Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6712 Anno 2026
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6712 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2026
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 60/2026
NOME COGNOME
UP – 16/01/2026
NOME COGNOME
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
– Relatore –
BRUNO GIORDANO
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA, nel procedimento in cui sono costituite parti civili:
COGNOME NOME, COGNOME COGNOME NOME, NOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME COGNOME NOME e COGNOME NOME;
e
RAGIONE_SOCIALE;
avverso la sentenza del 13 marzo 2025 RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Messina;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il AVV_NOTAIO, che ha concluso riportandosi alla memoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, del foro di Catania, in difesa delle parti civili COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, il quale ha concluso per l’inammissibilitˆ o, in subordine, il rigetto del ricorso, depositando nota delle spese;
udito l’AVV_NOTAIO, del foro di Messina, in difesa RAGIONE_SOCIALE, il quale si è associato alla richiesta di inammissibilitˆ del ricorso;
Con sentenza del 13 marzo 2025 la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza emessa il 5 giugno 2023 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con cui NOME COGNOME è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 589-bis, commi 1 e 4, cod. pen., commesso in Lipari il 25 agosto 2017.
Previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e RAGIONE_SOCIALE diminuente di cui al comma 7 di tale articolo, è stato quindi condannato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, oltre che al risarcimento del danno in favore delle parti civili, con riconoscimento di una provvisionale.
1.1. Secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, nelle prime ore del 25 agosto 2017 COGNOME NOME, alla guida di un ciclomotore con a bordo un passeggero, mentre percorreva la INDIRIZZO in direzione Canneto, provenendo da Lipari (ME), si scontr˜ con l’autovettura condotta da NOME NOME, che viaggiava nellÕopposto senso di marcia.
A causa dellÕurto riportarono lesioni sia il passeggero, sia il COGNOME, il cui decesso veniva constatato poche ore dopo il sinistro.
Valutati i contributi dei vari consulenti tecnici, i giudici hanno ritenuto di condividere le valutazioni espresse AVV_NOTAIO, consulente del pubblico ministero, e quindi cos’ ricostruito lÕincidente: al momento dellÕimpatto lÕimputato stava percorrendo la INDIRIZZO con velocitˆ superiore al limite di 50 km/h, comunque non adeguata alle condizioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (con andamento curvilineo e con ridotta visibilitˆ dovuta anche alla presenza di un veicolo parcheggiato), senza tenere la destra e in stato di ebbrezza alcolica, con tasso rilevato pari a 0,86 g/l.
La violazione di tali regole cautelari è stata ritenuta causalmente rilevante rispetto al verificarsi del sinistro, seppur in termini più stringenti rispetto a quelle attribuite al COGNOME, che pure aveva superato il limite di velocitˆ di 10 km/h, aveva invaso lÕopposta corsia di marcia e si era messo alla guida con tasso alcolemico pari a 0,48 g/l.
Per tali ragioni, è stato ritenuto il concorso di colpa del COGNOME nella misura del 30%, che i giudici hanno valorizzato per riconoscere la diminuente di cui al comma 7 dell’art. 589-bis cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con il primo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale sostanziale e processuale, nonchŽ vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione, anche sotto forma di travisamento RAGIONE_SOCIALE prova.
Diversamente da quanto afferma la Corte territoriale, il consulente di parte, AVV_NOTAIO. COGNOME, sia in relazione a quanto accaduto prima dellÕimpatto, sia in relazione al calcolo delle velocitˆ tenute dai due conducenti, ha espresso delle puntuali critiche alle conclusioni cui è giunto il consulente del pubblico ministero, ingAVV_NOTAIO COGNOME.
Critiche mosse con riguardo ai dati utilizzati, diversi da quelli rilevati oggettivamente sul luogo del sinistro.
Come riconosciuto anche dalla Corte di appello il NOME fu infatti ÒcostrettoÓ a spostarsi verso sinistra, avvicinandosi alla linea di mezzeria, per la presenza di veicoli parcheggiati sul lato destro RAGIONE_SOCIALE carreggiata (peraltro in violazione al codice RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE): nessun rimprovero, quindi, pu˜ essergli mosso per tale condotta necessitata.
