Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 43981 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 43981 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SANREMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Procuratore generale, in persona del sostituto COGNOME, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lAVV_NOTAIO COGNOME del foro Sanremo per COGNOME NOME ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
La Corte d’appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Imperia, con la quale COGNOME NOME NOME stato condannato, riconosciute le generiche, per il reato di omicidio stradale ai danni del motociclista COGNOME NOMENOME NOME l’attenuante di cui all’art. 589 bis, comma 7, cod. pen., in ragione del concorso di colpa della vittima. In particolare, si è contestato all’imputato di avere effettuato una manovra di svolt sinistra per accedere a un’area di servizio, omettendo di dare la dovuta precedenza ai veicoli favoriti provenienti dall’opposta corsia di marcia, così concorrendo a determinar l’urto con il motoveicolo condotto dalla vittima, dal quale derivava la morte di questa.
In sintesi, questa la ricostruzione dei fatti per cui è processo operata dai giud di merito, anche sulla scorta degli esiti della consulenza tecnica disposta dal pubbli ministero.
La manovra incriminata, eseguita in un punto in cui la stessa era consentita, era stata posta in essere mentre sopraggiungeva, provenendo da una curva, la moto condotta dalla vittima; lo scontro era avvenuto lungo un rettilineo, con asfalto asciutt tempo soleggiato; il consulente aveva stimato la velocità del mezzo condotto dal COGNOME in 137-138 Km/h a fronte di un limite di 50; non risultavano tracce di frenata dell’auto dell’imputato, mentre risultavano quelle della moto; l’autovettura, al momen dell’impatto, non era giunta neppure a metà dell’opposta corsia di marcia, come dimostrato dalla localizzazione dei danni; anche il motociclista viaggiava a una velocit eccedente di quasi il triplo i limiti vigenti.
La Corte di merito, in risposta alle doglianze veicolate con il gravame, ha disattes l’assunto secondo il quale la velocità del motociclista doveva considerarsi fatto imprevedibile, osservando, intanto, che l’impatto era avvenuto immediatamente dopo l’inizio della manovra di svolta a sinistra, dal che la Corte ha inferito che, ove il FER avesse effettuato il dovuto controllo per accertarsi che la strada era libera, si sare avveduto del motociclo sopravveniente, tenuto anche conto delle condizioni di perfetta visibilità e delle buone condizioni della strada. La pur riconosciuta concausa, tuttavia, è stata ritenuta tale da interrompere il nesso causale tra la condotta dell’imputato l’evento, l’eccessiva velocità da parte degli altri utenti della strada configur evenienza tutt’altro che imprevedibile, ritenendo i giudici territoriali priva di l’osservazione difensiva a mente della quale la velocità tenuta dal motociclista sarebbe stata addirittura “folle”, considerata la linearità del tratto di strada lungo il q avvenuto il sinistro.
La difesa ha proposto ricorso, formulando due motivi.
Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione, in relazione alla ritenu responsabilità dell’imputato, in relazione alla prevedibilità della condotta della pers
offesa. Il consulente del pubblico ministero non era stato in grado di accertare se COGNOME avesse visto sopraggiungere il COGNOME, ciò che il COGNOME aveva negato.
Con il secondo, ha dedotto analogo vizio sempre con riferimento all’affermazione della responsabilità, questa volta in relazione alla ritenuta imprevedibilit comportamento del COGNOME e al posizionamento della sua vettura lungo la carreggiata. Al momento dell’urto, l’auto dell’imputato non aveva occupato l’opposta corsia di marcia, la stessa essendosi trovata, per la gran parte, nella corsia di competenza, a cavallo dell segnaletica orizzontale.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza di entrambi i motivi. 2. A fronte del ragionamento esplicativo dei giudici territoriali, giunti a confor decisione rispetto al giudice di primo grado, la difesa ha formulato doglianze con le qua ha prospettato una versione alternativa della ricostruzione fattuale motivatamente disattesa dai giudici del doppio grado. Sul punto, pare sufficiente ricordare i limit vizio motivazionale deducibile in questa sede: sono, infatti, estranei al vagli legittimità gli aspetti del giudizio che si sostanzino nella valutazione e nell’apprezzame del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito e no possono essere apprezzati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti vizia percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguent inammissibilità COGNOME di COGNOME censure COGNOME che COGNOME siano COGNOME sostanzialmente COGNOME intese COGNOME a COGNOME sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Tale principio costituisce il diretto precipi quello, altrettanto consolidato, per il quale sono precluse al giudice di legittim rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fat indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacit esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (sez. 6 n. 4720 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nella specie, in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro, alla condo di guida del conducente e al comportamento della vittima, le censure difensive riprendono le doglianze prospettate al giudice d’appello, senza essere precedute da un effettivo confronto con le ragioni complessive che hanno indotto la Corte territorial disattenderle, dando conto del motivo per il quale si è ritenuto che l’incidente fosse st conseguenza di un concorso di fattori, tra i quali la condotta di guida impruden dell’imputato. Costui, secondo quanto ritenuto dai giudici territoriali, non av effettuato, nell’occorso, il controllo richiesto dal tipo di manovra approntata, la cond del conducente antagonista ponendosi solo quale causa concorrente dell’evento.
Anche con riferimento alla imprevedibilità del comportamento della vittima, deve ricordarsi, ancora una volta rinviando ai principi più volte enunciati da questa Cort legittimità, che il principio dell’affidamento, nello specifico campo della circol stradale, trova opportuno temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché rientri nel limite della prevedibilità (sez. 4, n. 12260 del 9/1/2015, Moccia, Rv. 263010-01, in cui la S.C. ha annullato la sentenza con la quale era esclusa la responsabilità del guidatore p omicidio colposo di un pedone, il quale, sceso dalla portiera anteriore dell’autobus sosta lungo il lato destro della carreggiata, era passato davanti all’automezzo ed e stato investito dall’imputato, che aveva rispettato il limite di velocità ma non provveduto a moderarla in ragione delle condizioni spazio-temporali di guida e, segnatamente, della presenza in sosta del pullman). In particolare, proprio co riferimento al rispetto dei limiti di velocità, l’obbligo di moderare adeguatamen velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambienta inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo i ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purc ragionevolmente prevedibili (sez. 4, n. 25552 del 27/4/2017, NOME, Rv. 270176-01, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto ragionevolmente prevedibile la presenza, di sera una strada cittadina poco illuminata, in un punto situato nei pressi di una fermata d metropolitana, di persone intente all’attraversamento pedonale nonostante l’insistenz “in loco” di apposito sottopassaggio; n. 24414 del 6/5/2021, COGNOME, Rv. 281399-01).
Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 ottobre 2023.