Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 22036 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 22036 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a BIELLA il DATA_NASCITA RAGIONE_SOCIALE
avverso la sentenza del 08/06/2023 RAGIONE_SOCIALE CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso e per la conferma RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
udito il difensore
E’ NOME per l’avvocato COGNOME NOME del foro di BIELLA difensore RAGIONE_SOCIALE parti civili COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, il sostituto processuale avvocato NOME COGNOME del foro di Roma, come da delega ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza. Il difensore NOME riportandosi alla memoria già depositata
e
chiede la conferma RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata come da conclusioni e nota spese che deposita.
E’ NOME l’avvocato COGNOME del foro di BIELLA in difesa di NOME COGNOME e del RAGIONE_SOCIALE il quale dopo aver esposto ampiamente i motivi di ricorso insistendo nell’accoglimento, chiede l’annullamento con o senza rinvio RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, deposita altresì copia RAGIONE_SOCIALE sentenza di Cassazione IV” Sez. Penale, n. 46818/2014
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell’8 giugno 2023 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE pronuncia del Tribunale di Biella del 15 luglio 2020, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art. 589-bis, comma 7, cod. pen., ha ridotto la pena inflitta a NOME nella misura di anni uno, mesi due di reclusione, nel resto confermando la decisione di primo grado, con cui il NOME era stato anche condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nonché, in solido con i responsabili civili RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di NOME e NOME, al risarcimento dei danni in favore RAGIONE_SOCIALE parti civili costituite, in ordine al delitto di cui all’art. 589-bis, comma 1, cod. pen.
1.1. E’ stata, in particolare, riconosciuta la penale responsabilità del NOME per avere provocato, alla guida di un trattore di proprietà dell’RAGIONE_SOCIALE, portante l’attrezzatura girello voltafieno, un sinistro stradale in cui era rimasta coinvolta un’autovettura guidata da COGNOME NOME, cagionando a quest’ultima numerose gravi lesioni che ne avevano, poi, determinato il decesso per shock neuro-traumatico in trauma cranico-encefalico-facciale ad alta energia.
Più precisamente, è stata ritenuta la responsabilità dell’imputato per essere stata ravvisata la sussistenza délla sua colpa, consistita in negligenza, imprudenza e imperizia, nonché nell’inosservanza di norme dettate a disciplina RAGIONE_SOCIALE circolazione stradale, e segnatamente: dell’art. 141, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere viaggiato a velocità così ridotta da costituire intralcio o pericolo iber il normale flusso RAGIONE_SOCIALE circolazione; dell’art. 266 D.P.R. 1 dicembre 1992, n. 495, in relazione all’art. 104 cod. strada, per avere omesso di equipaggiare il proprio mezzo agricolo di uno o più dispositivi supplementari a luce lampeggiante gialla o arancione del tipo approvato dal RAGIONE_SOCIALE trasporti o, comunque, conforme alla normativa europea.
Per come giudizialmente accertato, l’incidente si era verificato perché la vittima, conducendo la propria auto alla velocità di circa 80/90 Km/h con utilizzo di fari anabbaglianti, nel procedere nella stessa direzione di marcia del NOME, aveva impattato con la parte anteriore del proprio veicolo contro il girello voltafieno agganciato alla parte posteriore del trattore, che stava viaggiando alla velocità di circa 25 km/h, privo dei suindicati strumenti di segnalazione, benché munito di due pannelli retroriflettenti posti alle estremità del voltafieno.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo tre motivi di doglianza, con il primo dei quali ha eccepito inosservanza ed erronea applicazione di legge, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione in relazione agli artt. 589-bis, comma 2, 40, comma 2, e 41 cod. pen., con esso censurando la motivazione con cui la Corte di appello aveva ritenuto provato in modo certo, dalle acquisite risultanze probatorie, la circostanza per cui la mancanza di un dispositivo supplementare a luce lampeggiante posizionato sul retro del trattore avrebbe reso obiettivamente impossibile alla vittima avvistare il mezzo agricolo, rendendo inevitabile l’urto.
A dire del ricorrente, infatti, tale impatto si sarebbe, comunque, potuto evitare ove la COGNOME avesse utilizzato fari abbaglianti e avesse proceduto ad una velocità maggiormente ridotta, più consona allo stato dei luoghi, risultando, in quel caso, sufficiente la presenza dei catarifrangenti posti alle estremità del voltafieno. In tal senso assumerebbero decisivo rilievo anche le dichiarazioni rese dal teste COGNOME, che aveva riferito di come poco prima dei fatti, procedendo alla velocità di 80/90 Km/h, avesse potuto vedere ed evitare il trattore condotto dal NOME, servendosi RAGIONE_SOCIALE luci abbaglianti dopo aver notato i riflessi prodotti dai catarifrangenti posizionati sul retro del mezzo agricolo.
