Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2433 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2433 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato il 07/03/1990
avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE RAGIONE_SOCIALE di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per le parti civili l’avv. NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di Assise d’appello di Roma ha confermato la condanna di NOME COGNOME per il reato di omicidio preterintenzionale. La vicenda riguarda la morte di NOME COGNOME NOME COGNOME deceduto per trauma encefalico determinato dal violento impatto con il terreno della vittima a seguito di caduta causata da un violento pugno al volto sferratogli dall’imputato nel corso di una lite dovuta a motivi di viabilità.
Avverso la sentenza ricorre l’imputato articolando due motivi.
2.1 Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, lamentando che la Corte territoriale avrebbe sostanzialmente omesso di accertare la sussistenza dell’elemento soggettivo dell’omicidio preterintenzionale, limitandosi ad aderire alla ricostruzione dello stesso nei termini del dolo cd. unitario operata dal giudice di primo grado. I giudici del merito avrebbero invece dovuto verificare se, oltre al dolo di lesioni, possa ritenersi che la causazione dell’evento finale sia riconducibile alla colpa dell’imputato, nel rispetto del principio di colpevolezza ed alle linee esegetiche tracciate dalla Corte costituzionale e dalle Sezioni Unite della Cassazione nella ricostruzione dell’elemento soggettivo della fattispecie di cui all’art. 586 c.p. nonché da alcune recenti pronunzie dello stesso giudice di legittimità relative proprio al reato di cui all’art. 584 c.p. In tal senso, allora, erroneamente i giudici del merito non avrebbero correttamente valutato le considerazioni del consulente medico-legale della difesa, il quale ha concluso che il colpo sferrato dall’imputato non avrebbe avuto l’esito infausto verificatosi se la vittima, a causa dell’elevato tasso alcolemico registrato, non fosse caduta all’indietro senza opporre resistenza amplificando così l’entità dell’impatto con il suolo. Conseguentemente dovrebbe ritenersi che le condizioni soggettive della vittima abbiano reso imprevedibile per l’imputato che la stessa sarebbe caduta nel modo concretamente verificatosi e con le conseguenze che ciò ha comportato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2 Con il secondo motivo vengono dedotti analoghi vizi in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla commisurazione del trattamento sanzionatorio. In proposito il ricorrente lamenta che la Corte si sarebbe limitata a rinviare alla motivazione della sentenza di appellata, affermando, per di più, in maniera erronea che l’imputato sarebbe gravato da precedenti penali, circostanza che invero proprio il primo giudice aveva già escluso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel suo complesso infondato.
2. Quanto alle doglianze formulate con il primo motivo di ricorso va anzitutto osservato che con i motivi d’appello il ricorrente, oltre che sui temi relativi alla configurabil dell’invocata esimente della legittima difesa ovvero dell’eccesso colposo nella medesima scriminante, aveva sostanzialmente dedotto esclusivamente sulla sussistenza del nesso di causalità tra la condotta tenuta dall’imputato e la morte della vittima, senza devolvere in maniera specifica al giudice del gravame il punto della decisione di primo grado relativo alla sussistenza ed alla natura dell’elemento soggettivo del reato.
Le censure proposte con il motivo in esame proprio con riguardo a tale ultimo profilo si rivelano, dunque, anzitutto inedite e comunque infondate. Contrariamente a quanto sostenuto e pur, come detto, non essendo gravata da alcun specifico onere motivazionale sul punto in ragione del perimetro di devoluzione effettivamente tracciato con il gravame di merito, la Corte territoriale, dopo aver confutato le doglianze relative al nesso condizionalistico, ha infatti affrontato il profilo relativo titolo di imputazione soggettiva dell’evento non voluto.
Ed in tal senso la sentenza impugnata non si è limitata a ridurre l’elemento soggettivo dell’omicidio preterintenzionale al dolo della condotta di lesioni o percosse in quanto assorbita la prevedibilità dell’evento più grave nell’intenzione di risultato (ossia la teori del c.d. dolo unitario o funzionale cui ha a lungo aderito anche la giurisprudenza di legittimità: da ultima cfr. Sez. 5, n. 4564 del 09/11/2023, dep. 2024, A., Rv. 286014). Al contrario il giudice dell’appello si è sostanzialmente sintonizzato con i più recenti approdi interpretativi raggiunti da questa Suprema Corte (Sez. 5, n. 34342 del 05/07/2024, COGNOME, Rv. 286931; Sez. 5, n. 23926 del 02/05/2024, COGNOME, Rv. 286574; Sez. 5, n. 46467 del 27/09/2022, D., Rv. 283892), procedendo (v. p. 11 della motivazione) alla verifica della prevedibilità, non già in astratto, bensì nel concreto contesto in cui l’imputato ha agito, dell’evento causato dalla sua condotta. Verifica il cui risultato affermativo è stato ampiamente giustificato dalla Corte territoriale con motivazione con la quale il ricorso in definitiva non si è effettivamente confrontato.
Non meno infondate sono poi i rilievi sollevati dal ricorrente in merito all’erronea valutazione delle conclusioni della consulente tecnica della difesa. In realtà sul punto il ricorso omette ancora una volta di confrontarsi con la motivazione della sentenza, cercando di aggirare la confutazione svolta dai giudici del merito delle deduzioni articolate con i motivi d’appello con riguardo alla suddetta consulenza – ed attinenti, si ribadisce, al tema della causalità oggettiva – evocando la rilevanza della stessa sull’autonomo profilo della prevedibilità dell’evento. Tentativo che però nuovamente non tiene conto proprio delle argomentazioni svolte dalla sentenza per affermare la prevedibilità in concreto dell’esito letale dell’azione illecita posta in essere dall’imputat
in ragione della sua effettiva percezione dello stato di alterazione della vittima (dovuto all’assunzione di bevande alcoliche e di psicofarmaci) e, dunque e per l’appunto, della concreta prevedibilità di come tale stato poteva influire sulla capacità di quest’ultima di resistere al violento colpo sferratogli dall’COGNOME
Generiche e manifestamente infondate sono infine le censure proposte con il secondo motivo di ricorso. Il ricorrente infatti omette radicalmente il confronto con le articolate argomentazioni con le quali i giudici dell’appello hanno ribadito il diniego delle attenuanti generiche e l’entità della pena irrogata nel primo grado di giudizio, valorizzando il comportamento tenuto nell’immediatezza dei fatti e nel corso delle indagini dall’imputato, nonché i precedenti penali dello stesso. Con riguardo a quest’ultimo aspetto la critica svolta con il ricorso omette a sua volta di confutare la sentenza nella parte in cui vengono puntualmente e logicamente spiegate le ragioni della ritenuta erroneità dell’esclusione da parte del giudice di primo grado della riferibilità dei precedenti registrati all’Abidi.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato e l’imputato condannato al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro cinquemila, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro cinquemila, oltre accessori di legge.
Così deciso il 5/11/2024