Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10628 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10628 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udita la Procura generale, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso nel senso dell’inammissibilità del ricorso; uditi i difensori dell’imputato, che hanno concluso per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna di NOME COGNOME per l’omicidio stradale di NOME commesso con condotte colpose indipendenti dall’imputato, conducente un autoarticolato, e da NOME COGNOME, alla guida dell’auto antagonista a bordo della quale la persona offesa viaggiava senza l’utilizzo di cintura di sicurezza e con il relativo airbag disattivato.
Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell’interesse dell’imputato fondato sui cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge processuale, segnatamente dell’art. 590 cod. proc. pen. per mancata trasmissione al giudice d’appello degli atti del procedimento, e vizio cumulativo di motivazione.
Si premette che la cancelleria della Corte d’appello di Roma, richiesta dai difensori nominati dopo la sentenza d’appello della copia dei DVD delle immagini del sistema di videosorveglianza e della simulazione del sinistro operata dal consulente tecnico nominato dal Pubblico Ministero oltre che dell’indice degli atti e delle produzioni di cui al procedimento, avrebbe attestato in data 5 novembre 2025 che i richiesti supporti informatici non sarebbero stati reperiti nel fascicolo. Sarebbe seguito il rilascio di copia «dell’indice e degli atti e delle produzioni con …la richiesta di rinvio a giudizio», dalla quale sarebbe facilmente evincibile l’assenza dei quattro supporti informatici. Da quanto innanzi deriverebbe, per il ricorrente, una decisione da parte della Corte territoriale in assenza: delle immagini dell’incidente riprese da una telecamera di videosorveglianza; delle immagini del campo del sinistro e dei relativi rilievi; delle immagini degli accertamenti autoptici e medico-legali e delle immagini della simulazione del sinistro ricostruita dal citato consulente tecnico.
Sicché, in tesi difensiva, violata la citata norma per l’omessa trasmissione degli atti al giudice dell’impugnazione, la Corte territoriale, non avendo a sua disposizione i detti elementi di prova, in particolare il filmato avente una valenza decisiva, avrebbe commesso un travisamento «per invenzione» di mezzi di prova con conseguente processo motivazionale induttivo.
2.2. COGNOME Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione.
Reiterando l’articolato travisamento da parte delle Corte territoriale, la difesa censura la sentenza impugnata per essere la stessa fondata su spiegazioni intuitive e non argomentanti in merito ai motivi d’impugnazione, non avendo avuto il giudice d’appello a disposizione gli elementi probatori nei termini
sindacati con la prima censura. Ciò, peraltro, con motivazione che, «rifugiandosi in una ripetizione zoppicante della sentenza» di primo grado, evidenzierebbe il travisamento di «alcuni elementi di prova dichiarativa» incorrendo nel medesimo travisamento del primo giudice.
In particolare, non emergerebbero le ragioni sottese all’accertata manovra di retromarcia attivata dall’imputato e di quelle fondanti la ritenuta maggiore attendibilità rispetto ad altri soggetti, tra cui proprio i tre conducenti coinvolti nel sinistro, di NOME COGNOME, presente ai fatti, per cui sarebbe stata invece operata la detta retromarcia. Ne conseguirebbe l’assenza della considerazione della circostanza per cui l’imputato, non operando in retromarcia, non avrebbe protratto la propria permanenza nella corsia da lui occupata durante la manovra tanto da creare intralcio alla circolazione concausa del sinistro. Laddove, per converso, in tesi difensiva lo stesso sarebbe stato causato esclusivamente dalla condotta di guida di NOME COGNOME, procedente, in tempo di sera e su strada scarsamente illuminata, a velocità di 60 k/h nonostante il limite di 50 km/h che, se rispettato, gli avrebbe consentito l’arresto del veicolo 8 m prima, come chiarito dal consulente. A ciò si aggiungerebbero le in condizioni di alterazione psico-fisica del conducente dell’ato per l’assunzione di sostanze alcoliche. Circostanza quest’ultima che emergerebbe, sempre in tesi difensiva, dal tasso alcolemico che si assumerebbe pari a 1,375 g/I a cui il ricorrente perviene muovendo dal riscontrato tasso pari a 0,55 g/I e dalla circostanza per cui il detto accertamento sarebbe stato eseguito dopo circa cinque ore dal sinistro.