Non risulterebbe provata, quindi, la ricorrenza di un nesso eziologico tra l’omessa presenza del dispositivo supplementare a luce lampeggiante e la verificazione del tragico evento, che, invece, sarebbe imputabile in via esclusiva alla condotta posta in essere dalla vittima, ponendosi quale causa autonoma da sola sufficiente a determinare l’evento.
Con la seconda censura il NOME ha dedotto inosservanza di norme giuridiche e carenza di motivazione in riferimento all’art. 149 cod. strada, avendo la Corte di merito desunto la sua responsabilità penale in ordine alla verificazione del sinistro dall’applicazione del . principio RAGIONE_SOCIALE prevedibilità e dell’affidamento, senza tener conto di quanto disposto dalla predetta norma – palesemente violata da parte RAGIONE_SOCIALE vittima – per la quale pertiene ad ogni conducente di un veicolo il dovere di garantirne il tempestivo arresto, così da evitare collisioni con il mezzo che lo precede. La violazione dell’art. 149 cod. strada e la conseguente collisione con il veicolo antecedente determinerebbero, pertanto, una presunzione “de facto” del mancato rispetto di tale distanza di sicurezza, nel caso di specie non adeguatamente vagliata da parte dei giudici di merito.
Con l’ultimo motivo è stata lamentata, infine, contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione in riferimento alla disposta quantificazione RAGIONE_SOCIALE percentuale di concorso di colpa RAGIONE_SOCIALE vittima, dai giudici di merito riconosciuto nel solo 10%, laddove, invece, l’inadeguatezza RAGIONE_SOCIALE velocità mantenuta dalla
Calori rispetto allo stato dei luoghi e il mancato utilizzo dei fari abbaglian costituirebbero profili di colpa di gravità tale da dover indurre ad una quantificazione RAGIONE_SOCIALE indicata percentuale in termini ben maggiori.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto dél ricorso.
Il responsabile RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria scritta con cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso, con conseguente restituzione RAGIONE_SOCIALE somme già integralmente corrisposte, nella sua qualità di Impresa designata dal RAGIONE_SOCIALE, in favore RAGIONE_SOCIALE parti civili costituite.
Il difensore RAGIONE_SOCIALE parti civili costituite ha depositato memoria ex art. 611, comma 1, cod. proc. pen., con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o, in subordine, sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato.
In primo luogo non fondata è l’introduttiva censura, con cui il NOME ha contestato la motivazione con cui la Corte di appello ha ritenuto di ravvisare la sussistenza di un nesso eziologico tra l’omessa predisposizione di un dispositivo supplementare a luce lampeggiante posizionato sul retro del trattore da lui guidato – con conseguente impossibilità per la vittima di avvistare il mezzo agricolo – e la verificazione del sinistro.
La suddetta incidenza causale, infatti, è stata congruamente e logicamente ritenuta dalla Corte territoriale in ragione dei contenuti di plurime dichiarazion testimoniali rese da parte di diversi utenti RAGIONE_SOCIALE strada, che avevano incrociato il trattore condotto dal NOME subito prima del tragico incidente, i quali tutti, i maniera lineare e priva di valutazione alcuna, avevano riferito di come si fossero accorti del mezzo, scarsamente illuminato, solo al momento di arrivare nella sua immediata prossimità, effettivamente riuscendolo a vedere solo per un tempestivo utilizzo dei fari abbaglianti.
Anche le risultanze RAGIONE_SOCIALE svolta consulenza tecnica del P.M., del resto, avevano consentito di stabilire come alla velocità mantenuta dalla COGNOME (pari a circa 80/90 Km/h), ed in assenza dell’utilizzo di fari abbaglianti da parte di costei, fosse stato assolutamente inevitabile l’urto RAGIONE_SOCIALE sua auto con il trattore.
Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, inoltre, i giudici di appello hanno adeguatamente considerato le circostanze che la COGNOME non avesse utilizzato i fari abbaglianti e avesse proceduto ad una velocità non consona allo stato dei luoghi, tuttavia esplicando con motivazione adeguata e logica, e quindi non censurabile in questa sede di legittimità, come ciò avesse avuto un rilievo eziologico solo rninimale (in percentuale pan al 10%), del tutto inidoneo ad escludere la configurazione RAGIONE_SOCIALE responsabilità penale dell’imputato.
3. Del pari non fondato è il secondo motivo di ricorso, con cui il NOME ha lamentato che la Corte di appello avrebbe ritenuto la sua colpevolezza in ragione RAGIONE_SOCIALE disposta applicazione del principio di prevedibilità ed affidamento, senza tener conto RAGIONE_SOCIALE intervenuta violazione, da parte RAGIONE_SOCIALE vittima, RAGIONE_SOCIALE previsione dell’art. 149 cod. strada, non rispettata “de facto” da parte RAGIONE_SOCIALE COGNOME, per non avere mantenuto la distanza di sicurezza e, perciò, impattato la sua auto Con. il veicolo condotto dall’imputato.
Con valutazione giuridicamente corretta, infatti, la Conte di appello, dopo avere ricordato come, in tema di circolazione stradale, il principio dell’affidamento trovi temperamento nell’opposto principio secondo cui l’utente RAGIONE_SOCIALE strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientrante nel limite RAGIONE_SOCIALE prevedibilità (così, tra le tante, Sez. 4, n. 4923 d 20/10/2022, dep. 2023, Casano, Rv. 284093-01), ha, tuttavia, osservato, in termini concludenti, come la valutazione RAGIONE_SOCIALE condotte omissive perpetrate dalla vittima, ed in particolare il mancato ricorso ai fari abbaglianti in tempo utile, no potrebbe, comunque, consentire di escludere la ritenuta responsabilità del NOME.
Per come, in modo logico e congruo, chiarito dai giudici di appello, infatti, le risultanze processuali hanno consentito di accertare come l’imputato non avesse tenuto un comportamento conforme alle regole del Codice RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per cui la sua condotta, assai più del minimo addebito imputabile alla COGNOME, aveva rappresentato il fattore causale principale di verificazione dell’evento. Per la Corte territoriale, in particolare, il NOME, ponendosi in quelle determinate condizioni di tempo e di luogo alla guida del trattore, si è reso responsabile di non aver adottato, come invece dovuto, tutti quegli accorgimenti, noti alla comune esperienza, che avrebbero consentito di non frapporre il suo mezzo agricolo quale intralcio o pericolo per gli altri utenti RAGIONE_SOCIALE strada, in partic modo provvedendo a posizionare, alla fine del trattore, un dispositivo supplementare lampeggiante che certamente avrebbe garantito, in quelle specifiche condizioni, la visibilità e l’avvistabilità del mezzo da parte di tutti altri conducenti.
Infine priva di ogni pregio è anche la conclusiva doglianza dedotta d ricorrente, con cui è stata contestata la contraddittorietà e la manifesta il RAGIONE_SOCIALE motivazione con cui i giudici di merito hanno individuato nel solo 10% percentuale di colpa riferibile alla vittima, quale conseguenza dell’inade velocità mantenuta e del mancato utilizzo dei fari abbaglianti.
Trattasi, invero, di censura generica, fondata sulla sola ritenuta magg gravità RAGIONE_SOCIALE condotta perpetrata da parte RAGIONE_SOCIALE COGNOME, tuttavia espressa se conforto di adeguate argomentazioni di natura logica o giuridica.
Di contro, la motivazione resa dalla Corte di appello risulta adeguat congrua, nonché priva RAGIONE_SOCIALE lamentate illogicità, dovendo, sul punto, tro applicazione, in termini troncanti, il consolidato principio espresso da q Corte di legittimità per cui le statuizioni del giudice di merito in ord quantificazione RAGIONE_SOCIALE percentuali di concorso RAGIONE_SOCIALE colpe del reo e RAGIONE_SOCIALE vi nella determinazione causale dell’evento costituiscono apprezzamento di fat non censurabile in sede di legittimità (così, espressamente, Sez. 4, n. 4579 22/06/2017, COGNOME, Rv. 271053-01; ma cfr. anche, negli stessi termini, Sez. n. 43159 del 20/06/2013, COGNOME, Rv. 258083-01; Sez. 4, n. 4537 de 21/12/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 255099-01).
Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato, con consegue condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, nonché, in sol con il responsabile RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, alla rifusio quelle sostenute dalle parti civili costituite COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME NOME NOME giudizio di legittimità, da liquidarsi, come da richiesta, in compl euro 7.130,00, oltre accessori come per legge.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE sp processuali, nonché, in solido con il responsabile RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese sostenute dalle parti civili COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME in questo giudizio di legittimità, che liquida, come da richiest complessivi euro 7.130,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 29 febbraio 2024