Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39529 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39529 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAP.0
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso,
udita la celazione svolta dal Consigliere
udito ml Pubblico Mi COGNOME iero, in persona del Sostituto prouTA’
che ha concluso chiedendo -<"
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 13 giugno 2022, la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza emessa in primo grado nei confronti di COGNOME NOME, previa esclusione dell'aggravante di cui all'a 589-bis, comma 5, n. 1 cod. per., ha ridetermiNOME la pena inflitta all'imputato in quella di anni 1, mesi 1 e giorni 10 ch reclusione. H confermato il provvedimento di revoca della patente di guida,
L'imputato è stato ritenuto responsabile del delitto di omicidio stradale, avendo, alla guida di un furgone, eccedendo il limite di velocità previsto di 50 km/h, travolto il pedone COGNOME NOME intento ad attraversare la strada sul passaggio pedonale.
Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza.
Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 222, comma 2, cod.strada.
La sentenza impugnata non risolve il problema posto in relazione all'applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente di guida ex articolo 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai commi secondo e terzo degli articoli 589 bis e 590-bis codice penale.
Con i motivi di gravame si era evidenziaco come a seguito della pronuncia della Corte costituzionale, intervenuta poco dopo l'emanazione della sentenza di primo grado, fosse stata dichiarata l'illegittimi costituzionale dell'articolo 222 citato, nella parte in cui fa conseguir qualsiasi ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali la revoca dell patente di guida; a fronte di tali rilievi la Corte di merito, pur richiaman parametri di cui all'articolo 218, comma 2, cod. strada, ha reso una motivazione meramente apparente laddove ha affermato che la sanzione accessoria della revoca della patente di guida deve essere confermata in ragione dell'entità del danno apportato al bene della vita e della gravità dell violazione commessa, avendo il ricorrente proceduto a velocità in pieno centro, in prossimità delle strisce pedonali e nonostante la carenza di visibilità. Le considerazioni espresse dalla Corte territoriale si risolvono in richiamo agli elementi che connotano lo stesso reato.
Il vizio di motivazione apparente è ravvisabile quando la motivazione sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga d argomentazioni di puro stile o di proposizioni prive di efficacia dimostrativ
e, quindi, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegn della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò inesistente.
Le argomentazioni della Corte territoriale, pur essendo materialmente esistenti, non rendono percepibili le ragioni della decisione. Elencare una serie di parametri in presenza dei quali si giustificherebbe la sanzione applicata, non significa far conoscere realmente l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e, pertanto, non consente alcun controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice.
L'evento morte, lungi dal rappresentare il parametro con il quale misurare l'entità del danno arrecato, rappresenta il dato da cui muovere per verificare la sussistenza dei presupposti richiamati dall'art. 218 cod. strada.
Anche gli ulteriori elementi indicati dalla Corte di merito risultan inconferenti (velocità eccessiva in prossimità delle strisce pedonali i assenza di buona visibilità). Si tratta invero di elementi che rientrano nell violazione delle norme sulla disciplina della circolaz:one stradale integranti l fattispecie di cui all'art. 589-bis cod. pen,
II) Violazione degli artt. 80 e 586 cod. proc. pen.; inosservanza della legge processuale prevista a pena d'inammissibilità.
La Corte di merito ha erroneamente sostenuto che, ammessa la costituzione di parte civile, la difesa avrebbe dovuto impugnare espressamente l'ordinanza resa dal primo giudice con la quale si riconosceva lo status di parte civile in capo a COGNOME NOME.
L'assunto non è sostenibile, invero, ai sensi dell'art. 586, comma 1, cod. proc. pen., ove non è diversamente stabilito, l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari o nel dibattimento può essere proposta solo con l'impugnazione della sentenza.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
La difesa di parte civile ha fatto pervenire in data 27 giugno 2023 conclusioni scritte con allegata nota spese.
La difesa dell'imputato ha presentato memoria di replica alla requisitoria del P.G. insistendo nel richiedere l'accoglimento dei motivi d ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Quanto al primo motivo di doglianza, il difensore lamenta violazione
di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all'art. 222 cod. strada. Secondo la prospettazione difensiva, la Corte territoriale avrebbe adottato una motivazione soltanto apparente, facendo riferimento a parametri, quali la gravità della violazione e l'entità del danno, rientra nella fattispecie tipica di cui all'art. 589-bis cod. pen.
Il rilievo è manifestamente infondato.
La Corte, invero, nell'adottare la sanzione di maggior rigore, ha fatto riferimento ai criteri indicati nella norma che si assume violata, la qual impone di compiere valutazioni "in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare".
(.2 , 4 Ciò posto, la Corte di merito ha sottolineato,Tentita del da – T – i -r -gf la gravità della violazione commessa dall'imputato, specificando che ii ricorrente ha violato il limite di velocità in pieno centro cittadin prossimità di strisce pedonali ed in condizioni ambientali disagevoli per la scarsa visibilità. Si tratta di argomentazioni idonee a rendere conto delle ragioni del trattamento deteriore, del tutto rispettose dei criteri indicati n norma richiamata e non suscettibili di essere censurate in questa sede, trattandosi di valutazioni coerenti rispetto alle emergenze probatorie rappresentate nella stessa motivazione.
Quanto al secondo motivo di ricorso, la doglianza risulta aspecifica. Il difensore lamenta che la Corte di mento è incorsa in errore nel passaggio motivazionale in cui sostiene che non è stata impugnata con l'atto di appello l'ordinanza di rigetto emessa dal primo giudice della questione riguardante la mancanza di legittimazione della parte civile.
Ebbene, il rilievo è ininfluente sulla ratio decidendi: la Corte di appello, entrando nel merito, ha fornito risposta alla questione sollevata, argomentando sulla esistenza dei requisiti della legittimazione della parte civile nel processo.
La difesa si limita ad evidenziare l'errore, ma noi 5: confronta con le argomentazioni offerte dalla Corte di merito.
Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
4 COGNOME
Si ritiene che non debba essere disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile.
Secondo consolidato orientamento di egittimità, da ribadirsi in questa sede, deve farsi luogo alla condanna al pagamento delle spese di costituzione della parte civile ove questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare la pret dell’imputato per la tutela dei propri interessi, apportando un utile contribut alla decisione (cfr. in motivazione Sez. LJ, n. 877 del 14/07/2022, dep. 12/01/2023, Sacchettino).
Con riferimento al giudizio di legittimità celebrato con rito camerale non partecipato, nella vigenza della normativa introdotta per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, la giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 24619 del 02/07/2020, Puma, Rv. 279551-01) ha ritenuto che la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diri ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scntte, un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura risarcitoria.
Nel caso di specie si ritiene che tale utile contributo non sia stat fornito attraverso le conclusioni depositate innanzi a questa Corte, sostanziandosi esse in una generica opposizione ai motivi di ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese alla parte civile.
In Roma, così deciso il 28 giugno 2023