Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 49491 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 49491 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MEZZOLOMBARDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di TRENTO
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; che ha concluso chiedendo
Il Proc. AVV_NOTAIO. conclude per il rigetto del ricorso.
In difesa del ricorrente COGNOME NOME è presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di BOLOGNA il quale, dopo aver illustrato nei dettagli i motivi di ricorso, insiste nell’accoglimento.
E’ presente per l’avvocato COGNOME NOME del foro di TRENTO, difensore del responsabile civile RAGIONE_SOCIALE, il sostituto processuale avvocato COGNOME NOME del foro di ROMA, come da nomina ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza che chiede la conferma della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Trento ha riformato la sentenza emessa il 03/06/2021 dal Tribunale di Trento nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, confermando il giudizio di penale responsabilità del primo – con condanna alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione – e assolvendo il secondo dal reato previsto dagli artt. 41 e 589-bis cod.pen., commesso nei confronti di NOME COGNOME; contestualmente ponendo l’integrale responsabilità civile a carico dell’imputato condannato e applicando le pene accessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell’interdizione legale durante l’espiazione della pena principale.
La Corte territoriale ha previamente riassunto le argomentazioni poste dal Tribunale alla base del giudizio di penale responsabilità di entrambi gli imputati; ha esposto che, sulla base di quanto rappresentato dai testimoni e dal consulente di parte civile, il COGNOME – mentre si trovava al centro della careggiata dell INDIRIZZO, conducendo a mano la propria bicicletta da destra verso sinistra – era stato investito dalla vettura condotta dal COGNOME (postosi all conduzione senza la patente di guida), sopraggiunta alla velocità di 84 km/h, il quale si era allontanato senza prestare soccorso; ha quindi esposto che, sempre sulla base di tale ricostruzione, dopo circa 10/12 secondi dal primo impatto era sopraggiunta altra autovettura condotta dal COGNOME, alla velocità di 88 km/h, la quale avrebbe investito la persona offesa trascinandola per 30-35 metridtla quindi esposto che, secondo il giudizio del Tribunale, entrambi gli imputati avrebbero tenuto – in orario notturno e con asfalto reso scivoloso dalla pioggia una condotta caratterizzata da colpa specifica in relazione all’art.141 del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 e che la morte, sopraggiunta per effetto dell’investimento da parte dell’auto condotta dal COGNOME, aveva avuto come concausa anche il precedente investimento, che aveva cagionato lesioni per effetto RAGIONE_SOCIALE quali la persona offesa non era stata in grado di sollevarsi dall’asfalto; contestualmente, il Tribunale aveva ritenuto sussistente un comportamento concausale colposo in capo alla stessa persona offesa, stimato nella misura del 20%. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
La Corte territoriale ha ritenuto fondato l’appello proposto dal COGNOME, mandandolo quindi assolto per il reato ascritto in quanto il fatto non costituisce reato.
E’ stato invece ritenuto infondato l’appello proposto dal COGNOME, ritenendo essere stata provata al di là di ogni ragionevole dubbio la condotta colposa ascritta nel capo di imputazione; la Corte ha ritenuto che la vettura condotta dall’imputato viaggiasse a una velocità comunque superiore a quella consentita di 50 km/h e
che – se lo stesso avesse adeguato la velocità del proprio mezzo alle condizioni di visibilità del tratto in questione – avrebbe potuto evitare l’impatto con la persona offesa, presumibilmente in sella al proprio velocipede al momento dell’impatto (e non a piedi come ritenuto dal Tribunale) avendo a disposizione almeno due secondi di tempo di reazione per arrestare la marcia dopo avere percepito la presenza del COGNOME, dovendosi quindi escludere la dedotta imprevedibilità e inevitabilità dell’urto.
La Corte territoriale ha anche ritenuto infondato il motivo di impugnazione riguardante l’aggravante contestata ai sensi dell’art. 589-ter cod.pen., essendosi l’imputato allontanato dal luogo del sinistro dopo essersi arrestato per qualche istante e ripartendo a fari spenti dopo che il COGNOME era stato investito dall’auto condotta dal COGNOME, senza neanche tentare di porre in essere qualsivoglia condotta che avrebbe potuto evitare o affievolire le conseguenze dell’azione commessa; ha quindi ritenuto non concedibili le attenuanti generiche, in considerazione dell’oggettiva gravità del fatto e che l’attenuante prevista dall’art.589-bis, comma 7, cod.pen. non potesse essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto all’aggravante derivante dall’essersi posto alla guida in assenza della patente, ai sensi dell’art.590-quater cod.pen…k la Corte ha altresì ritenuto condivisibile la valutazione operata dal Giudice di primo grado in ordine alla sussistenza dei presupposti per la revoca della patente di guida.
Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando tre motivi di impugnazione.
Con il primo motivo di impugnazione ha dedotto l’erronea applicazione della legge penale – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. – in relazione agli artt. 40, comma 1 1 e 41 nonché 589-bis cod.pen., con riferimento all’asserita sussistenza del nesso di causalità tra la condotta tenuta dal ricorrente e l’evento mortale, essendo lo stesso stato cagionato dalla condotta autonoma e indipendente tenuta dal coimputato COGNOME.
Premetteva che già il giudice di primo grado aveva identificato la condotta del ricorrente quale necessario antecedente causale del decesso della persona offesa, pur riconoscendo che la stessa non aveva provocato l’evento che sarebbe stato da ascrivere alle lesioni riportate a seguito del secondo investimento; ha quindi esposto che, nella sentenza di secondo grado, era invece stato ipotizzato che le lesioni riportate in occasione del primo investimento potevano essere state già idonee a provocare il decesso del COGNOME; ha argomentato che doveva ritenersi errata la conclusione dei giudici di merito secondo la quale la condotta avrebbe rappresentato concausa necessaria dell’evento, essendo lo stesso stato prodotto da una serie causale autonoma e sufficiente a provocare il medesimo; ha quindi
dedotto che il ricorrente avrebbe dovuto rispondere del solo reato di lesioni stradali e non di quello di omicidio colposo, il cui unico responsabile doveva essere individuato nel COGNOME.
Con il secondo motivo di impugnazione ha dedotto la contraddittorietà e illogicità della motivazione – in relazione all’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. – nella parte in cui era stata riconosciuta la sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta del ricorrente e il decesso, pure a fronte del parallelo riconoscimento di una situazione di dubbio sulla ricostruzione del nesso medesimo, anche con riguardo alla condotta tenuta dal coimputato.
Ha dedotto che, sulla base dell’argomentazione della Corte, la dinamica causale complessiva rimaneva incerta; avendo il Collegio ammesso a più riprese di non essere in grado con sicurezza di ricollegare l’evento a una RAGIONE_SOCIALE condotte, per poi assolvere il COGNOME solo sotto il profilo dell’assenza di colpa; non ricostruendo quindi in termini adeguati la problematica del nesso causale tra la condotta del ricorrente e l’evento medesimo.
Con il terzo motivo di impugnazione ha dedotto l’erronea applicazione della legge penale – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen.- in relazione agli artt. 133, 589-bis, commi 1, 6 e 7 e 589-ter cod.pen., nonché la contraddittorietà e illogicità della motivazione, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., nella parte in cui la quantificazione della pena era stata giustificata sulla base dell’intensità del dolo, trattandosi di indice commisurativo non applicabile alla materia dei reati colposi e valutabile in sola relazione all’aggravante prevista dall’art.589-ter cod.pen, per la quale peraltro l’aumento di pena era stato contenuto nella misura di un solo terzo.
Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che, vertendosi – in punto di valutazione di responsabilità dell’odierno ricorrente – in una fattispecie di-c.d. doppia conforme, le due decisioni di merito vanno lette congiuntamente, integrandosi le stesse a vicenda, secondo il tradizionale insegnamento della Suprema Corte; tanto in base al principio per cui «Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità del motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile» (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, COGNOME, Rv.
209145; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano, Rv. 224079; Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, COGNOME, Rv. 225671; Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617).
I primi due motivi di ricorso possono essere congiuntamente esaminati attesa la loro stretta connessione logica; attenendo entrambi alla corretta valutazione, da parte dei giudici di merito, della sussistenza del nesso causale tra la condotta colposa tenuta dal COGNOME – la cui valutazione, in sede di sentenza impugnata, non è stata fatta oggetto di censura – e l’evento letale, asseritamente da ascrivere alla sola condotta sopravvenuta tenuta dal coimputato COGNOME, con conseguente esclusione del nesso causale in relazione al disposto dell’art.41, comma 2, cod.pen..
I motivi sono inammissibili, in quanto manifestamente infondati.
3.1 Va quindi rilevato che, in sede di motivazione riferita alla specifica posizione dell’odierno ricorrente, la Corte territoriale ha effettivamente ipotizzato – come argomentato nell’ambito dei predetti motivi di ricorso – che l’impatto subìto dalla persona offesa per effetto dell’investimento da parte della vettura condotta dal COGNOME avesse provocato (tanto deducendo sulla base RAGIONE_SOCIALE risultanze dell’istruzione dibattimentale) la frattura del dente dell’epistrofeo «in virtù della quale non può essere escluso possa esserne derivata la morte», ma dopo avere comunque e univocamente esposto che la condotta del ricorrente aveva provocato «gravi lesioni all’emisoma sinistro, che hanno comportato l’assoluta impossibilità, per la parte offesa stessa, di rialzarsi, costringendola a rimanere, quindi, esanime a terra, così subendo l’impatto con la ‘Audi A3’», in tale modo argomentando la propria motivazione sulla base del presupposto in forza del quale il decesso della persona offesa, in assenza di elementi certi da cui dedurre il momento effettivo dell’exitus, sarebbe stata comunque da ascrivere alla condotta tenuta dal COGNOME, in quanto idonea a porre in essere un antecedente logico e necessario dell’evento medesimo.
3.2 Così ricostruito il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale, lo stesso appare immune dalla censura di violazione di legge e di contraddittorietà sollevate dal ricorrente, avendo la Corte stessa fatto complessivo buon governo dei principi in tema di nesso causale dettati dagli artt. 40 e 41 cod.pen..
A tale proposito va ricordato che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, le cause sopravvenute idonee ad escludere il rapporto di causalità sono sia quelle che innescano un processo causale completamente ,y autonomo rispetto a quello determinato dalla condotta dell’agente, sia quelle che, / , pur inserite nel processo causale ricollegato a tale condotta (attiva od omissiva), si connotino per l’assoluta anomalia ed eccezionalità, collocandosi al di fuori della
normale, ragionevole, probabilità (Sez.4, n. 53541 del 26/10/2017, COGNOME, Rv. 271846; Sez. 5, n. 7205 del 09/11/2022, dep.2023, COGNOME, Rv. 28433802).
Pertanto, ai fini dell’apprezzamento dell’eventuale interruzione del nesso causale tra condotta ed evento, il concetto di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento si riferisce non solo al caso di un processo causale del tutto autonomo, ma anche a quello di un processo non completamente avulso dall’antecedente e però caratterizzato da un percorso causale completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale, ossia di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta (Sez. 2, n. 17804 del 18/03/2015, Vasile Rv. 263581; Sez. 4, n. 25689 del 03/05/2016, COGNOME NOME, Rv. 267374).
In sintesi, quindi, è configurabile l’interruzione del nesso causale tra condotta ed evento quando la causa sopravvenuta innesca un rischio nuovo e incommensurabile, del tutto incongruo rispetto al rischio originario attivato dalla prima condotta (Sez. 4, n. 18800 del 13/04/2016, COGNOME, Rv. 267255).
3.3 D’altra parte – in relazione specifica alla responsabilità colposa derivante dalla circolazione stradale – va sottolineato che, in relazione all’art. 40, comma 1, cod. pen., un antecedente fattuale può essere considerato condizione necessaria dell’evento quando rientri nel novero di quegli antecedenti che, sulla base di una successione necessaria, porti ad eventi del genere dì quello in esame, indipendentemente dal concorrere di altre condizioni, salvo quelle sopravvenute da sole sufficienti a determinare l’evento stesso; dovendosi pertanto affermare che in tema di circolazione stradale, perché una data condotta, tenuta da un utente della strada in violazione di norme specifiche o solo di prudenza, sia causa efficiente e condizionante del verificarsi di un sinistro è sufficiente che crei una situazione di pericolo o di ragionevole allarme tale da spingere l’utente in potenziale conflitto a porre in essere una manovra che, altrimenti, non avrebbe compiuto, dall’esecuzione della quale derivi poi il verificarsi di un evento di danno (Sez. 4, Sentenza n. 7156 del 05/02/1999, COGNOME, Rv. 213693; in senso sostanzialmente conforme, Sez. 4, n. 26295 del 04/06/2015, COGNOME, Rv. 263877); dovendosi quindi considerare come responsabile a titolo di colpa l’evento della strada che crei, sulla base della propria condotta volontaria, un elemento di rischio che non vale ad escludere il nesso causale pure in presenza di un’eventuale condotta colposa (quale l’eccessiva velocità) dei guidatori dei veicoli sopraggiunti la quale, seppure sinergica, non può ritenersi da sola sufficiente a determinare l’evento non essendo qualificabile come atipica ed eccezionale ma potendo, bensì, collocarsi nell’ambito della prevedibilità (Sez. 4, n. 12224 del 19/06/2006,
dep.2007, Cordella, Rv. 236185; Sez. 4, n. 10676 del 11/02/2010, COGNOME, Rv. 246422).
3.4 Deve quindi ritenersi che la Corte territoriale si sia complessivamente ben raffrontata con i predetti principi; avendo ritenuto (al di là dell’esposizione del dubbio in ordine all’effettivo momento del decesso della persona offesa) con motivazione non manifestamente illogica, che l’odierno ricorrente abbia comunque cagionato – con la propria condotta colposa – un fattore di rischio, determinando l’investimento del pedone e la sua permanenza sulla sede stradale con impossibilità (in ragione RAGIONE_SOCIALE lesioni subìte) di rialzarsi dalla medesima, in presenza del quale la successiva condotta ntenuta dal coimputato COGNOME, sopraggiunto dal lato opposto della carreggiata, si è posta come fattore sinergico in relazione all’evento ma non in rapporto di eccezionalità o imprevedibilità rispetto all’antecedente posto in essere dal COGNOME.
Il terzo motivo, con il quale è stata dedotta la violazione dei generali criteri dettati dall’art.133 cod.pen. in punto di determinazione della pena detentiva è pure manifestamente infondato, essendo basato su una prospettazione errata del ragionamento seguito dai giudici di merito e – in particolare – da parte del Tribunale, la cui valutazione è stata sul punto integralmente condivisa da parte della Corte territoriale.
Difatti, sulla base della lettura della motivazione della sentenza di primo grado si evince che l’influenza dell’elemento rappresentato dall’intensità del dolo in punto di determinazione della pena base (quantificata in quattro anni), non era riferito alla condotta (colposa) prevista dall’art.589-bis cod.pen., bensì al comportamento tenuto dal ricorrente dopo il fatto e a propria volta ritenuto idoneo a configurare l’aggravante prevista dall’art.589-ter cod.pen..
In tale modo, il ragionamento complessivo tenuto nelle sentenze di merito appare pienamente conforme al disposto dell’art.133 cod.pen., in base al quale, in punto di commisurazione della pena, il giudice può tenere conto, oltre che RAGIONE_SOCIALE concrete modalità dell’azione (esplicitamente valorizzate nel caso di specie), anche della «condotta contemporanea o susseguente al reato»; ricordando altresì, sotto tale profilo, che non viola il principio del divieto del bis in idem la valutazione di un elemento di fatto, contemporaneamente, ai fini della determinazione della pena base e della ritenuta concretizzazione di una circostanza aggravante (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi, Rv. 264378; Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 275904 – 03).
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno
2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Il ricorrente va altresì condannato alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese sostenute dalle parti civili in questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende, nonché alla rifusione, in solido con il responsabile civile RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio sostenute nel presente grado di legittimità dalle parti civili COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, che liquida in complessivi euro 5.700,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso 1’8 novembre 2023
Il Consigliere estensore