Il ricorrente conclude nel senso per cui i giudici di merito avrebbero omesso l’accertamento della seriazione causale dell’evento e non avrebbero fatto riferimento alcuno al «comportamento alternativo lecito». La Corte territoriale si sarebbe sul punto limitata solo a evidenziare che l’imputato si sarebbe trattenuto nella corsia di percorrenza del veicolo antagonista occupandola integralmente, tranne che per un metro, intraprendendo una retromarcia, per finalità ritenute non ben chiare, così creando una grave turbativa difficilmente evitabile da COGNOME. Sarebbe stata altresì introdotta nel processo la circostanza dell’essere l’autoarticolato posizionato in maniera trasversale sulla corsia così rendendo più difficoltosa la sua percezione. Quanto alla condotta di NOME COGNOME la Corte territoriale si sarebbe invece limitata a rilevare che lo stesso non fosse ubriaco in maniera «eclatante», in ragione di un tasso alcolico di poco superiore al limite, che non circolasse a una velocità «impossibile» e che non si fosse accorto della presenza dell’autoarticolato per distrazione così tenendo una condotta non pronta e reattiva.
2.3. Con i motivi terzo, quarto e quindi si deducono violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione quanto, rispettivamente, alla valutazione dell’entità del concorso di colpa di COGNOME e della persona offesa, ai fini del trattamento sanzionatorio, alla commisurazione giudiziale della pena complessivamente determinata e all’entità della sanzione amministrativa accessoria.
Circa il primo aspetto, sarebbe stata tenuta ferma la riduzione della pena ex art. 589 bis, comma settimo, cod. pen., in ragione di solo un quarto, nonostante l’invocata riduzione in appello della metà, senza motivazione alcuna. Ciò, peraltro, nonostante i diversi profili di colpa caratterizzanti la condotta di NOME COGNOME dedotti in appello nei termini innanzi evidenziati, cui si aggiungerebbero la disattivazione dell’airbag lato passeggero, inspiegabilmente ritenuta circostanza non rilevante dal giudice d’appello, oltre che l’ulteriore profilo di colpa, tanto del citato coindagato quanto della stessa persona offesa, per il mancato utilizzo della cintura di sicurezza. Parimenti dicasi quanto alla commisurazione giudiziale della pena, non determinata nel minimo edittale, e alla determinazione in nove mesi della sospensione della patente di guida in assenza di motivazione circa l’entità del danno, la gravità della violazione commessa e il pericolo derivante dall’ulteriore circolazione. Ciò, peraltro, senza considerare, conclude il ricorrente, eventuali profili di incostituzionalità nel ritenere compatibile un giudizio in termini di pericolosità derivante dall’ulteriore circolazione, sotteso alla sanzione amministrativa accessoria in oggetto, e la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, che si giustificherebbe invece in ragione di una prognosi favorevole circa la non ricaduta in condotte penalmente illecite.
Le parti hanno discusso e concluso nei termini di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Al netto dell’inammissibilità della prima censura e di taluni profili della seconda, il ricorso è fondato quanto al secondo motivo nei termini di seguito evidenziati, con conseguente assorbimento della decisione in ordine alle altre doglianze.
In termini logico-giuridici è preliminare la trattazione del primo motivo, con il quale si deduce che, a seguito dell’omessa trasmissione degli atti al giudice dell’impugnazione, la Corte territoriale avrebbe deciso in assenza: delle immagini dell’incidente riprese da una telecamera di videosorveglianza; delle immagini del campo del sinistro e dei relativi rilievi; delle immagini degli accertamenti autoptici e medico-legali e delle immagini della simulazione del sinistro
ricostruita dal citato consulente tecnico. Sicché, non avendo a disposizione i detti elementi di prova e, in particolare, l’indicato filmato avente valenza decisiva, la Corte territoriale avrebbe commesso un travisamento «per invenzione» di mezzi di prova con conseguente processo motivazionale induttivo.
2.1. Plurimi sono i profili d’inammissibilità caratterizzanti la censura in oggetto.
2.2. L’intrinseca aspecificità emerge dalla circostanza per cui si assumono come mai trasmessi al giudice d’appello atti che, invece, lo stesso ricorrente deduce essere stati oggetto di attestazione da parte della cancelleria di mancato reperimento agli atti del giudizio abbreviato d’appello solo in data successiva al dispositivo d’appello e finanche al deposito delle motivazioni della sentenza.
2.3. L’evidenziata inconciliabile contraddittorietà della doglianza palesa altresì un’articolazione . del motivo in termini meramente ipotetici, quindi aspecifici anche per tale ulteriore profilo.
Si suppone la mancata trasmissione di atti al giudice d’appello in luogo di un loro mero mancato reperimento dopo il deposito della sentenza conclusiva del relativo grado. Lo stesso ricorrente difatti non deduce che la mancanza sia stata rilevata nel corso del giudizio di secondo grado; laddove, per converso, dai verbali del relativo giudizio non emerge deduzione alcuna a opera delle parti, compresa la difesa dell’imputato che, in sede di conclusioni, si è riportata ai motivi d’appello. Né peraltro è dato argomentare in senso diverso dalla mera circostanza per cui, per quanto si legge in ricorso, sarebbe evincibile l’assenza dei supporti informatici dalla richiesta di rinvio a giudizio, trattandosi di giudizio abbreviato celebrato dal G.u.p. sulla base degli atti delle indagini preliminari acquisiti al processo dopo l’ammissione del rito alternativo.
2.4. A quanto innanzi si aggiungono le seguenti ulteriori, autonome, ragioni d’inammissibilità.
Il riferimento è, in primo luogo, all’aspecificità derivante dalla non perfetta coincidenza tra atti assunti come non trasmessi al giudice d’appello e atti la cui copia (o visione) la difesa dichiara di aver chiesto dopo il deposito della sentenza (come emerge dalla sintesi del motivo di cui alla precedente ricostruzione del fatto processuale).
Si deduce altresì, quale conseguenza della mancata trasmissione di atti al giudice d’appello, un travisamento «per invenzione» di prove, senza indicare quali sarebbero i mezzi di prova non assunti ma erroneamente ritenuti del giudice come acquisiti al processo. Non si articola peraltro un travisamento «per omissione», cioè per ritenuta insussistenza da parte del giudice di prove invece presenti agli atti processuali, non avendo peraltro la Corte territoriale fatto menzione alcuna delle prove acquisite al giudizio abbreviato né di quelle fondanti
la decisione, tanto di primo grado quanto d’appello (come si evidenzierà nella trattazione del secondo motivo di ricorso).
Parimenti inammissibili sono i profili del secondo motivo di ricorso deducenti travisamenti di mezzi di prova in quanto, ancora una volta, articolati sul presupposto dell’assenza ab origine dei più volte citati atti processuali e in guisa tale da sostanziarsi nel tentativo di sostituire proprie valutazioni di merito a quella operate dal giudice di primo grado.
È invece fondata la seconda censura laddove sostanzialmente deduce la mancata considerazione dei motivi d’appello, inerenti alla responsabilità del prevenuto in termini oggettivi e soggettivi, emergente da un apparato motivazionale apodittico, ove non caratterizzato da meri – irrisolti – punti di domanda e da affermazioni prive di specifica consistenza tecnico-giuridica. Tale ultimo riferimento è alla velocità del veicolo antagonista, ritenuta dalla Corte territoriale non «impossibile», e all’ubriachezza del relativo conducente, considerata dai giudici d’appello non «eclatante».
4.1. Deve difatti evidenziarsi che solo il ricorso per cassazione, in uno con la sentenza di primo grado, consente di far emergere che con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Roma ha effettivamente confermato la sentenza di condanna di NOME COGNOME per l’omicidio stradale di NOME commesso con condotte colpose indipendenti dall’imputato, conducente un autoarticolato, e da NOME COGNOME, alla guida dell’auto antagonista a bordo della quale la persona offesa viaggiava senza l’utilizzo di cintura di sicurezza e con il relativo airbag disattivato.
Nel dettaglio, dal ricorso e dalla sentenza del G.u.p. emerge che il decesso è stato accertato, dal giudice di primo grado, come causato dall’impatto tra la parte anteriore destra dell’auto, il cui conducente è successivamente risultato aver un tasso alcolemico pari a 0,55 g/I, e la parte posteriore destra dell’autoarticolato avvenuto alle ore 21:00 circa e su strada a carreggiata unica e a doppio senso di marcia, con limite di 50 km/h, scarsamente illuminata e regolarmente trafficata. L’autoarticolato, dopo aver intrapreso prima una svolta .a sinistra per imboccare una via laterale e poi una manovra in retromarcia, ha ingombrato la corsia di marcia opposta alla propria (tranne che per un metro), da cui proveniva il veicolo antagonista. Quest’ultimo, a velocità di 60 km/h, tentato uno scarto alla sua sinistra, dopo aver impattato con l’autoarticolato ha coinvolto una vettura proveniente dall’opposto senso di marcia.
Trattasi di reato ritenuto, dal G.u.p., come commesso, con condotte colpose indipendenti, dall’imputato, per aver operato, in violazione dell’art. 154, commi 1
e 3, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada) e nelle descritte condizioni di tempo e di luogo, una manovra in retromarcia occupando quasi totalmente la corsia opposta e così non offrendo a quest’ultimo la precedenza al veicolo antagonista, condotto da NOME COGNOME in violazione degli artt. 141 e 142 cod. strada e trasportante la persona offesa senza cintura di sicurezza e con il relativo airbag disattivato.
4.2. Orbene, la tecnica redazionale della sentenza impugnata non consente di percepire il fatto per il quale è processo, se non nei limiti di quanto emergente dalla trascritta imputazione, le ragioni dell’intervenuta condanna in primo grado nonché l’articolazione dei motivi d’appello e la loro effettiva disamina.
Nulla emerge in merito alla dinamica del sinistro, con particolare riferimento anche alla manovra in retromarcia assunta (dal G.u.p.) come essere stata tenuta dall’imputato, con quanto ne consegue in termini di mancata considerazione delle deduzioni difensive in merito ai profili di colpa addebitati dal giudice di primo grado (segnatamente, per violazione dell’art. 154, commi 1 e 3, cod. strada), compresa la c.d. «causalità della colpa», e in ordine all’accertata causalità tra condotta ed evento. Sotto tale ultimo profilo il riferimento è tanto al giudizio esplicativo quanto a quello controfattuale oltre che alla prospettata interruzione del nesso eziologico in considerazione della condotta del conducente del veicolo antagonista.
Come COGNOME sostanzialmente COGNOME dedotto COGNOME dal COGNOME ricorrente, COGNOME infine, COGNOME l’apparato motivazionale è altresì autoreferenziale laddove non apodittico e non caratterizzato da punti di domanda circa la condotta del prevenuto, cui gli stessi giudici di merito non forniscono risposta, ovvero da affermazioni, quelle riportate in ricorso, la cui valenza tecnico-giuridica non emerge dell’apparato motivazionale del provvedimento impugnato.
In conclusione, all’accoglimento del secondo motivo di ricorso, nei termini innanzi evidenziati, conseguono l’assorbimento della decisione in ordine alle censure di cui ai motivi terzo, quarto e quinto nonché l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma.
P.Q.M.
Sezione della Corte d’appello di Roma. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra
Così d ‘so il 13 febbraio 2026