Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 51462 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 51462 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ALGHERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le Conclusioni del Procuratore Generale
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 9.11.20221a Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha confermato la sentenza con cui il Gup del Tribunale di Sassari, a seguito di rito abbreviato, aveva ritenuto COGNOME NOME responsabile del reato di cui all’art. 589 bis, comma 5, n. 3 cod.pen., e per l’effetto, ritenuta sussistente la circostanza aggravante prevista dal comma 5, n. 2 dell’art. 589 bis cod.pen. i in luogo di quella contestata, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato, con la diminuzione per il rito, alla pena di anni due e mesi otto di reclusione f ,oltre al pagamento delle spese processuali con l’applicazione della sanzione della revoca della patente di guida.
2. Il fatto come ricostruito dalle sentenze di merito é il seguente:
in data 24.8.2017 alle ore 20 e 40 Ufficiali ed agenti della Polizia Stradale di Sassari si erano recati sulla SP44 in corrispondenza del Km INDIRIZZO nel territorio del Comune di Alghero ( ove era stato segnalato un incidente stradale mortale. Giunti sul posto, gli operanti accertavano la presenza di una Fiat 500 ferma in assetto obliquo al margine destro della semicarreggiata percorsa da chi procede da Fertilia verso l’aereoporto con l’anteriore rivolto verso la mezzeria nonché di un motociclo Suzuki Burgman riverso sul fianco sinistro a ridosso della mezzeria, arretrato rispetto al relitto della vettura ma quasi perpendicolare ad essa; in corrispondenza del margine destro della carreggiata vi era invece il corpo esanime di NOME.
Nell’immediatezza del fatto, venivano svolti dalla Polizia stradale una serie di rilievi fotografici e planimetrici. In primis risultava che il tratto di strad rettilineo, a doppio senso di marciaf con due corsie ciascuna della larghezza di mt. 3,80 divise da una striscia longitudinale continua di mezzeria poco visibile. Inoltre per gli utenti che percorrevano la strada dall’aereoporto verso Fertilia vi era un cartello di intersezione a sinistra ed il limite di velocità di Km 50 all’ora fondo stradale era asciutto e senza anomalie; il punto d’urto era stato individuato all’interno della corsia di marcia dei veicoli che percorrono la strada in direzione aereoporto- Fertlia ad una distanza di m. 5,50 dal margine esterno della corsia opposta.
Alla luce dei rilievi, delle dichiarazioni del COGNOME e dei testimoni e del risultanze di una consulenza sulla dinamica del sinistro, si ricostruiva che il conducente dell’autovettura, mentre stava percorrendo la INDIRIZZO alla guida dell’autovettura Fiat 500 con direzione di marcia Aereoporto -Fertilia, giunto al Km INDIRIZZO, aveva occupati la corsia destinata ai veicoli provenienti
dall’opposto senso di marcia; nel frangente era sopraggiunto sulla medesima corsia il motociclo condotto da NOME COGNOME che era andato a collidere con l’autovettura. L’urto era avvenuto nella corsia di pertinenza del COGNOME ed aveva interessato la parte anteriore destra della Fiat 500 e la parte posteriore del motociclo il quale era stato sbalzato indietro di circa 10 metri e subito aveva preso fuoco mentre la macchina aveva effettuato una rotazione in senso orario di c circa 150 gradi per poi trovare la posizione di quiete,. on le ruote posteriori sull banchina sterrata posta sulla sinistra della carreggiata.
La consulenza della difesa in ordine allo stato dei luoghi evidenziava che il manto di asfalto era deteriorato e si presentava eroso in tutto il percorso tanto che non erano più visibili la linea di mezzeria ed i margini esterni, ivi compresi i tratteg in corrispondenza degli ingressi delle intersezioni con le viabilità laterali. Circa segnaletica verticale, rilevava l’assenza di cartelli prescriventi limiti di veloc per gli utenti se non dopo circa 150 m dall’uscita dall’aereostazione dove era presente un cartello con il limite di 50 km/h.
Il giudice di primo grado ha ritenuto la responsabilità dell’imputato per l’evento verificatosi in ragione della violazione da parte del medesimo dell’art. 143 C.d.S. ritenendo altresì l’aggravante prevista dal n. 2 del comma 5 dell’art. 589 bis cod.pen. Ha invece ritenuto che non emergessero profili di colpa a carico della vittima anche per il mancato utilizzo delle luci anabbaglianti.
La sentenza cVaiDi~ f nel i1~ -e le censure difensive ha sostanzialmente confermato l’impianto logico- argomentativo della sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza d’appello l’imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione i articolato in nove motivi.
Con il primo motivo deduce la mancanza, contraddittorietà ad atti della motivazione, inosservanza della legge penale e di norme giuridiche conferent / i ai sensi dell’art. 606 1 1ett. b) ed e) i . cod.proc.pen.
Si assume che la sentenza non motiva sulla questione relativa all’esistenza del comando stradale in presenza di segnaletica in condizioni pessime e quindi sulla questione dipendente se vi sia stata violazione di norme specifiche.
Con il secondo motivo deduce la mancanza e la illogicità manifesta e testuale della motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen., assumendo che non vi é conseguenzialità tra l’affermazione della legittimità della velocità e la violazione delle regole cautelari specifiche.
Con il terzo motivo deduce la mancanza, l’illogicità della motivazione, l’inosservanza della legge penale e di norme giuridiche conferenti ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen.
Si assume la mancanza della motivazione sul fatto che vi fosse o meno la ..L41 i:t t GLYPH L7Tie’ GLYPH E segnaletica orizzontale e sy-Tartmse la colpa sia stata generica o specifica.
Con il quarto motivo deduce l’illogicità testuale della motivazione, l’inosservanza della legge penale e di norme giuridiche conferenti ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen.
Si assume che la doverosità dell’adozione di manovre di emergenza vale tanto per il conducente della vettura quanto per il motociclista.
Con il quinto motivo deduce la mancanza, la contraddittorietà intrinseca, l’illogicità manifesta della motivazione, l’inosservanza della legge penale e di norme giuridiche conferenti ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. con riguardo alla esclusione del concorso di colpa della vittima.
Con il sesto motivo deduce la mancanza, l’illogicità testuale della motivazione, l’inosservanza della legge penale e di norme giuridiche conferenti ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in ordine alle argomentazioni difensive poste a sostegno del concorso di colpa.
Con settimo motivo deduce la mancanza, l’illogicità testuale, la contraddittorietà ad atti della motivazione, l’inosservanza della legge penale e di norme giuridiche conferenti ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in ordine all’asseri ingombro della corsia di marcia del motociclo.
Con l’ottavo motivo deduce l’inosservanza della legge penale e di norme giuridiche conferenti nonché la mancanza della motivazione ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in ordine alla violazione della regola de mantenimento della destra nella marcia nonché in ordine alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod.pen.
Con il nono motivo deduce la mancanza della motivazione, l’inosservanza della legge penale e di norme giuridiche conferenti ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla negazione dell’attenuante di cui all’art. 589 bis, comma 7, cod.pen. nonché in ordine all’omessa pronuncia e mancanza di motivazione con riguardo alla revoca della patente di guida.
Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso é nel complesso infondato.
Le prime otto censure sono inammissibili per plurimi profili.
In primo luogo si risolvono in contestazioni generiche ed aspecifiche ed inoltre di fatto propongono e sollecitano una diversa ricostruzione, peraltro parcellizzata, della dinamica del sinistro che, ove sorretta da motivazione logica, appartiene ad
una valutazione tipicamente di merito. Per di più tali argomenti ripropongono gli stessi temi già oggetto di motivi di appello riguardo ai quali la Corte territoriale é già compiutamente pronunciata.
A riguardo non può che ribadirsi quanto già più volte chiarito da parte di questa Corte di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838- 01).
Deve altresì considerarsi che la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato l’imputato responsabile del reato ascritto configurandosi quindi, nel caso che occupa, una c.d. “doppia conforme” di condanna sicchè le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione.
Per converso la sentenza impugnata ha ritenuto pienamente integrata da parte dell’odierno imputato la violazione della regola cautelare di cui all’art. 143 C.d.S. / avendo lo stesso, dopo una iniziale manovra di sorpasso, continuato per diverso tempo la sua marcia sulla corsia destinata ai veicoli provenienti nell’opposto senso di marcia ( andando poi a collidere con il motociclo Suzuki condotto dal NOME.
Se pure é stato accertato che le due corsie di marcia ciascuna della lunghezza di m. 3,80 erano divise da una striscia longitudinale continua di mezzeria poco visibile, e che non sussisteva una segnaletica verticale circa il limite di velocità (dovendo peraltro farsi riferimento in tal caso a quello indicato dall’art. 142 C.d.S. ovvero 90Knn/h) la sentenza impugnata, con un iter motivatorio logico e conseguenziale 1 ha comunque ritenuto che le valutazioni espresse dalla difesa circa le condizioni della strada appaiono irrilevanti.
Il dato decisivo e di valenza oggettiva é che l’odierno imputato procedeva nella corsia di pertinenza opposta / realizzando una manovra di sorpasso vietata con l’invasione della opposta corsia di marcia in presenza della linea continua di mezzeria ma anche un’ipotesi di circolazione contromano altrettanto vietata.
Anche con riguardo al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod.pen., già oggetto di motivo di appello, la Corte territoriale, ha correttamente motivato il diniego con l’assenza di prova circa l’avvenuto
risarcimento integrale del danno prima del giudizio, essendo consolidato il principio secondo cui ai fini dell’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6 cod. pen. è necessario che il colpevole abbia provveduto, prima del giudizio, alla riparazione del danno mediante il risarcimento totale ed effettivo, non potendo ad esso supplire un ristoro parziale.
Così pure la Corte territoriale ha congruamente risposto in ordine alla richiesta esclusione del concorso di colpa della vittima sulla scorta del rilievo che il NOME non avrebbe mantenuto la destra rigorosa, ritenendo che, anche a voler sostenere una diversa condotta di guida del motociclista, il sinistro si sarebbe comunque verificato con pari conseguenze coinvolgendo solo altre parti dell’autovettura e ciò in quanto l’odierno imputato si trovava totalmente TARGA_VEICOLO all’interno dell’altrui GLYPH di marcia.
Infondata è infine la censura relativa alla mancata pronuncia in ordine alla sanzione amministrativa accessoria.
Ed invero il giudice d’appello si é richiamato all’ampia motivazione offerta dalla sentenza di primo grado, che aveva ritenuto proporzionata la sanzione della revoca della patente di guida tenuto conto della particolare gravità della condotta dell’imputato che aveva condotto il proprio veicolo contromano senza alcuna necessità contingente ed incurante delle conseguenze che ne potevano derivare agli utenti della strada.
In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso 1’8 novembre 2023
Il Con GLYPH stensore GLYPH
IL Presidente /