Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39610 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39610 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MADDALONI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; che ha concluso per il rigetto del ricorso.
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la pronuncia resa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli Nord per avere sostituito la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida con quella della sospensione, ha confermato l’affermazione di responsabilità di COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 589-bis cod. pen., condannandolo alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili. Giova ricordare che, oltre alle circostanze attenuanti generiche, il Giudice di primo grado ha ravvisato la circostanza attenuante di cui all’art. 589-bis, comma 7, cod. pen., attribuendo alla vittima un concorso nella produzione dell’evento pari al 30%.
1.2. Alla guida di una VW Polo (tg. TARGA_VEICOLO), l’imputato, per colpa generica e per violazione delle disposizioni degli artt. 140, comma 1, 141, comma 1 e 145 comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ometteva di dare la precedenza alla Peugeot 308 TARGA_VEICOLO (tg. TARGA_VEICOLO), condotta da COGNOME NOME, impattando così contro la fiancata di questa e procurando al COGNOME le lesioni descritte nel capo di imputazione, che ne cagionavano il decesso a distanza di pochi giorni.
Avverso la sentenza di appello propone ricorso il difensore dell’imputato che articola un unico motivo con cui deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato contestato, lamentando il travisamento del fatto. La sentenza, a dire della difesa, si fonderebbe su due dati insussistenti o, comunque, travisati e, cioè, sul fatto che l’imputato avesse mantenuto una velocità superiore a quella consentita nel tratto di strada in cui è avvenuto l’evento e sul mancato arresto del veicolo da parte dello stesso ad un segnale di stop. Al contrario, nessun segnale di stop era presente a ridosso dell’intersecazione stradale in cui è avvenuto l’evento, essendo questo stato apposto solo il giorno seguente al sinistro: in loco vi era solo un segnale di precedenza orizzontale. La velocità di marcia del veicolo, inoltre, era di poco inferiore ai 50 km/h imposti dalla natura extraurbana della strada. Il sinistro non era pertanto prevedibile ed evitabile, in ragione della forte velocità con cui il veicolo della persona offesa aveva impegnato l’incrocio. La Corte territoriale, infine, non avrebbe offerto risposte esaustive in relazione alla cosiddetta efficacia impeditiva della condotta alternativa lecita, finendo per ritenere necessaria la fermata del ricorrente e desumendo la sua responsabilità dal fatto che non avesse arrestato la marcia del veicolo, quando in realtà vi era solo un segnale di precedenza.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Deve, in primo luogo, rilevarsi che, nell’atto di appello, la difesa dell’imputato invocava l’assoluzione ascrivendo l’intera responsabilità dell’evento alla vittima, soffermandosi sulle seguenti circostanze di fatto: si era posta alla guida della propria auto senza allacciare le cinture di sicurezza, presentava un tasso alcolemico superiore di tre volte quello consentito dalla legge e procedeva ad una velocità di 63,22 km/h a fronte del limite di 30 km/h. Elementi, questi, che l’appellante reputavano tali da assurgere al ruolo di causa esclusiva dell’evento e da relegare a mera “occasione” la condotta dell’imputato.
Con il presente ricorso per cassazione, si deduce invece il travisamento del fatto in relazione afla velocità tenuta dall’imputato e alla presenza di un’ segnale di stop all’intersezione ove è avvenuto l’incidente. Indipendentemente dalla non deducibilità, nel giudizio di legittimità, del travisamento del fatto, stante preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099), il Collegio rileva, quanto alla segnaletica, che l’improprietà espressiva della sentenza impugnata che fa talvolta riferimento al segnale di stop, a fronte di un capo di imputazione in cui all’imputato viene contestata l’omessa precedenza e non il mancato arresto allo stop, in ragione dell’acclarata inesistenza all’epoca del fatto del relativo segnale, non assume rilevanza poiché la medesima pronuncia, richiamati i rilievi effettuati dalla polizia giudiziaria e la consulenza del Pubblico ministero, ha affermato che «sebbene al momento del sinistro non fosse presente la segnaletica verticale di stop, era tuttavia presente quella orizzontale, ben visibile dalle fotografie effettuate dalla pg…»: circostanza che peraltro il ricorrente non contesta, dando esplicitamente atto che vi era un segnale di “precedenza orizzontale” che egli ammette non avere rispettato. L’imputato ha pertanto violato la regola cautelare di cui all’art. 145 cod. strada, realizzando, come si legge nella sentenza impugnata, una condotta causalmente collegata, sia sotto profilo materiale che sotto quello della colpa, all’evento infausto. Quanto alla responsabilità della vittima, peraltro già riconosciuta da entrambe le sentenze di merito nella misura del 30%, la Corte territoriale, dopo aver affermato che non vi è prova che questa viaggiasse senza cintura di sicurezza, ha osservato, con motivazione non manifestamente illogica, che le due violazioni addebitate alla vittima non sono tali da escludere il nesso di causalità tra le violazioni commesse dal COGNOME e l’evento, non costituendone una conditio sine qua non, poiché «se il
veicolo del COGNOME si fosse arrestato, prima della linea di arresto, con conseguente attraversamento dell’incrocio solo dopo essersi accertato dell’assenza di altri veicoli in transito, l’impatto non sarebbe affatto avvenuto».
Costituisce, come è noto, principio consolidato quello a mente del quale, in tema di circolazione stradale, il conducente del veicolo tenuto a dare la precedenza, nell’impegnare un crocevia, deve usare la prudenza e diligenza necessarie ad eseguire in sicurezza la manovra di attraversamento, non potendo fare affidamento sul fatto che i veicoli favoriti siano a loro volta gravati dall’obbligo di rallentar prossimità dell’incrocio, giacché l’eccessiva velocità di questi ultimi, se non costituisce un fatto sopravvenuto, può rappresentare soltanto una causa concorrente dell’incidente eventualmente occorso, di per sé non sufficiente ad escludere la responsabilità dello stesso conducente (Sez. 4, n. 33385 del 08/07/2008, COGNOME e altri, Rv. 240899). Si è condivisibilmente sostenuto che la velocità irregolare o imprudente del veicolo favorito, qualunque essa sia, a meno di non costituire un fatto sopravvenuto, come nel caso di forte accelerazione successiva al momento di inizio della manovra da parte di quello sfavorito, può rappresentare soltanto una ragione di colpa concorrente ma giammai di esclusione della responsabilità di quest’ultimo o di interruzione del nesso causale tra la sua condotta e l’evento (Sez. 4, n. 6116 del 02/02/1989, COGNOME, Rv. 181115).
Quanto alla velocità tenuta dall’imputato, il profilo di colpa addebitato non concerne affatto la circostanza che fosse superiore a quella consentita nel tratto di strada in cui è avvenuto l’evento, avendo la Corte di appello affermato che essa non risultava superiore al limite generalmente imposto dalla strada percorsa, fissato in 50 km/h, ma la violazione del divieto di adeguare la velocità alle condizioni della strada e del contesto della circolazione. In tema di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, infatti, il rispetto del limi massimo di velocità consentito non esclude la responsabilità del conducente qualora la causazione dell’evento sia comunque riconducibile alla violazione delle regole di condotta stabilite dall’art. 141 cod. strada. (Sez. 4, n. 7093 del 27/01/2021 Rv. 280549). Sul punto, la Corte di merito ha correttamente sostenuto che la velocità di marcia richiesta dalle condizioni generali della strada e dal contesto complessivo rileva non tanto in termini generali quanto proprio con riferimento all’attraversannento di un incrocio, posto che risponde comunque ai criteri di ordinaria prudenza moderare la velocità consentita in presenza di un’intersezione, a maggior ragione laddove non vi sia diritto di precedenza.
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali.
Così deciso il 18 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente