stati altresì evidenziati i plurimi segnali idonei ad allertare gli automobilisti che sopraggiungevano, quali i fari dei veicoli, le quattro frecce lampeggianti e “lo sventolare” dei giubbotti catarifrangenti, assolutamente idonei a consentire l’avvistamento dei veicoli fermi sulla carreggiata. Decisiva si presenta poi la considerazione per cui numerosi automobilisti di passaggio, che avevano preceduto l’imputato, si erano tutti fermati, senza problemi di sorta. In conclusione, la condotta delle vittime è risultata del tutto estranea al decorso causale dell’evento colposo sicché la relativa motivazione sfugge alle censure difensive che si presentano come meramente avversative.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di giudizio, sostenute nel presente grado di legittimità, dalla parte civile, COGNOME NOME, che vanno liquidate in euro tremila, oltre accessori, come per legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute nel presente grado di legittimità dalla parte civile, COGNOME NOME, che liquida in euro tremila, oltre accessori, come per legge.
Così deciso il 4 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Pi -esidenté