Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 50816 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 50816 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PG, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
letta la memoria fatta pervenire dal difensore dell’imputato, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bari ha riformato la sentenza emessa il 15/10/2014 dal GUP presso il Tribunale di Foggia nei confronti di NOME COGNOME – imputato del reato previsto dall’art.589, commi 1 e 2, cod.pen., nel testo applicabile ratione temporis, commesso in danno di NOME COGNOME – rideterminando la pena detentiva in anni uno di reclusione e confermando la condanna al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile, da liquidarsi in separato giudizio.
La Corte territoriale ha dato atto che la condanna pronunciata dal Tribunale si fondava sugli elementi rappresentati dai rilievi eseguiti dai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro, dall’elaborato medico legale e da quello dell’ausiliario incaricato di ricostruire la dinamica dell’evento, avente la veste di consulente del P. m..
Ha quindi dato atto delle conclusioni cui era giunto il perito nominato nel corso del giudizio di appello e le cui conclusioni si erano poste in parziale difformità rispetto a quelle già esposte dal consulente del P.m.; ha rilevato come fosse incontestato che, alle ore 20,30 del 26/02/2013, l’imputato stesse transitando alla guida di una vettura modello Alfa Romeo 156 sulla INDIRIZZO in direzione Carapelle, mentre in direzione opposta procedeva il ciclomotore condotto dalla persona offesa, che guidava senza casco protettivo; che doveva ritenersi pacifico che la strada fosse priva di segnaletica orizzontale, che su entrambi i lati della carreggiata vi fosse una banchina erbosa e che il manto stradale presentasse fessurazioni ramificate in più punti.
Ha quindi rilevato che la perizia aveva accertato che il ciclomotore, prima dell’impatto, aveva invaso l’opposta corsia di marcia, come desunto dall’ausiliario da una serie di elementi attinenti alla collocazione e alla posizione della chiazza di liquidi meccanici fuoriusciti a seguito dell’urto e dalla posizione del corpo della vittima a seguito dello scontro; ha peraltro rilevato che, sulla base di quanto accertato dal perito, la vettura dell’imputato stesse comunque procedendo al limite della ideale linea di mezzeria, ravvisando quindi un profilo di colpa specifica consistente nella violazione dell’art.143 del d.lgs. n.285/1992, che impone di circolare sulla parte destra della carreggiata; ha altresì rilevato che, sulla base dell’elaborato peritale, la vettura del COGNOME stesse viaggiando a una velocità di circa 90 km orari, quindi corrispondente al limite prescritto sulla strada in questione, ma da ritenersi comunque inadeguata alle circostanze di tempo e di luogo, essendosi su un tratto privo di segnaletica, non illuminato artificialmente,
fessurato e percorso in orario serale invernale, con conseguente violazione degli artt. 140 e 141 C.d.s…
La Corte ha quindi richiamato i limiti di applicazione del principio di affidamento, ritenendo che l’imputato si trovasse nelle condizioni per prevedere ed evitare l’evento realizzato; argomentando che, se il prevenuto avesse tenuto una condotta osservante delle predette regole cautelari, avrebbe comunque potuto utilmente rendersi conto dell’impegno anomalo di corsia operato dall’altro conducente e, posizionandosi verso destra, potuto scansarlo; ha altresì ritenuto che non potesse attribuirsi valenza causale esclusiva al comportamento della vittima argomentando che – a parere del perito – non poteva attribuirsi neanche rilevanza al mancato uso del casco protettivo da parte della persona offesa, in considerazione del tipo di lesioni che avevano portato al decesso.
I giudici d’appello hanno quindi stimato un concorso di colpa in capo alla persona offesa pari al 50% e, in ragione della riscontrata corresponsabilità di questa, hanno ritenuto di rideterminare la sanzione nel senso suddetto.
2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando quattro motivi di impugnazione.
Con il primo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., la violazione di legge in relazione all’art.589, commi 1 e 2, cod.pen. e agli artt. 140 e 143 C.d.s.; nonché – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. – la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui aveva dedotto la violazione dell’art.143, comma 1, C.d.s..
Ha dedotto che la Corte avrebbe interpretato in modo erroneo alcuni elementi emergenti dalla stessa sentenza, ovvero che la strada percorsa aveva larghezza ridotta ed era priva di segnaletica oltre che di illuminazione, che il tratto di strada su cui era avvenuto il sinistro era rettilineo e che la vettura dell’imputato viaggiava nella corsia di pertinenza entro i prescritti limiti di velocità; ha quindi dedotto ch – tenuto conto della larghezza della corsia, pari a m 2,60 e della larghezza di ingombro della vettura condotta dall’imputato, pari a complessivi m 2,00 – il conducente avesse rispettato le prescrizioni imposte dall’art.143 C.d.s., rimanendo nella propria corsia di pertinenza e tenendo la destra.
Con il secondo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. – la violazione degli artt. 589, commi 1 e 2 e degli artt. 140 e 141 C.d.s.; nonché – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., la contraddittorietà o illogicità della motivazione nella parte inerente alla rilevanza della condotta alternativa lecita; ha dedotto che la stessa Corte territoriale aveva argomentato che, anche in presenza di una velocità inferiore, si sarebbe determinata la morte del ciclomotorista a seguito dell’impatto ma che una velocità
adeguata avrebbe consentito di avvistare l’altro mezzo – ritenendo incontestato che lo stesso stesse adoperando i fari – spostandosi verso la destra o comunque scansandolo.
Ha dedotto che l’elemento attinente all’uso dei fari non era stato, di fatto, accertato e che il ciclomotorista indossava un giubbino di colore grigio che non ne rendeva semplice l’avvistamento a distanza; che nessun accertamento era stato operato in riferimento ai tempi di reazione dell’imputato al momento della percezione del pericolo e che l’assenza di tracce di frenata induceva a ritenere che l’invasione della corsia fosse stata repentina e pertanto non prevedibile; deducendo quindi come non vi fossero circostanze concrete da cui desumere la prevedibilità del pericolo; ha quindi ritenuto, evocando i principi in tema di limiti al principio di affidamento, che la collisione fosse avvenuta per colpa esclusiva del ciclomotorista, quale che fosse la ragione a monte della sua manovra, le cui cause erano comunque state analiticamente analizzate dai consulenti della difesa.
Con il terzo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. – la contraddittorietà e illogicità della motivazione nella parte in cui aveva ritenuto ininfluente l’uso del caso protettivo da parte della vittima; sul punto, ha dedotto che dalla ricognizione cadaverica era emersa la sussistenza di lesioni craniche e che sussisteva quindi il dubbio in ordine all’evitabilità del decesso in caso di rispetto dell’obbligo di indossare il casco protettivo.
Con il quarto motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., la contraddittorietà e illogicità della motivazione per avere ritenuto comunque paritaria la responsabilità concorsuale dell’imputato e della vittima e, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), la violazione dell’art.133 cod.pen. in punto di commisurazione della pena.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Il difensore dell’imputato ha fatto pervenire memoria, nella quale ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato quanto al primo e secondo motivo, con assorbimento dell’esame del quarto motivo.
Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto l’errata applicazione e comunque l’illogicità della motivazione nello specifico punto in cui i giudici di appello – in riferimento agli esiti della perizia disposta nel secondo grado
di giudizio, che aveva operato una ricostruzione dell’evento parzialmente diversa rispetto a quella operata dal consulente del P.m. e posta alla base della sentenza di primo grado – hanno comunque ritenuto sussistente la responsabilità dell’imputato in relazione al disposto degli artt. 140 e 143 C.d.s..
Il motivo è fondato, essendo ravvisabili i denunciati vizi di illogicità e d violazione di legge.
2.1 Sul punto, nello specifico passaggio motivazionale oggetto della censura, i giudici di appello hanno rilevato che l’Alfa Romeo condotta dall’imputato – al momento dell’urto – pur non avendo operato alcuna invasione della opposta corsia di pertinenza, si trovava “al limite della ideale linea di mezzeria”, con conseguente violazione del disposto dell’art.143, comma 1, C.d.s., il quale prevede che «I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera».
Parte ricorrente ha quindi dedotto, di fatto, un complessivo travisamento probatorio in riferimento alle stesse argomentazioni contenute nella perizia richiamata in sede di motivazione, nella parte in cui questa ha descritto le condizioni oggettive della strada sulla quale si è verificato il sinistro.
2.2 Va quindi premesso che, rispetto al dedotto vizio di travisamento della prova, il vizio medesimo può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso – come quello di specie – di cosiddetta “doppia conforme “, nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018; Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155); ricordando che tale vizio vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verific dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l’eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di “fotografia “, neutra e a-valutativa, del “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divieto di rilettura e re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370).
In particolare, il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l’inammissibilità, ad addurre l’esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non
correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività , ma deve, invece: a) identificare l’atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo , la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all’interno dell’impianto argonnentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085).
2.3 Nel caso di specie, il ricorrente ha quindi adempiuto ai predetti oneri indicando specificamente gli atti processuali rispetto ai quali si sarebbe verificata la denunciata distonia del ragionamento probatorio e indicando le ragioni in base alle quali una corretta interpretazione degli stessi avrebbe potuto portare a una diversa conclusione in punto di ricostruzione del fatto.
Ciò posto, va rilevato come la motivazione della Corte si appalesi effettivamente illogica nella parte in cui ha richiamato le conclusioni della perizia in ordine alla collocazione del punto d’urto – rilevando come il mezzo condotto dall’imputato stesse viaggiando “al limite della ideale linea di mezzeria” – ma senza dare adeguatamente conto del dato, pure emergente dall’elaborato, della larghezza della corsia di pertinenza (quantificata a pag.13 della perizia) in m 2,60, a fronte di una complessiva larghezza di ingombro della vettura stimata nella relazione del consulente del P.m. in metri 2,00; incorrendo quindi nel denunciato vizio di illogicità nella parte in cui non ha adeguatamente dato conto dei relativi elementi probatori al fine di dedurre l’effettiva violazione, da parte dell’imputato, della predetta regola cautelare.
In ogni caso appare anche sussistere la denunciata violazione di legge; non avendo la Corte territoriale tenuto conto della più recente giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che ha chiarito – con concetto che va qui ribadito – che, in tema di circolazione stradale, il predetto obbligo di «circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera», previsto dall’art. 143 C.d.s., ha la finalità di garanti un’andatura corretta e regolare nell’ambito della propria corsia di marcia per la tutela del veicolo procedente e degli altri che la percorrono e non di evitare il rischio dell’improvvisa occupazione della corsia da parte di un veicolo proveniente dalla direzione opposta, sicché, in caso di inosservanza di tale regola cautelare, deve comunque escludersi la responsabilità del conducente per l’incidente dovuto -ad invasione della corsia da parte di altro veicolo (Sez. 4, n. 50024 del 4/10/2017,
COGNOME, Rv. 271490; Sez. 4, Sentenza n. 18802 del 11/04/2019, COGNOME, Rv. 275655).
Deve quindi ritenersi che erroneamente la Corte territoriale abbia valutato la sussistenza del predetto profilo di colpa specifica e ritenuto la sua valenza sinergica rispetto al sinistro.
Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato la errata applicazione del disposto degli artt.140 e 141 C.d.s. e comunque l’illogicità della motivazione in punto di ravvisabilità del nesso causale tra la condotta dell’imputato e il decesso della persona offesa.
Il motivo è fondato.
3.1 Sul punto, deve essere pregiudizialmente rilevato che ricorre il vizio di motivazione manifestamente illogica nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono, e, invece, di motivazione contraddittoria quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestìno dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice conducenti ad esiti diversi – siano state poste a base del suo convincimento (Sez. 5, n. 19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv. 281105).
3.2 Nel caso di specie, la Corte – nel ritenere, sulla base dell’elaborato peritale – che l’odierno imputato stesse mantenendo, al momento della collisione, una velocità comunque contenuta entro i limiti imposti sul tratto di strada in questione, ha comunque ravvisato una violazione del generale principio informatore dettato dall’art.141, comma 1, C.d.s., in base al quale « E’ obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione»; ritenendo quindi che l’evento sarebbe stato evitabile in presenza di una velocità più moderata e adeguata alle specifiche condizioni della strada, priva di segnaletica orizzontale e percorsa in condizioni di scarsa visibilità.
3.3 Sul punto, appare peraltro ravvisabile l’interna aporia logica denunciata nel motivo di ricorso, nella parte in cui la Corte ha espressamente riconosciuto la non certezza del carattere salvifico da attribuire al rispetto della suddetta prescrizione di carattere generale, espressamente ipotizzando che anche l’inferiore velocità di 70 km orari non avrebbe presumibilmente evitato il carattere letale dell’urto.
Deve quindi ritenersi che il complessivo tessuto motivazionale della Corte territoriale si appalesi, sul punto, come manifestamente illogico e comunque contraddittorio, nella parte in cui non ha compiutamente individuato la condotta alternativa lecita che l’automobilista avrebbe dovuto tenere; in tale modo incorrendo anche nella violazione dei principi dettati da questa Corte in punto di giudizio controfattuale e sulla scorta dei quali – in tema di omicidio colposo l’elemento soggettivo del reato richiede non soltanto che l’evento dannoso sia prevedibile, ma altresì che lo stesso sia evitabile dall’agente con l’adozione delle regole cautelari idonee a tal fine (cosiddetto comportamento alternativo lecito), non potendo essere soggettivamente ascritto per colpa un evento che, con valutazione ex ante, non avrebbe potuto comunque essere evitato (Sez. 4, n. 7783 del 11/02/2016, Montaguti, Rv. 266356), con valutazione che deve essere particolarmente rigorosa quando, come nel caso di specie, si assume la violazione di una regola cautelare di tipo “elastico” (Sez. 4, n. 7783 del 11/02/2016, Petti, Rv. 266356).
3.4 Ulteriormente, la Corte territoriale ha ritenuto che, in presenza della condotta alternativa lecita – peraltro, come detto, non adeguatamente individuata – l’automobilista avrebbe potuto rendersi conto dell'”impegno anomalo di corsia” posto in essere dal ciclomotorista e, in tal modo, posizionarsi verso la propria destra e scansare l’altro mezzo.
Peraltro, in relazione a punto di censura specificamente allegato da parte del ricorrente, la motivazione appare intrinsecamente illogica sul punto in quanto non ha tenuto adeguatamente conto dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità – e direttamente rilevanti nel caso di specie – in punto di ascrivibili dell’evento in caso di mancata messa in opera di una manovra di emergenza.
In riferimento alla quale va richiamato il principio in base al quale, in tema di responsabilità colposa da sinistri stradali, il conducente di un veicolo non può essere chiamato a rispondere delle conseguenze lesive di uno scontro per non avere posto in essere una determinata manovra elusiva, qualora si sia venuto a trovare in una situazione di pericolo improvvisa dovuta all’altrui condotta di guida illecita, non utilmente ed agevolmente percepibile, tenuto conto dei tempi di avvistamento, della repentinità della condotta del soggetto antagonista, dei concreti spazi di manovra e dei necessari tempi di reazione psicofisica (Sez. 4, n. 29442 del 24/06/2008, COGNOME, Rv. 241896; Sez. 4, n. 16096 del 20/02/2018, COGNOME, Rv. 272479).
Deve quindi rilevarsi che, nel caso di specie, la motivazione della Corte territoriale – nel ritenere la responsabilità colposa dell’imputato – abbia omesso di dare conto dei suddetti elementi di fatto in ordine all’effettiva percepibilità del pericolo e della repentinità della altrui condotta oltre che – proprio in correlazione
con le deduzioni difensive spiegate nel primo motivo di ricorso – della sussistenza di un effettivo spazio di manovra per poter mettere in atto la manovra deduttivamente salvifica.
In tale modo finendo, la motivazione della sentenza impugnata, per avere dato luogo a un’applicazione apodittica dei limiti al principio di affidamento; il quale – nel tema della responsabilità per sinistri stradali e in riferimento specifico alla regola cautelare rilevante nel caso in questione – comporta che l’obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, vada inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili (Sez. 4, n. 25552 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 270176; Sez. 4, n. 4923 del 20/10/2022, dep.2023, Rv. 284093); elemento, quello della ragionevole prevedibilità, sul quale la Corte territoriale – e in relazione a punto di censura pure sollevato dal ricorrente – ha spiegato una motivazione di carattere autoevidente ritenendo, senza ulteriori specificazioni, che il comportamento del ciclomotorista potesse essere concretamente preventivabile da parte dell’imputato.
Il terzo motivo di ricorso, relativo alla rilevanza concausale del mancato uso del casco protettivo da parte del ciclomotorista è infondato.
Avendo la Corte, con esauriente motivazione, dato conto del fatto che – sulla base della consulenza medico-legale in atti – non vi fossero evidenze che disponessero per la valenza causale del suddetto comportamento (pure posto in violazione dell’art.171 C.d.s.), attesa la tipologia delle lesioni riscontrate sull vittima e riconducibili all’impatto del corpo contro superfici rigide e anelastiche, quali quelle della vettura e al successivo impatto contro il suolo.
L’esame del quarto motivo, formulato in via subordinata rispetto ai precedenti, deve ritenersi assorbito per effetto della dichiarata fondatezza dei primi due motivi.
I rilevati vizi logici e giuridici della sentenza impugnata ne giustificano pertanto l’annullamento in ordine ai punti presi in considerazione, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Bari la quale, uniformandosi ai principi di diritto precedentemente enunciati, dovrà rivalutare la sussistenza della responsabilità dell’imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dell Corte d’appello di Bari, altra sezione.
Così deciso il 14 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente