Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40465 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40465 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
il Procuratore generale, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; l’AVV_NOTAIO del foro di BRESCIA, per COGNOME NOME, sintetizzati i motivi di ricorso e la memoria di replica alle conclusioni scritte già rassegnate del Procuratore generale, ha insistito nell’accoglimento.
Ritenuto in fatto
1. La Corte d’appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza con la quale il GUP Tribunale cittadino aveva condannato COGNOME NOME NOME omicidio stradale, in cooperazione colposa con COGNOME NOMENOME ha assolto quest’ultimo e confermato la condanna della prima, per avere costei tenuto una velocità che non le aveva consentito d controllare il proprio veicolo, così cagionando la morte di COGNOME NOME, attinta dall dell’imputata mentre si trovava seduta al tavolo di un bar posto sul marciapiede a fianco d sede stradale (in Brescia, il 15/10/2018).
cr 2. I giudici d’appello hanno ritenuto pacifico che, nell’occorso, ,n0 avvenuto un incid stradale che aveva coinvolto due vetture (una condotta dal COGNOME, l’altra dalla COGNOME), essendo dibattuta la dinamica del sinistro. La Corte di merito ha dato atto degli elementi ri significativi, ricavandoli dai rilievi operati dalla polizia locale, anche planimetrici e fot filmati acquisiti da tre telecamere di sicurezza installate presso un distributore di benzina dichiarazioni dei testi oculari, in particolare COGNOME e COGNOME, richiamandole in sentenza, infine, dagli esiti della CT disposta dal PM, valutando la memoria difensiva e la consulenza tec prodotta nell’interesse dell’imputata, ampiamente trascritta nella stessa sentenza impugnata.
Alla stregua di tali elementi, ha ritenuto pienamente condivisibile la ricostruzione dinamica operata dal GUP: COGNOME, nell’occorso, era giunto a venti metri dal luogo ove aveva intenzione di svoltare a sinistra all’altezza della interruzione della linea di mezzeria, ral la COGNOME seguiva con la sua auto e, mentre il veicolo antecedente stava rallentando, la stessa aveva accelerato, intraprendendo il sorpasso dell’auto del COGNOME, attingendone, con la parte angolare destra della propria auto, il cerchione anteriore sinistro e, subito do specchietto retrovisore sinistro, approntando, a causa dell’urto, una sterzata a sinis frenando, in maniera tuttavia inefficace, poiché era riuscita solo a decelerare per finire la contro l’ingresso del bar, ove si trovava la vittima.
Non ha, tuttavia, condiviso l’addebito di responsabilità al COGNOME, per insussistenza elementi per ritenere che costui avesse incoraggiato la manovra di sorpasso della COGNOME, avendo il conducente accostato l’auto a sinistra della sua corsia di marcia e non avendo il p giudice neppure spiegato quale condotta alternativa lecita avrebbe dovuto tenere, se non, come aveva fatto, quella di decelerare, inserire l’indicatore di direzione e posizionarsi gradualmen centro alla sinistra della corsia, come ripreso dalle telecamere, ponendo in essere una svo consentita in quel tratto, stante l’interruzione della linea di mezzeria, in corrispondenza del carraio verso il quale intendeva condurre la propria vettura.
Quanto, invece, alla COGNOMECOGNOME il giudizio della la Corte territoriale è conforme a que del primo giudice: la difesa, secondo i giudici del gravame, aveva proposto argomentazion respinte nella sentenza appellata con un ragionamento ampiamente condiviso, contestando la allegata inidoneità dei fotogrammi che, contrariamente a quanto asserito a difesa, eran perfettamente visibili e idonei a restituire gli elementi necessari per ricostruire l’evento;
presunzione sosterrebbe la ricostruzione della dinamica, poiché l’uscita dal campo visivo dei mez non aveva impedito di cogliere utili elementi; il perito aveva ricostruito i dati alla base d conclusioni sulla scorta di elementi fattuali certi, quali la distanza tra i due mezzi nei immediatamente antecedenti, la velocità delle auto, la posizione di esse e l’andamento del tracce di abrasione gommosa lasciate dal mezzo condotto dall’imputata nella fase successiva all’urto con l’auto del COGNOME, infine, i rilievi sui danni riportati dai due mezzi. Ha inesatta la deduzione critica in ordine all’utilizzo di uno schizzo in luogo della planimetria del perito, avendo questi tenuto conto di entrambi e respinto le obiezioni difensive ricostruzione dell’evento, ritenendo inverosimile che l’auto del COGNOME si trovasse al ce della carreggiata, avuto riguardo al punto dell’impatto e illogico individuare la posiz partenza della traiettoria dell’auto del COGNOME nella parte destra della corsia e quella sec cui l’auto della COGNOME avrebbe esercitato una prima trazione di quella del COGNOME, per essere poi passivamente trascinata verso il marciapiedi, atteso che, ove ciò fosse accaduto, maggiore energia cinetica sarebbe stata proprio quella dell’auto dell’imputata che aveva inizia trascinamento, tenuto anche conto del segno lasciato sull’asfalto, tale da far escludere che l’ dell’imputata fosse stata proiettata sul marciapiedi a seguito dell’impatto. Ha, inoltre, pr che un presunto prolungato contatto tra i due veicoli avrebbe finito con l’esaurire l’en cinetica del veicolo della COGNOME, senza possibilità di una marcia ulteriore in direzi opposta, non essendo stato rilevato un urto tra la parte posteriore dell’auto del COGNOME, tra due angolari, a conferma che l’impatto era avvenuto durante la manovra di sorpasso dell’imputata.
3. Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso la difesa, formulando due motivi.
Con il primo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento ricostruzione del fatto operata dai giudici d’appello in termini che si ritengono diversi ri quanto fatto dal primo giudice, attesa l’esclusione di una cooperazione colposa del COGNOME nonché con riferimento alla errata valutazione della inattendibilità del teste COGNOMECOGNOME I giu territoriali non avrebbero, inoltre, spiegato l’irrilevanza dello stato di quiete o dinamico de del COGNOME, anche alla luce delle conclusioni del perito, avendo la Corte d’appello ricostrui condotta di costui in termini difformi rispetto alla sentenza appellata, tenendo in considerazi dichiarazioni COGNOME che il GUP aveva ritenuto contrastate dai dati fattuali. Rileva che mancata indicazione di un comportamento alternativo lecito da parte del COGNOME è stata valorizzata dai giudici del gravame rispetto a una condotta diversamente ricostruita, avend primo giudice ampiamente trattato il tema.
Con il secondo motivo, ha dedotto analoghi vizi con riferimento alla ricostruzione de condotta attribuita all’imputata e alla valutazione delle dichiarazioni dalla stess nell’immediatezza. I giudici d’appello, nonostante la modifica di uno degli elementi costitutiv imputazione (la condotta cioè del coimputato, antecedente storico, fattuale e causale di que ascritta alla ricorrente), si sarebbero limitati a riproporre le stesse argomentazioni de giudicante, replicandone i vizi di illegittimità, avuto riguardo alle evidenze e alle cir rimaste incontroverse. Nel dettaglio, il deducente precisa che i consulenti e il perito avevan
concordato sulla collocazione del punto d’impatto all’interno della corsia di percorren entrambe le auto, ma non anche sulla sua precisa collocazione, il che finirebbe con il riverber anche sulla individuazione del punto di partenza dell’auto del COGNOME al momento in cui egl aveva iniziato la svolta. La Corte territoriale avrebbe acriticamente aderito alla tesi del ritenendola maggiormente coerente con le risultanze tecniche, ciò che la difesa contest affermando che detta conclusione si fonderebbe sul fallace assunto della irrilevanza del posizione statica o dinamica dell’auto del COGNOME e non darebbe conto delle ragioni pe disattendere le diverse conclusioni di ben due consulenti, rilevando la illogicità della ma attribuita all’imputata, la quale avrebbe potuto superare il veicolo del COGNOME alla sua dest
Tali rilievi avrebbero effetti anche sul giudizio inerente all’elemento soggettivo del rispetto al quale il deducente evidenzia il difetto di motivazione, avendo l’appellante devo tema della insussistenza di profili di colpa a carico della COGNOME.
Il Procuratore generale, in persona del AVV_NOTAIO COGNOME, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguenti statuizioni ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen.
La difesa ha depositato memoria con la quale ha sviluppato le proprie argomentazioni anche in replica alle conclusioni del Procuratore generale.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
I motivi sono manifestamente infondati, il primo essendo anche generico e aspecifico, poiché la difesa non ha chiarito in che modo l’assoluzione del COGNOME abbia interferito su ricostruzione della condotta dell’imputata, ipotizzata nell’imputazione in chiave di cooperaz colposa con il primo, negli stessi termini tuttavia recepiti dai giudici d’appello, quale c colposa, cioè, posta in essere in spregio alle regole di cautela di cui agli artt. 140 e 141 strada. In ogni caso, va precisato che la cooperazione nel delitto colposo si distingue dal conc di cause colpose indipendenti sotto il profilo della necessaria reciproca consapevolezza cooperanti della convergenza dei rispettivi contributi all’incedere di una comune procedura corso, senza che, peraltro, sia necessaria la consapevolezza del carattere colposo dell’alt condotta in tutti quei casi in cui il coinvolgimento integrato di più soggetti sia imposto dal ovvero da esigenze organizzative connesse alla gestione del rischio o, quantomeno, sia contingenza oggettivamente definita della quale gli stessi soggetti risultino piename consapevoli (sez. 4, n. n. 6499 del 9/1/2018, COGNOME, Rv. 271972 – 01; n. 22214 del 12/4/2019, COGNOME, Rv. 276685-01).
Ciò posto, quanto alla ricostruzione della condotta della COGNOME, la Corte territoria ha motivatamente ritenuto la irrilevanza di quella del coimputato assolto e della condizione sta o dinamica assunta dalla autovettura di questi, precisando risolutivamente che la ricorrente ave approntato una imprudente manovra di sorpasso proprio mentre il veicolo antecedente era
impegnato in una consentita svolta a destra, non repentina, ma preceduta da decelerazione e graduale posizionamento a sinistra dell’asse di mezzeria (ove l’auto era stata ripresa d telecamere trenta metri prima del punto di impatto), in corrispondenza di una interruzi all’altezza di un passo carraio (vedi pagg. 23 e 24 della sentenza impugnata).
La motivazione è esente da vizi denunciabili in questa sede, poiché ancorata a evidenze fattuali regolarmente acquisite al processo e debitamente illustrate in sentenza, tra le q riprese visive valutate come affidabili e chiare, i rilievi effettuati dagli operanti e le d dei testi oculari e su di essa alcuna incidenza gioca il venir meno dell’addebito di colpa in c COGNOME e la condizione statica o dinamica della sua vettura, per come chiarito dai giudici gravame i quali hanno condiviso le conclusioni del primo giudice in ordine alla circostanza l’imputata aveva avuto chiara e sicura visibilità del mezzo antecedente e contezza delle intenzi del suo conducente, il quale aveva approntato una manovra non improvvisa, nonostante la quale la COGNOME aveva deciso di non decelerare, come poteva, e di porre in essere invece una manovra di sorpasso del mezzo impegnato nella svolta, impattando sullo stesso sì da dover tentare una inutile manovra di emergenza.
Di qui t la manifesta infondatezza delle censure formulate in ricorso: la difesa ha inte censurare aspetti del giudizio che però si sostanziano nella valutazione e nell’apprezzamento d significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito e non possono esser apprezzati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giu sulla loro capacità dimostrativa, sollecitando una rivalutazione del risultato proba inammissibile in questa sede. Tale principio costituisce il diretto precipitato di quello, al consolidato, per il quale sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diver parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiorm plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal gi merito (sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta precedenti gradi di merito (sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099).
Alla inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 13 settembre 2023.