Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10952 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10952 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2025 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1 -bis , cod. proc.
ricorso trattato pen.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12/06/2025 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pistoia in data 01/12/2022, che aveva condannato NOME COGNOME alla pena di anni cinque di reclusione per il reato di cui all’art. 5 89bis , comma primo, cod. pen., riduceva la pena ad anni quattro mesi sei di reclusione, confermando nel resto la sentenza.
Il ricorrente è stato condannato per aver cagionato, alla guida del veicolo BMW mod. X1 , con violazione delle norme sulla circolazione stradale, la morte di NOME COGNOME, che era alla guida della sua autovettura Suzuki mod. Jimmi lungo la carreggiata ovest dell’Autostrada A11 in direzione di Pistoia, posizionato nella fascia destra della corsia di marcia ad una velocità di circa 70 km/h. In particolare, la vettura condotta dal NOME sopraggiungeva da tergo a velocità sostenuta, percorrendo la corsia di sorpasso, ma con una leggera deriva
incontrollata, che lo portava ad invadere la corsia occupata dal veicolo condotto dal COGNOME, tanto da occuparne quasi due metri; andava così a tamponare la Suzuki in maniera violenta con lo spigolo anteriore destro della propria BMW . L’impatto determinava la perdita di controllo dell’auto da parte del COGNOME, che veniva sbalzato fuori dall’abitacolo, perdendo la vita.
2. L’imputato , a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per illogicità della motivazione con riferimento all’art. 589 -bis , comma settimo, cod. pen. Rileva che la Corte territoriale non ha ritenuto applicabile la circostanza attenuante di cui all’art. 589 -bis , comma settimo, cod. pen., specificando che il mancato utilizzo della cintura di sicurezza da parte della persona offesa non è risultato dimostrato con certezza e che, in ogni caso, tale omissione non avrebbe interrotto il nesso causale, in ragione del violento impatto; che in tal modo i giudici di appello hanno confuso due situazioni del tutto diverse tra loro, vale a dire, il concorso di cause, che non esclude il nesso di causalità (e che è l’ipotesi disciplinata dall’art. 589 -bis , comma settimo, cod. pen.) e la causa sopravvenuta, che interrompe il nesso di causalità, perché da sola sufficiente a cagionare l’evento; che , nel caso di specie, non è mai stato messo in discussione il fatto che l’utilizzo della cintura di sicurezza avrebbe evitato il verificarsi dell’evento, essendosi piuttosto evidenziato che la morte del COGNOME sia stata agevolata dal mancato utilizzo della cintura di sicurezza, costituendo tale elemento una concausa dell’evento; che, comunque, l’istruttoria dibattimentale ha provato il mancato utilizzo della cintura di sicurezza, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal teste del Pubblico Ministero, COGNOME e dal consulente tecnico della difesa, che consentono di superare le dichiarazioni vaghe ed incerte del consulente tecnico del Pubblico Ministero; che, dunque, i giudici di appello hanno errato nel non ritenere configurabile la circostanza attenuante di cui all’art. 589 -bis , comma settimo, cod. pen.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per carenza e illogicità della motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio. Osserva che la pena è stata determinata in virtù del criterio della media edittale, in ragione delle circostanze del fatto, individuate nell’assenza di frenata e nell’aver omesso qualsiasi manovra di emergenza; che la pena irrogata si discosta ampiamente dal minimo edittale, per cui il mero richiamo all’utilizzo del medio edittale non esauriva certamente il dovere di motivazione gravante sul giudice; che, peraltro, nel caso di specie, le circostanze addotte dalla Corte di merito non caratterizzano il fatto come di gravità tale da giustificare lo scollamento dal minimo edittale, anche in considerazione del fatto
che non è stata valutata la ridotta velocità tenuta dalla persona offesa, difficilmente prevedibile in relazione al tipo di strada percorsa.
In data 18/02/2026 , è pervenuta articolata memoria scritta nell’interesse delle costituite parti civili NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.1. Il primo motivo è nel complesso destituito di fondamento.
Invero, pur essendo corretta nella parte in cui critica la sovrapposizione effettuata dalla Corte territoriale tra il concorso di cause -ipotesi disciplinata dall’art. 589 bis , comma 7, cod. pen., che, nel concorso di altri fattori causali, prevede la riduzione della pena fino alla metà -e la causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l’evento, ipotesi questa che esula dalla previsione del comma settimo citato, la doglianza attinge un profilo della motivazione ultroneo, peraltro, superato dalle successive argomentazioni in fatto, che, valutando il materiale probatorio, hanno portato il giudice di secondo grado a ritenere non provato l’omesso utilizzo della cintura di sicurezza da parte della persona offesa.
Con riferimento a questo ultimo profilo, il motivo non è consentito, perché reitera le stesse doglianze già prospettate alla Corte territoriale e da questa risolte con motivazione congrua ed esente da manifesta illogicità, oltre ad essere costituito da doglianze in fatto, che appaiono prevalentemente finalizzate a richiedere al giudice di legittimità una diversa ed alternativa lettura degli elementi di prova, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato che nel complesso non presenta evidenti criticità logiche e/o giuridiche; dunque, sotto questo profilo, è a specifico, non confrontandosi con l’articolata trama motivazionale della sentenza impugnata.
Deve, peraltro, rilevarsi come la sentenza impugnata, sul punto dell’esclusione della circostanza attenuante di cui all’art. 589 -bis , comma settimo, cod. pen., costituisca una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d’appello a quella del Tribunale, sia l’ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, dep. 2021, Capozio, Rv. 280654 -01; Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218 -01).
Tanto premesso, rileva il Collegio che la Corte territoriale ha ritenuto non
applicabile la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 589 -bis , comma settimo, cod. pen., evidenziando come l’istruttoria dibattimentale non avesse provato il mancato utilizzo della cintura di sicurezza da parte della persona offesa; che tanto ha desunto attingendo ad una valutazione in fatto degli elementi emersi nel giudizio, quali i ) la documentazione fotografica, che mostra come la cintura di sicurezza fosse fuori dalla sede di alloggiamento, ii ) l’approfondita analisi svolta dal consulente tecnico del Pubblico Ministero , non contraddetta dal consulente tecnico della difesa nel corso dell’istruttoria dibattimentale, il quale aveva convenuto sul fatto che la cintura fosse stata indossata; che con motivazione congrua e non manifestamente illogica ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto di disattendere le dichiarazioni rese dal teste del Pubblico Ministero, uno degli agenti operanti intervenuti nell’immediatezza del sinistro, evidenziando come da nessun atto del processo fosse possibile desumere che l’autovettura condotta dalla persona offesa era dotata dei sensori delle cinture di sicurezza, non emergendo tale dato né dai rilievi tecnici effettuati dalla polizia giudiziaria, né dalle relazioni tecniche dei consulenti del Pubblico Ministero e della difesa.
A fronte di siffatto articolato percorso argomentativo, il motivo si limita a reiterare gli stessi argomenti sottoposti al giudice di appello, confrontandosi solo in apparenza con la motivazione della sentenza, in tal modo non assolvendo alla funzione tipica dell’impugnazione, che è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.
1.2. Il secondo motivo, con cui si deduce il vizio motivazionale in ordine alla congruità della pena, non è ammesso dalla legge in sede di legittimità.
Si osserva, in particolare, che le statuizioni relative al quantum della pena, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243 -01), tale dovendo ritenersi quella dell’impugnata sentenza. Invero, la Corte territoriale ha dato conto degli elementi posti a fondamento della commisurazione della pena, giustificando il sensibile scostamento dal minimo edittale in ragione dell’elevato grado della colpa, desunto dalle modalità della condotta, quali l’assenza di frenata e l’omessa manovra di emergenza, ritenute indicative di un elevato tasso di distrazione alla guida, che mettevano il ricorrente nella condizione di non rendersi nemmeno conto della collisione; alla luce di tali circostanze ha, poi, irrogato una pena attestata sulla media edittale. Il riferimento alla media edittale, in buona sostanza, non è indicativo di alcun criterio, rappresentando semplicemente l’indicazione dell’entità della pena, fissata in ragione delle modalità della
condotta descritte -tra il minimo ed il massimo edittale, poi, specificata in anni quattro e mesi sei di reclusione.
Dunque, in tema di dosimetria della pena, per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità, quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge ed ai canoni di logica, in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.
Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Dal complessivo esito del giudizio discende anche la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute nel presente giudizio di legittimità dalle parti civili COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, che si liquidano in complessivi euro quattromila ottocento, oltre accessori di legge.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nel presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 4.800,00 oltre accessori come per legge
Così deciso in Roma, il giorno 24 febbraio 2026.
Il AVV_NOTAIO estensore La Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME