Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 46836 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 46836 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo
Il Proc. AVV_NOTAIO. conclude per il rigetto del ricorso.
udito il difensore
E’ presente l’avvocato NOME COGNOME del foro di CUNEO in difesa di COGNOME NOME, che insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia di condanna, in epigrafe indicata, del Tribunale di Cuneo per il reato di cui all’art. 589-bis, comma 1, cod. pen., perché, alla guida dell’autobus di linea (tg TARGA_VEICOLO), di proprietà di RAGIONE_SOCIALE, dopo essere uscito dal deposito della ditta, giunto all’altezza del INDIRIZZO di INDIRIZZO, in direzione dell’incrocio con INDIRIZZO, per negligenza, imprudenza e per colpa specifica, costituita dall’aver omesso di dare la precedenza in prossimità dell’attraversamento pedonale ciclabile ivi situato, in violazione dell’art. 40, comma 11 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, urtava la spalla di COGNOME NOME che, alla guida di una bicicletta proveniente da sinistra, aveva impegnato l’attraversamento, provocandone la caduta a terra, cui conseguivano lesioni personali talmente gravi da determinarne il decesso, sopraggiunto il 25 marzo 2018 (due giorni dopo il fatto).
Il ricorso costa di un unico motivo con cui si deduce mancanza e/o insufficienza, nonché manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato. Si afferma che entrambi i Giudici di merito hanno riconosciuto che l’imputato, alla guida del pullman, stava procedendo a velocità molto ridotta, che non vi erano tracce di frenata, che vi erano ostacoli sulla via e che, a causa di tali ostacoli, il ricorrente, per accorgersi dell’arrivo della bicicletta, avrebb dovuto trovarsi con il pullman praticamente sulle strisce; si rileva l’erroneità della sentenza che, a fronte di tali elementi, perviene ugualmente ad un’affermazione di responsabilità ravvisando profili di colpa generica e specifica, senza neppure interrogarsi sulla possibilità di successo, nel concreto, della ipotizzata condotta alternativa lecita. Le affermazioni spese della Corte territoriale sono, pertanto, apodittiche e manifestamente illogiche, avendo confuso la condotta cautelare ex ante prevedibile con la mera verificazione ex post dell’evento.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIR:ETTO
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
2. La motivazione della sentenza impugnata è compiuta e non manifestamente illogica, offrendo adeguata risposta alle medesime doglianze già proposte in sede di appello. Pur partendo dai dati incontestati della estrema lentezza del veicolo condotto, delle circostanze ambientali e degli ostacoli alla piena visibilità dell’incrocio, la Corte territoriale persuasivamente individuato la responsabilità dell’imputato nella violazione dell’art. 40, comma 11, cod. strada, per non avere egli dato la precedenza alla persona offesa che si trovava sulle strisce pedonali, nonché nella violazione dell’art. 141, commi 1, 2, 3 e 4. Ha rilevato come la condotta esigibile sarebbe stata quella di fermarsi per accertare, nei limiti del possibile, che non vi fossero persone provenienti dalla pista ciclabile, anche alla luce della conoscenza dei luoghi da parte del ricorrente, che percorreva quotidianamente quel tragitto come conducente di un autobus di linea. Ha, con motivazione immune da censure, escluso, che l’investimento del ciclista fosse dovuto alla condotta anomala o eccezionale della parte offesa oppure ad una sorta di forza maggiore, traendone il convincimento, insindacabile in questa sede, della evitabilità dell’urto ove si fossero osservate altre condotte precauzionali, quale quella di evitare il percorso o anche semplicemente di suonare il clacson.
Il Giudice di appello ha quindi fatto buon governo di consolidati principi di legittimità che postulano, da un lato, la non esaustività delle regole prudenziali esigibili rispetto alla specifica attività o situazione pericolosa cautelata, in quanto l’osservanza delle norme precauzionali scritte fa venir meno la responsabilità colposa solo quando esse siano esaustive delle regole prudenziali realisticamente esigibili rispetto a quella specifica attività o situazione pericolosa, potendo pertanto residuare una colpa generica quando tali norme siano non esaustive delle regole precauzionali adottabili: l’agente è dunque tenuto a rispettare anche regole cautelari non scritte, come nel caso di specie, alla luce dell’obbligo del neminern laedere incombente sui conducenti la cui violazione costituisce colpa per imprudenza (Sez. 4, n. 15229 del 14/02/2008, P.G. in proc. Fiorinelli, Rv. 239600); dall’altro, la particolare cautela da osservarsi nel caso di attraversamento pedonale (Sez. 4, n. 47204 del 14/11/2019, COGNOME NOME c/ COGNOME NOME, Rv. 277703: “In tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare, in prossimità degli attraversamenti pedonali, la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l’esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la
carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfluente che l’attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vicinanze”).
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 21 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente