Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49535 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49535 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAVALLINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce del 10 ottobre 2017, con cui COGNOME NOME era stato condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione in relazione al reato di cui all’art. 589, commi primo e secondo, cod. pen..
L’imputato ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.
2.1. Vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità.
2.2. Violazione dell’art. 62 bis cod. pen. per omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è basato su motivi non proponibili in sede di legittimità.
Con riferimento al primo motivo di ricorso, vanno ricordati i principi affermati da questa Corte di legittimità, secondo i quali: in tema di circolazione stradale, costituisce dovere del conducente adeguare la marcia del veicolo alle condizioni ambientali al fine di poter arrestare detta marcia non appena se ne presenti la necessità, per cui, quando si percorra un tratto di strada curvilineo con visibilità limitata, la velocit deve essere ridotta e l’attenzione aumentata al fine di consentire il rapido arresto del veicolo, obbligo traente origine sia nell’impossibilità di un’immediata ispezione della strada subito dopo la fine della curva per la direzione del fascio di luce e per la posizione assunta dal veicolo sia nella possibilità di presenza di ostacoli subito dopo la curva (Sez. 4, n. 2110 del 04/11/1983, dep. 1984, Abbondi, Rv. 163021); la velocità dei veicoli deve essere sempre commisurata alle condizioni di visibilità, del traffico, della strada, del mezzo e deve essere tale da consentire, in ogni evenienza, la normale manovra di arresto e, cioè, la possibilità di fermarsi, evitando l’urto contro ogni ostacolo eventuale esistente sulla carreggiata, per cui essa non deve mai costituire pericolo per la incolumità delle persone e, in specie situazioni (scarsa visibilità, conformazione della strada, incrocio con altri veicoli, ecc.), sia la velocità ch la marcia del veicolo devono essere regolate in modo da potersi ovviare, da parte del conducente, anche ad eventuali imprudenze o negligenze altrui (Sez. 4, n. 4511 del 25/01/1985, COGNOME, Rv. 169124; Sez. 4, n. 2259 del 29/11/1982, dep. 1983, COGNOME, Rv. 157906 – vedi anche Sez. 4, n. 17390 del 21/02/2018, COGNOME, Rv. 272647; Sez. 4, n. 10337 del 01/06/1989, COGNOME, Rv. 181837 e Sez. 4, n. 52649 del 02/10/2014, COGNOME, non massimata).
In linea con gli orientamenti giurisprudenziali sopra riportati la Corte di appello ha evidenziato la velocità eccessiva di circa 90 km/h (notevolmente superiore a quella consentita) tenuta dal NOME, mentre alla guida di una TARGA_VEICOLO percorreva una
strada provinciale e si avvicinava all’incrocio con la strada interpoderale, dalla quale proveniva la vittima alla guida di una Toyota Yaris e la notevole incidenza causale di tale fattore, che aveva determinato un rilevante aumento dello spazio di frenata e la necessità di una manovra di emergenza tale da determinare lo spostamento nell’altra corsia.
In base a tali rilievi, basati sulle valutazioni del consulente tecnico, la Corte distrettuale ha logicamente chiarito che l’andatura ad una velocità regolare avrebbe consentito agevolmente al NOME di rimanere sulla propria corsia di marcia e di evitare l’impatto.
Nel caso di specie, le doglianze difensive, benché formalmente dirette a denunciare la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione della sentenza impugnata, si esauriscono in realtà in una contestazione, nel merito, di alcuni singoli elementi di fatto e delle risultanze d’indagine che il giudice a quo giudicava idonei a integrare il compendio probatorio, senza valutare la complessiva logica ricostruzione operata nella sentenza impugnata.
In proposito, è opportuno richiamare il principio affermato da questa Corte, secondo cui il difetto di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, per cui, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Sez 2, n. 38818 del 07/06/2019, NOME., Rv. 277091).
Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va osservato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sen tenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato).
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli fac riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altr disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535
del 19/03/2014, NOME, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell’11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691).
Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).
Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di appello, con motivazione lineare e coerente, non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce della notevole gravità del fatto, desumibile dalla guida a velocità elevatissima, notevolmente superiore al limite previsto per la strada provinciale percorsa e dai gravi e plurimi precedenti penali.
Il ricorrente non indica elementi a sé favorevoli idonei a disarticolare il percorso argomentativo della Corte di appello, limitandosi a menzionare di aver “elaborato il lutto”, dato però ritenuto correttamente non significativo, alla luce della descrizione dei fatti operata nella sentenza impugnata.
Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23 novembre 2023.