In ogni caso, lo spostamento verso sinistra Ð che comunque non comport˜ lo sconfinamento nella corsia opposta Ð avvenne in un momento successivo rispetto a quello ipotizzato dal consulente del pubblico ministero (2,5 secondi prima dellÕurto) senza riferimento a dati certi, e quando lo scooter condotto dal COGNOME aveva giˆ invaso la sua corsia di marcia.
Tale ricostruzione, riflettendosi sulla posizione reciproca dei veicoli e quindi sui tempi di avvistamento, inevitabilmente conduce ad un diverso calcolo delle rispettive velocitˆ.
Velocitˆ che sono state determinate dallÕingAVV_NOTAIO attribuendo al COGNOME, in maniera del tutto arbitraria, un tempo di reazione di 1,3 secondi, superiore a quello attribuito al COGNOME, e senza specificare quali sono stati i test sugli urti adoperati per quantificare lÕenergia associata alle deformazioni rilevate sui veicoli.
Ma, anche a voler ammettere che effettivamente il NOME stesse viaggiando alla velocitˆ di 76 km/h, la Corte di appello avrebbe dovuto ritenere, per il principio del favor rei ed in ragione dei dubbi espressi dal consulente RAGIONE_SOCIALE difesa, che la RAGIONE_SOCIALE percorsa avesse natura extraurbana, con conseguente elevazione del limite fino a 90 km/h.
In ordine, poi, alla rilevazione del tasso alcolemico, contrariamente a quanto afferma la Corte territoriale è stata eseguita con un test di screening
immuno-enzimatico, e dunque necessitava di conferma, attraverso un test di secondo livello, non eseguito.
Si tratta, infatti, come rilevano le linee guida, di test di rapida esecuzione ma il cui risultato è caratterizzato da scarsa accuratezza.
Pertanto, non pu˜ ritenersi accertato, oltre ogni ragionevole dubbio, che il ricorrente abbia violato le regole cautelari indicate nella imputazione, ferma restando lÕinsufficienza del riferimento alla sola inadeguatezza RAGIONE_SOCIALE velocitˆ, per il tramite del richiamo allÕart. 141 cod. RAGIONE_SOCIALE, in linea con consolidati principi giurisprudenziali tesi a sottolineare il carattere elastico RAGIONE_SOCIALE regola che si assume violata.
2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione e violazione di legge Ð in relazione agli artt. 538 cod. proc. pen., 2056 e 1227 cod. civ. – con riguardo alla misura in cui è stato riconosciuto il concorso di colpa del COGNOME nella determinazione dellÕevento.
La Corte di appello ha immotivatamente attribuito una diversa incidenza causale in relazione ai differenti tassi alcolemici rilevati sui conducenti dei mezzi coinvolti nel sinistro.
Inoltre, a fronte del superamento del limite di velocitˆ da parte del COGNOME, non ha in alcun modo valutato lÕinvasione dellÕopposta corsia di marcia compiuta dalla persona offesa.
Infine, solo il NOME esegu’, seppur inutilmente, lÕunica manovra possibile per cercare di evitare lÕimpatto.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione orale, e le parti hanno formulato le conclusioni come in epigrafe indicate.
1. Il ricorso è inammissibile.
Osserva innanzitutto il Collegio che, in presenza di una doppia conforme, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini del controllo di legittimitˆ sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unico, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze (Sez. 4, n. 26493 del 13/06/2025, non mass.; Sez. 4, n. 26800 del 26/06/2024, non mass.;
Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Rv. 280654 Ð 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 Ð 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595 Ð 01).
Ci˜ si verifica quando, come nel caso in esame, la Corte territoriale ha esaminato le censure proposte dagli appellanti con criteri omogenei a quelli del primo giudice e operato frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici RAGIONE_SOCIALE prima sentenza, concordando nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione.
2.1. Il primo complesso motivo è inammissibile.
2.1.1. Il ricorrente lamenta, innanzitutto, il difetto assoluto di motivazione, o comunque il suo carattere apparente (pp. 2, 3, 8 ricorso): il motivo è manifestamente infondato.
Osserva il Collegio che alla motivazione fisicamente inesistente è equiparata la motivazione apparente, ipotizzabile nel caso in cui il giudice si limita a una mera rassegna degli elementi di prova assunti nel corso del processo, senza tenere in adeguato conto le specifiche deduzioni difensive, omettendo, altres’, di fornire adeguata spiegazione circa lÕinfondatezza, lÕindifferenza o la superfluitˆ degli argomenti opposti con il ricorso (Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, Rv. 286406 Ð 01, con specifico riferimento allÕatto di appello).
Nella specie la motivazione esiste e non pu˜ certo dirsi apparente: come si vedrˆ anche esaminando le altre doglianze, la Corte territoriale ha affrontato le questioni poste dal ricorrente in ordine alla ricostruzione del sinistro nei suoi aspetti essenziali (modalitˆ dellÕimpatto; posizione reciproca dei veicoli, tempi di avvistamento e di reazione), ai comportamenti dei due conducenti, anche con riguardo alla velocitˆ tenuta, alla segnaletica ed alla tipologia di RAGIONE_SOCIALE percorsa (pp. 8 Ð 12 sentenza impugnata).
Nella parte in cui lamenta il mancato esame RAGIONE_SOCIALE memoria depositata (p. 3 ricorso), invece, il motivo è assolutamente generico, non essendone indicato nŽ il contenuto, nŽ le conseguenze RAGIONE_SOCIALE mancata valutazione sulla tenuta del percorso motivazionale.
Osserva infatti il Collegio che l’omesso esame, da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva pu˜ essere dedotto in sede di legittimitˆ come vizio di motivazione purchŽ, in virtù del dovere di specificitˆ dei motivi di ricorso per cassazione, si rappresenti puntualmente la concreta idoneitˆ scardinante dei temi RAGIONE_SOCIALE memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese RAGIONE_SOCIALE memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietˆ o manifesta illogicitˆ argomentativa RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnataÈ (Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, Rv. 276766 – 01).
SicchŽ, il giudice di legittimitˆ non deve arrestarsi al dato formale RAGIONE_SOCIALE mancanza dell’espressa menzione e considerazione RAGIONE_SOCIALE memoria nella sentenza di merito, ma deve operare un accertamento concreto in ordine alla capacitˆ del dato esaltato nella memoria e trascurato nella sentenza di mettere in discussione la completezza logica o l’univocitˆ del percorso argomentativo RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, oltre che soppesare la consistenza intrinseca RAGIONE_SOCIALE memoria stessa, onde neutralizzare la portata scardinante in presenza di enunciati difensivi ripetitivi ovvero estranei al thema decidendum.
Ma, per far ci˜, la concreta idoneitˆ scardinante dei temi RAGIONE_SOCIALE memoria pretermessa dalla pronuncia avversata – in ossequio al dovere di specificitˆ del ricorso per cassazione ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268823 – dev’essere oggetto di specifica rappresentazione da parte del ricorrente.
2.1.2. Sviluppando la censura il ricorrente lamenta inoltre il mancato confronto RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale con le conclusioni cui è giunto il proprio consulente Ð giˆ motivatamente confutate dal Tribunale (pp. 15 e ss.) Ð di fatto proponendo una diversa ricostruzione del sinistro.
I giudici di merito – le cui motivazioni possono essere lette congiuntamente e costituiscono un unico complessivo corpo decisionale – hanno valutato come gravemente colposa la condotta tenuta dal ricorrente il quale, in stato di ebbrezza alcolica, percorse la sua corsia di marcia (che in quel frangente, anche per lÕandamento curvilineo, presentava una limitata visibilitˆ) con velocitˆ superiore a quella consentita, senza tenere la destra.
In tal modo, impatt˜ il mezzo condotto dalla persona offesa che stava procedendo in senso contrario, invadendo lÕopposto senso di marcia, con una velocitˆ superiore a quella consentita.
Che questa sia stata lÕesatta dinamica del sinistro i giudici lo hanno desunto, con motivazione non manifestamente illogica, dalle conclusioni cui è giunto il consulente del pubblico ministero – di cui si è sottolineata la completezza ed il rigore – confortate dallÕanalisi di una serie di indicatori fattuali quali gli elementi rilevati sul luogo dellÕincidente, i danni riportati dai veicoli, la loro massa e le stesse dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di interrogatorio (pp. 9 e 11 sentenza impugnata).
Conclusioni, queste, che sono state ritenute coerenti con quanto osservato dalla polizia giudiziaria intervenuta nellÕimmediatezza.
A fronte di tale percorso argomentativo il ricorrente si focalizza sulla diversa analisi del proprio consulente il quale, oltre a non essersi recato sui luoghi (e a non aver esaminato i veicoli coinvolti), non ha confutato i criteri scientifici seguiti
AVV_NOTAIO COGNOME, ed anzi non ha nemmeno ipotizzato un diverso calcolo delle velocitˆ (pp. 9 e 10 sentenza).
In questa prospettiva, il COGNOME neppure ha indicato per quali ragioni le valutazioni del proprio consulente dovrebbero reputarsi più attendibili, cos’ venendo meno anche allÕonere di dedurre la decisivitˆ RAGIONE_SOCIALE prova in ipotesi travisata.
DÕaltra parte, la Corte territoriale, rispondendo alle analoghe censure oggi riproposte, ha espressamente escluso il carattere congetturale del ragionamento seguito dal consulente del pubblico ministero (pp. 9 e ss. sentenza impugnata).
Più in particolare, il tempo di reazione, indicato in 1,3 secondi, è stato determinato (non in maniera arbitraria come sostiene il ricorrente ma) applicando al valore 1 – ricavabile in letteratura – un incremento dipeso dalla rilevazione del tasso alcolemico, e indicando inoltre le ragioni per le quali, nel caso concreto, quel tempo doveva necessariamente essere inferiore a 1,5 secondi.
Quanto, invece, allÕavvenuta rilevazione del tasso attraverso la sola analisi di screening, non seguita da un test di secondo livello, a fronte RAGIONE_SOCIALE contraria affermazione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale il ricorrente propone un motivo non autosufficiente, non avendo puntualmente indicato, nŽ materialmente allegato, lÕatto in ipotesi travisato dai giudici.
Il principio di autosufficienza del ricorso trova infatti applicazione anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall’art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, che si traduce nell’onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l’allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato ove a ci˜ egli non abbia provveduto nei modi sopra indicati (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419 – 01; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432 Ð 01).
Quanto allÕobbligo di tenere la destra, e alla posizione dei veicoli prima dellÕimpatto, occorre considerare da un lato che lÕoccupazione RAGIONE_SOCIALE sede RAGIONE_SOCIALEle da parte dei mezzi parcheggiati era minima (pp. 20 Ð 21 sentenza del Tribunale), e dallÕaltro che lÕandamento curvilineo, in presenza di ulteriori ostacoli che limitavano la visibilitˆ (vegetazione, manufatti: p. 5 sentenza impugnata), avrebbe certamente imposto una andatura assai più moderata, come riconosce anche la Corte territoriale a proposito dei diversi profili di colpa (p. 9).
Quale sia stata la posizione assunta dalla Smart condotta dal ricorrente, negli istanti che precedettero lÕurto, è un dato che il consulente ha ricavato attraverso una serie di calcoli eseguiti partendo dagli elementi obiettivi, ovvero
le scalfitture sul manto RAGIONE_SOCIALEle, la sovrapposta traccia di pneumatico e i punti di quiete (pp. 7 e ss. sentenza del Tribunale).
Quanto, invece, alla qualificazione quale RAGIONE_SOCIALE extraurbana del tratto in cui si verific˜ il sinistro (da cui discenderebbe il diverso e più elevato limite di velocitˆ), il ricorso prende le mosse, ancora una volta, dalle valutazioni dellÕing. COGNOME, la cui genericitˆ è stata giˆ rilevata dalla Corte territoriale (p. 10).
I giudici di merito hanno invece ritenuto trattarsi di una RAGIONE_SOCIALE urbana valorizzando, oltre alle conclusioni del consulente del pubblico ministero, anche le dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria e quelle rese dallo stesso ricorrente.
NŽ hanno mancato di esaminare le concrete caratteristiche del tratto di interesse, rapportandole – senza che sul punto il ricorrente muova alcuna critica – alla definizione di cui allÕart. 2 cod. RAGIONE_SOCIALE.
2.1.3. Peraltro, costituisce ius receptum di questa Corte il principio che, in virtù del principio del libero convincimento del giudice e di insussistenza di una prova legale o di una graduazione delle prove, il giudice ha la possibilitˆ di scegliere fra varie tesi, prospettate da differenti periti e consulenti di parte, quella che ritiene condivisibile, purchŽ dia conto delle ragioni del suo dissenso o RAGIONE_SOCIALE scelta operata e dimostri di essersi soffermato sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e confuti in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti.
SicchŽ, ove una simile valutazione sia stata effettuata in maniera congrua in sede di merito, è inibito al giudice di legittimitˆ di procedere ad una differente valutazione, poichŽ si è in presenza di un accertamento in fatto come tale insindacabile dalla Corte di cassazione, se non entro i limiti del vizio motivazionale (Sez. 4, n. 2766 del 12/12/2024, dep. 2025, non mass.; Sez. 4, n. 40800 del 07/05/2019, non mass.; Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016, non mass. sul punto; Sez. 4, n. 34747 del 17/5/2012, Rv. 253512 – 01; Sez. 4, n. 45126 del 6/11/2008, Rv. 241907 – 01).
Giova inoltre ricordare che la ricostruzione di un incidente RAGIONE_SOCIALEle nella sua dinamica e nella sua eziologia – valutazione delle condotte dei singoli utenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE coinvolti, accertamento delle relative responsabilitˆ, determinazione dell’efficienza causale di ciascuna colpa concorrente – è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimitˆ se sorretti da adeguata motivazione (Sez. 4, n. 15209 del 20/03/2025, non mass.; Sez. 4, n. 44616 del 10/10/2023, non mass.; Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Rv. 271679 – 01; Sez. 4, n. 37838 del 1/07/2009, Rv. 245294 – 01; Sez. 4, n. 10335 del 10/02/2009, non mass.; Sez. 4, n. 43403 del 17/10/2007, Rv. 238321 – 01).
2.1.4. Quanto, infine, al preteso malgoverno dellÕart. 141 cod. RAGIONE_SOCIALE (p. 17 ricorso), è sufficiente osservare che la disposizione è stata richiamata dalla Corte dÕappello al fine di sottolineare la gravitˆ RAGIONE_SOCIALE condotta, e non giˆ per individuare un autonomo profilo di colpa comunque non contestato.
2.2. Il secondo motivo, avente ad oggetto la ripartizione del concorso di colpa, che il ricorrente censura anche in relazione agli artt. 2056 e 1227 cod. civ., è inammissibile.
Secondo il consolidato insegnamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimitˆ, le statuizioni del giudice di merito in ordine alla quantificazione delle percentuali di concorso delle colpe del reo e RAGIONE_SOCIALE vittima nella determinazione causale dell’evento costituiscono apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimitˆ (Sez. 4, n. 45797 del 22/06/2017, Rv. 271053 – 01; Sez. 4, n. 43159 del 20/06/2013, Rv. 258083 – 01; Sez. 4, n. 4537 del 21/12/2012, dep. 2013, Rv. 255099 Ð 01; Sez. 4, n. 2203 del 11/10/1982, dep. 1983, Rv. 157895 Ð 01).
Peraltro, la quantificazione in sede penale di tali percentuali non avrebbe efficacia di giudicato nell’eventuale giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno (cfr. Sez. 4, n. 4607 del 20/09/2017, dep. 2018, Rv. 271953 – 01).
Invero, in presenza di una condanna generica, la valutazione con la quale il giudice penale determina la misura percentuale del concorso di colpa RAGIONE_SOCIALE persona offesa costituita parte civile in giudizio, è estranea all’accertamento RAGIONE_SOCIALE Çricostruzione storico -dinamica dell’accadutoÈ, poichŽ solo questo accertamento – che riguarda il nucleo oggettivo del reato nella sua materialitˆ fenomenica – ha efficacia di giudicato nel processo civile (in questi termini, in esito ad una ampia ricostruzione anche degli orientamenti delle Sezioni civili di questa Corte, Sez. 4, n. 6278 del 30/01/2025, Rv. 287613 Ð 01, pp. 17 e 18).
Stante lÕinammissibilitˆ del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE causa di inammissibilitˆ (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento RAGIONE_SOCIALE sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila.
Il ricorrente deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite, liquidate come da dispositivo, tenendo conto anche del numero delle parti rappresentate e RAGIONE_SOCIALE nota spese presentata con le conclusioni.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio di legittimitˆ dalle costituite parti civili, che liquida: per COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in complessivi euro ottomilaquattrocento, oltre accessori come per legge; per l’RAGIONE_SOCIALE, in complessivi euro tremila, oltre accessori come per legge.
Cos’ deciso in Roma, il 16 gennaio 2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME