Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6707 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6707 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in BANGLADESH il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/06/2025 della Corte d’appello di Milano Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
l’AVV_NOTAIO COGNOME, difensore dell’imputato, ha depositato nota di rinuncia alla discussione orale già richiesta.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione emessa dal Tribunale della stessa sede il 30 aprile 2024, con la quale NOME COGNOME è stato condannato alla pena di anni due di reclusione per il reato di cui all’art. 589-bis, comma 1, cod. pen., per aver colposamente causato la morte di NOME, con violazione delle norme sulla circolazione stradale.
Più in particolare, era accaduto che il 6 gennaio 2020 NOME, mentre era alla guida della propria autovettura, giunto all’altezza di un incrocio, ometteva
di dare la precedenza, nell’effettuare una manovra di svolta a sinistra per immettersi in altra via, così andando a collidere con il motociclo Yamaha T-max, condotto da COGNOME NOME, proveniente dall’opposto senso di marcia, che – a seguito del sinistro stradale – periva. All’ COGNOME, veniva contestata sia la violazione del disposto dell’art. 145, commi 1 e 2, cod. strada, perché approssimandosi ad una intersezione, ometteva di usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti e di dare la precedenza al motociclo condotto dal NOME proveniente da destra, che la violazione dell’art. 154, comma 3, cod. strada, perché, nell’effettuare la manovra di svolta a sinistra ometteva di usare la massima prudenza.
Secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito, sulla base delle testimonianze assunte, della relazione tecnica e di quella di incidente stradale, il 6 gennaio 2020, alle ore 17,30 circa, il NOME, dopo una breve tappa al bar ove aveva incontrato alcuni amici, saliva a bordo del motociclo Yamaha T Max percorrendo la INDIRIZZO, sita nel comune di Limbiate, in direzione INDIRIZZO. Inizialmente, indicando il semaforo posto all’intersezione con la INDIRIZZO il colore rosso, il NOME aveva rallentato la marcia, mentre poi aveva accelerato nel momento in cui scattò il verde. In prossimità dell’incrocio, la moto entrò in collisione con l’autovettura Peugeot 206 condotta dall’imputato, il quale, provenendo dalla direzione opposta della medesima strada, allo scattare del verde svoltava a sinistra per imboccare la INDIRIZZO, omettendo di dare la precedenza al motociclo che marciava dritto nel proprio senso di marcia, provenendo dal lato destro.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione, NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue:
-con il primo motivo, si deduce l’illegittimità del diniego del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 589 bis, comma 7 cod.pen., in ragione del fatto che la parte offesa, priva di patente di guida, avrebbe dovuto essere considerata inabile ad una efficace reazione al momento dell’incidente, mentre la Corte d’appello aveva illogicamente ritenuto corretta la condotta di fuga tentata virando a sinistra nel tentativo di sfuggire allo scontro;
-con il secondo e il terzo motivo di ricorso, si deduce vizio di motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il diniego dei benefici di legge, lamentando la mancata considerazione della condotta di immediato soccorso prestato alla vittima al momento del sinistro, l’illegittima valutazione
negativa riservata al diritto dell’imputato di non assistere al processo e alla ingiustificata irrilevanza della specifica condizione di persona incensurata, di lavoratore e padre che avrebbero dovuto rilevare per la concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione.
Il Procuratore generale ha depositato memoria, concludendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Il primo motivo, riguardante l’affermata illogicità del diniego del riconoscimento della circostanza attenuante dell’art. 589 bis, comma 7, cod.pen., non supera il vaglio di ammissibilità.
Questa Corte (Sez. 4, n. 13103 del 21/12/2018 Rv. 276254 – 01) ha avuto modo di affermare il principio secondo cui, in tema di omicidio stradale, la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 589-bis, comma 7, cod. pen., che fa riferimento all’ipotesi in cui l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione od omissione del colpevole, ricorre innanzi tutto nelle ipotesi costituite dal contributo concorrente fornito dalla vittima nella determinazione dell’evento, oltre che in ogni altra ipotesi che sia dipesa dalla condotta di altri conducenti e da altri fattori esterni da individuarsi di volta in volta.
Tuttavia, nel caso di specie, i giudici del merito hanno proprio escluso in radice, con apprezzamento delle concrete risultanze in fatto, che la condotta della vittima abbia avuto qualsiasi efficacia causale nel determinarsi dell’evento.
Le deduzioni difensive non prospettano vizi della motivazione né violazioni di legge scrutinabili in sede di legittimità. Esse, infatti, si limitano a contestare la ricostruzione fattuale dell’incidente (condotta di guida del ricorrente COGNOME NOME e della vittima COGNOME NOME; velocità dei veicoli; pericolosità della svolta a sinistra; efficacia e intenzionalità delle condotte conservative della vittima), sollecitando una rivalutazione del materiale probatorio e della sua forza dimostrativa: operazione preclusa nel giudizio di legittimità.
In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato che la sospensione della patente di guida della vittima è priva di incidenza causale sulla verificazione del sinistro e dell’evento mortale. La vittima, infatti, conservava piena capacità effettiva di conduzione del veicolo, come dimostra l’esecuzione corretta dell’unica manovra di fuga possibile per sottrarsi all’urto. L’impatto è stato cagionato esclusivamente dalla violazione dell’obbligo di precedenza da parte del ricorrente COGNOME NOME. Ne consegue il legittimo diniego dell’attenuante invocata,
mancando qualsiasi contributo colposo causale della vittima alla determinazione dell’evento.
Il secondo motivo di ricorso, relativo al vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, risulta parimenti inammissibile.
La Corte d’appello, nell’esaminare il relativo motivo d’impugnazione, ha sottolineato che il riconoscimento delle attenuanti generiche non poteva fondarsi, come sostenuto dall’imputato, sul fatto che lo stesso aveva tenuto una velocità contenuta nei limiti previsti, giacché si sarebbe trattato di valorizzare, a fini premiali, una condotta del tutto doverosa. Il Tribunale, a sua volta, aveva negato le circostanze generiche in ragione del fatto che, nella determinazione della pena, non era necessario discostarsi dal minimo edittale, non essendo emerse nel corso del dibattimento, circostanze suscettibili di positiva valutazione a tali fini.
Le sentenze di merito, considerate in modo complessivo, hanno motivato in modo congruo sul punto, in applicazione dei princìpi di diritto ripetutamente affermati da questa Corte, secondo i quali il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, cod. pen. (D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125), per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489-01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270896-01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610), che ha, in particolare, chiarito che, secondo una giurisprudenza univoca di questa Corte Suprema, è la suindicata meritevolezza che necessita, quando se ne affermi l’esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio. A fronte, poi, di specifica richiesta dell’imputato volta all’ottenimento delle attenuanti in questione, è sufficiente, come è avvenuto nel caso di specie, che il giudice indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta ( ex plurimis , Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Rv. 192381; Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999, Rv. 214570; Sez. 6, n. 13048 del 20/06/2000, Rv. 217882; Sez. 1, n. 29679 del 13/06/2011, Rv. 219891).
Peraltro, solo in questa sede, per la prima volta, il ricorrente introduce ulteriori affermate ragioni (la positiva condotta dell’imputato al momento del sinistro e in quelli immediatamente successivi) che, oltre che nuovi perché non prospettati nel
precedente grado, fanno riferimento, ancora una volta, ad apprezzamenti di merito non consentiti in questa sede.
E’ invece fondato il terzo motivo. La Corte d’appello, nel respingere il motivo d’impugnazione relativo alla concessione della sospensione condizionale della pena e al beneficio della non menzione, si è limitata ad escludere che l’incensuratezza fosse bastevole al fine di escludere il rischio di recidivanza, considerando che la mancata comparizione dell’imputato aveva impedito la conoscenza delle proprie condizioni di vita e della consapevolezza del disvalore della condotta posta in essere.
Si tratta di argomenti che finiscono per far discendere il diniego solo dalla legittima condotta processuale di non comparire in dibattimento tenuta dall’imputato, mentre il giudizio relativo alla concessione dei benefici in esame deve avere ad oggetto i profili di pericolosità del comportamento dell’imputato stesso, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione dei citati benefici dalla valutazione degli elementi indicati dall’art.133 cod. pen. (vd., in punto di rilievo della condotta processuale dell’imputato, Sez. 5, n. 17232 del 17/01/2020, Rv. 279169). Dunque, il giudice deve motivare il proprio diniego indicando i concreti elementi di valutazione fondanti il negativo giudizio prognostico ostativo al beneficio richiesto, nonostante l’incensuratezza dell’imputato, costituente un elemento di indubbia valenza positiva, che esige l’individuazione di uno o più elementi di segno contrario idonei a neutralizzarla (Sez. 4, n. 33746 del 26/04/2017, Rv. 270609).
In conclusione, accolto il terzo motivo e dichiarati inammissibili gli altri, la sentenza impugnata va annullata quanto alle statuizioni concernenti la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, con rinvio per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
Ai sensi dell’art. 624 cod.proc.pen., va dichiarata la irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni concernenti la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e rinvia per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte di appello di Milano. dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
visto l’art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato.
Così è deciso, 18/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
COGNOME COGNOME