Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 33443 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 33443 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 16/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CESENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
uditi i difensori
AVV_NOTAIO, per la parte civile, si riporta alle conclusioni depositate in udienza e chiede confermarsi la sentenza impugnata, anche con riferimento alle statuizioni civili ed alla richiesta di provvisionale.
AVV_NOTAIO. per la parte civile, si riporta alle conclusioni depositate in udienza chiede confermare sentenza chiedendo la rifusione spese di giudizio alla sua assistita, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
AVV_NOTAIO, per la ricorrente, si riporta agli atti e chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 26 ottobre 2023, la Corte di assise di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Marsala, concesse a NOME COGNOME le circostanze attenuanti generiche, dichiarate equivalenti alle contestate aggravanti, rideterminava in anni sei e mesi otto di reclusione la pena inflitta alla medesima (in prime cure in anni undici e mesi quattro di reclusione) per il delitto ascrittole ai sensi degli artt. 99, comma 4, 584 585 (in relazione agli artt. 577, n. 4, e 61 n. 1) cod. pen., perché con atti diretti commettere il delitto di percosse, inferta una forte spinta ad NOME COGNOME nelle immediate vicinanze di una balaustra posta ai lati di una rampa di scale, gli faceva perdere l’equilibrio, facendolo impattare contro gli elementi della balaustra che in parte cedevano (anche perché era stata in precedenza incongruamente riparata), e così ne determinava la caduta da un’altezza di metri 3,60, a seguito della quale questi riportava gravissime lesioni, per le quali veniva ricoverato in ospedale (il 24 dicembre 2021) e, pochi giorni dopo (il 4 gennaio 2022), decedeva.
Il fatto era aggravato dai futili motivi, posto che l’imputata aveva agito dopo che COGNOME le aveva, con modi urbani, chiesto di stare attenta a non danneggiare l’autovettura della sua convivente, con la portiera aperta della vettura, di proprietà di un suo amico, parcheggiata lì accanto.
All’imputata era stata contestata e riconosciuta la recidiva reiterata infraquinquennale. Veniva inoltre condannata a risarcire i danni, da liquidarsi in separato giudizio, patiti dalle costituite parti civili, i familiari del decedut ciascuno dei quali era stata assegnata una provvisionale di euro 50.000.
1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte territoriale osservava quanto segue.
NOME COGNOME, figlio di NOME COGNOME, compagna della vittima, NOME COGNOME, aveva riferito che, quel giorno, uscito con quest’ultimo dall’abitazione per fumare, sostando su un terrazzo prospiciente ad una rampa di scale, avevano scorto l’imputata, in compagnia di un ragazzo, che, con la portiera aperta della loro auto, toccavano la fiancata della vettura della COGNOME.
COGNOME aveva invitato i predetti a porre maggiore attenzione e, per tutta risposta, la prevenuta gli si era avvicinata, quando già COGNOME stava rientrando, gli aveva dato una pacca sulle spalle e gli aveva detto, in dialetto, che lei faceva quel che voleva perché era lei a comandare (“tu cu si ? Io faccio quello che voglio, io sono NOME COGNOME e ca cumannu iu”). COGNOME aveva insistito, raccomandando COGNOME che facessero attenzione, e la donna aveva replicato dicendo che l’avrebbe “tolto di mezzo” (“ci criri chi ti levu di mezzu r) e
l’aveva così spinto fino a farlo sbattere contro la ringhiera posta a protezione del bordo della terrazza soprastante alla rampa di scale d’entrata al complesso immobiliare.
L’azione, a detta del teste COGNOME, era stata così repentina che non era riuscito neppure ad intervenire in difesa del COGNOME.
La madre del COGNOME, NOME COGNOME, compagna del COGNOME, non avendo direttamente assistito a quanto accaduto si limitava a confermare il racconto fattole dal figlio, come sopra riportato. Racconto confermato anche da NOME COGNOME, fratello di NOME, e da NOME COGNOME, nipote di NOME, tutti quella sera all’interno dell’abitazione di COGNOME e COGNOME perché invitati a cena.
La persona che, in quella occasione, si trovava in compagnia dell’imputata veniva, nel corso delle indagini, identificato in NOME COGNOME che, escusso, riferiva di avere con questa un rapporto di semplice amicizia. La sera del 24 dicembre si era recato presso la di lei abitazione per consegnarle un regalo e, dopo la serata trascorsa in casa, mentre risaliva in auto, aveva sentito l’imputata discutere con qualcuno, a voce alta.
Era uscito dall’auto ed aveva visto l’uomo già a terra, caduto; aveva suggerito alla prevenuta, molto agitata, di allontanarsi immediatamente dal posto (in dialetto l’equivalente di “scappiamo, scappiamo. Oh, ce ne dobbiamo andare”, così riferisce COGNOME quanto detto dal COGNOME).
La stessa COGNOME, in sede di interrogatorio, aveva riconosciuto di avere spinto COGNOME, asserendo però di averlo fatto solo per allontanarlo da sé.
Quanto allo stato dei luoghi, era stata riscontrata la rottura di alcune barre metalliche di protezione della balaustra del terrazzo nel punto in cui COGNOME era precipitato.
La consulenza medico legale aveva ricondotto la morte della persona offesa alle lesioni patite con la precipitazione.
Era stata esperita consulenza tecnica anche sulle condizioni della balaustra della terrazza (che, come detto, aveva in parte ceduto nell’impatto con il corpo del COGNOME) e si era così accertato che gli originari tubolari erano stati sostitui con elementi incongrui, di fortuna, probabilmente ad opera degli stessi inquilini dello stabile. Situazione, questa, che aveva concorso nella causazione dell’evento (senza poterne però, esattamente, quantificarne l’efficienza causale sulla precipitazione).
Ben più determinante, secondo la Corte di merito, era stata invece quella spinta, forte e continua, che l’imputata aveva operato sul COGNOME, così come riferita dall’unico testimone oculare dell’occorso, NOME COGNOME.
Quanto alla qualificazione giuridica del fatto, in termini di omicidio preterintenzionale, la Corte territoriale riteneva, innanzitutto, che la spinta inferta
dall’imputata alla vittima rientrasse nel novero dei previsti “atti diretti percuotere e ledere; citava poi sia le pronunce di legittimità che non escludono la configurabilità del delitto di cui all’art. 584 cod. pen. anche quando l’evento morte non sia prevedibile, sia quelle in cui si rappresenta la necessità che tale evento costituisca lo sviluppo della condotta dell’agente, con la sola esclusione degli accadimenti anomali o eccezionali.
Riprendeva, in particolare, la Corte di merito, quando al dolo del reato, fra le ultime pronunce di legittimità, quelle che, ferma la necessaria sussistenza del dolo in ordine alla commissione degli atti diretti a percuotere o a ledere la persona offesa, riconducono l’exitus alla responsabilità dell’agente in base alla esplicita previsione del dolo preterintenzionale nell’art. 43 cod. pen., in quanto questa assorbe l’evento nell’intenzione di risultato. Dovendo comunque rientrare, l’evento morte, nella zona di rischio generata con la condotta (Cass. n. 15269/2022, 3946/2002, 5515/2019, 46467/2022).
In tale ottica, la Corte valorizzava: la spinta, violenta e prolungata, esercitata dall’imputata che aveva causato il violento impatto del corpo con la balaustra, le dimensioni così ridotte (e di manutenzione così inappropriata, ben conosciuta dalla prevenuta che da tempo abitava lì in casa della madre) della balaustra stessa, tali da non consentire il contenimento della vittima.
Ne deduceva che la precipitazione del COGNOME ed il suo conseguente decesso erano perfettamente prevedibili dalla COGNOME, al momento in cui questa gli aveva dato la ricordata spinta.
Il compendio probatorio formato dalla testimonianza del COGNOME (circa la spinta data e le frasi pronunciate dalla prevenuta), e da quelle dei familiari che ne avevano raccolto l’immediato racconto, imponeva, secondo la Corte di merito, di concludere anche per l’inattendibilità della versione dei fatti offerta dall’imputata che aveva affermato di essersi limitata a dare una piccola spinta al COGNOME, e solo per stizza, per allontanarlo da sé.
Quanto all’aggravante dei futili motivi, ne era evidente, per la Corte d’appello, la sua configurabilità.
L’imputata aveva reagito, con la descritta violenza, ad una sollecitazione minima quale quella della richiesta, del tutto naturale, fattale dal COGNOME, di stare attenta a non danneggiare la fiancata della vettura della sua convivente. Una richiesta, secondo il teste COGNOME, espressa in termini garbati e bonari.
Sussisteva, infine, la contestata recidiva, reiterata ed infraquinquennale, in considerazione dei reati per i quali l’imputata aveva riportato le precedenti condanne, reati contro l’altrui patrimonio, di evasione, di procurato allarme e di resistenza, commessi dal 2016 al 2020 e, come si vede, per fatti meno gravi, così che l’odierna imputazione ne denunciava l’accresciuta pericolosità.
3
Propone ricorso l’imputata, a mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, articolando le proprie censure in tre motivi.
2.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del contestato reato, l’omicidio preterintenzionale.
La Corte d’assise aveva deciso espressamente adottando l’orientamento di questa Corte di legittimità che ritiene sussistere il reato contestato per il solo fatt che l’autore del reato abbia consumato gli atti diretti a percuotere o a cagionare lesioni personali che avevano poi condotto al decesso della persona offesa, così sostanzialmente delineando, quanto all’evento morte, un’ipotesi di responsabilità oggettiva.
E, invece, in altre e più recenti pronunce (Cass. 15629/2022, 5155/2019, 46467/20220 e 43884/2022), la Corte di legittimità aveva sostenuto che il delitto si configura soltanto quando il decesso della vittima debba considerarsi concretamente e ragionevolmente – e non solo astrattamente – prevedibile da chi abbia commesso gli atti di percosse o lesioni.
Così che, se l’evento morte risulta essere, invece, del tutto estraneo alla zona di rischio attivata dalla condotta dell’agente, questi non potrà essere chiamato a risponderne.
Un orientamento a cui la Corte d’appello aveva pur fatto cenno, decidendo però in base ai diversi criteri ermeneutici prima riportati. Omettendo così di considerare tutte le circostanze che inducevano a ritenere che l’imputata non avrebbe potuto ragionevolmente prevedere le conseguenze nefaste della spinta inferta al COGNOME.
Infatti, il luogo ove era avvenuto il fatto appariva del tutto integro e la spinta inferta dall’imputata, una donna alta soltanto cm 158, mai avrebbe potuto determinare particolari conseguenze alla vittima, un uomo alto cm 180.
La Corte aveva valorizzato la scarsa altezza del parapetto ma a determinare la caduta era stata, invece, la sua imprevedibile rottura (come dimostrano i rilievi della consulenza tecnica).
L’imputata non poteva conoscere né l’anomalia strutturale della balaustra, né la sua carente manutenzione e, di conseguenza, non poteva prevedere che la stessa avrebbe ceduto a seguito di un non rilevante impatto.
Difetti, di costruzione e manutenzione, che da soli avevano determinato l’evento letale inserendosi in modo decisivo e condizionante nella serie causale degli eventi.
Doveva, infine, anche tenersi conto del fatto che, nell’odierno caso concreto, non vi erano state plurime percosse ma una sola spinta.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 1 cod. pen., i futili motivi.
La prova della stessa era stata tratta dalle deposizioni dei familiari della vittima, terzi interessati alla ricostruzione della vicenda in chiave accusatoria.
In realtà, fra le parti era insorta un’animata discussione e l’imputata era stata aspramente rimproverata dalla persona offesa che non si era certo limitata a rivolgerle una banale osservazione, come avevano, invece, ritenuto i giudici del merito (non considerando quindi, nella loro completezza, le deposizioni COGNOME e COGNOME).
Così che il gesto della COGNOME, la spinta data al COGNOME, era stato determinato dalla stizza per il rimprovero subito e dalla sola intenzione di allontanare da sé chi aveva iniziato la lite. Tanto da non potersi considerare una reazione ingiustificata e palesemente sproporzionata al fatto che l’aveva scatenata. E, conseguentemente, da escludere la ritenuta aggravante.
Anche considerando che non si era, poi, con la dovuta certezza, identificato neppure il reale movente della condotta della prevenuta.
2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza della recidiva.
La stessa è inconciliabile con il delitto contestato, in cui si rinvien quantomeno un profilo colposo rispetto alla causazione dell’evento morte.
Né la recidiva può essere desunta dal presupposto delitto di percosse considerando che l’aumento di pena determinato dall’aggravante è su quella fissata per l’art. 584 cod. pen. (tanto da costituire anche una lesione del dettato costituzionale degli artt. 3, 27 e 111 Cost.).
Un profilo, questo, che la Corte d’appello, non aveva affrontato, limitandosi a concludere per il più generale, ma diverso, giudizio di maggiore riprovevolezza desunto dall’odierno reato rispetto alle precedenti condanne.
Condanne che erano poi conseguiti a reati di diversa indole, perché consumati contro l’altrui patrimonio.
Doveva, infatti, ricordarsi come la valutazione del giudice, in tema di recidiva, non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui gli stessi risultano consumati (Cass. n. 33299/2016).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto nell’interesse dell’imputata non merita accoglimento.
1. Quanto ani GLYPH inquadramento dell’elemento soggettivo del reato punito dall’art. 584 cod. pen., questa Corte ha 9 -ov«,re aFfeern3r,) un risalente orientamento (già rinvenibile, infatti, in Sez. 5, n. 791 del 18/10/2012, dep. 2013, Palazzolo, Rv. 254386 ed in Sez. 5, n. 44986 del 21/09/2016, Mulè, Rv. 268299) che indica come l’elemento soggettivo del delitto di omicidio preterintenzionale non è costituito da dolo e responsabilità oggettiva, né dal dolo misto a colpa, ma unicamente dal dolo di percosse o lesioni, in quanto la disposizione di cui all’art. 43 cod. pen. assorbe la prevedibilità di evento più grave nell’intenzione di risultato (così Sez. 5, n. 4564 del 09/11/2023, dep. 2024, A. Rv. 286014).
Un canone ermeneutico che muove dalla considerazione, appunto, del dettato dell’art. 43 cod. pen. laddove, proprio in tema di elemento soggettivo del reato si distingue l’ipotesi del delitto preterintenzionale – che s configura quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente – dalla diverse ipotesi del delitto doloso – che si concreta quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione – e dal delitto colposo – che si configura quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Così da non risultare appagante la diversa soluzione anche di recente prospettata (Sez. 5, n. 49667 del 10/11/2023, COGNOME, Rv. 285490; Sez. 5, n. 46467 del 27/09/2022, D., Rv. 283892) del dolo – in relazione agli atti diretti a percuotere o provocare lesioni – misto a colpa – in ordine alla causazione dell’evento morte – posto che finirebbe per cancellare la specificità, voluta dal codice penale, del dolo preterintenzionale, relegandolo ad un mero connubio, ad una sommatoria, delle due ulteriori specie di elemento soggettivo.
ut–h>st c, 1 , da ultimo, si è inteso, onde evitare la prospettiva di una responsabilità prossima a quella oggettiva rispetto all’evento morte, precisare come l’omicidio preterintenzionale si configura allorquando la morte della vittima sia eziologicamente legata alla condotta diretta soltanto a percuotere o a ledere e costituisca l’evento non voluto, pur se in concreto ragionevolmente prevedibile, che concretizza la specifica situazione di rischio generata dal reo con il suo illecito (così in particolare Sez. 5, n. 46467 del 27/09/2022, D., Rv. 283892; mentre in Sez. 5, n. 15269 del 21/01/2022, COGNOME, Rv. 283016 si è, specularmente,
affermato che, in tema di omicidio preterintenzionale, l’evento morte deve costituire il prodotto della specifica situazione di pericolo generata dal “reo” con la condotta intenzionale volta a percuotere o ledere una persona, sicché quando lo stesso sia del tutto estraneo all’area di rischio attivata con tale condotta non può essere imputato all’agente a titolo di dolo preterintenzionale, ma solo a titolo di colpa, in quanto effetto di una serie causale diversa da quella avente origine dall’evento di percosse o lesioni dolose).
Ciò detto, tuttavia, dalla piana lettura della sentenza impugnata, non si deduce affatto quanto si è affermato nel primo motivo di ricorso, ovvero che la Corte di merito avesse adottato l’orientamento di questa Corte, circa la configurabilità dell’elemento soggettivo dell’omicidio preterintenzionale, più sfavorevole all’imputata, ricollegando l’evento morte agli atti diretti a ledere per i solo nesso di causalità oggettiva, posto che, al contrario, la Corte territoriale, ricordate le non sempre sovrapponibili affermazioni di questa Corte in materia, aveva finito per concludere che qualunque sia la teorica configurazione del dolo preterintenzionale del delitto di cui all’art. 584 cod. pen., questo si era certamente concretato nella fattispecie sottoposta al suo vaglio, nella complessiva condotta tenuta nell’occorso dall’imputata COGNOME.
2.1. La Corte di merito, infatti, aveva così ricostruito l’accaduto, con motivazione priva di manifeste aporie logiche.
Rifacendosi all’attendibile racconto dell’unico teste oculare, NOME COGNOME (posto che l’amico della COGNOME, NOME COGNOME, parimenti presente sul posto, aveva riferito di avere scorto solo il corpo del COGNOME quando era già a terra, peraltro smentendosi, sul piano logico, quando aveva ammesso quel che COGNOME aveva già riferito, di avere sollecitato la COGNOME a fuggire, evidentemente conscio di quanto NOME aveva appena fatto).
E COGNOME – come si è già ricordato ma che giova ripetere – aveva scandito l’accaduto in circostanze inequivoche: la richiesta, non provocatoria ma garbata, del COGNOME alla COGNOME di stare attenta a non danneggiare la vettura della propria convivente (tanto che stava poi per rientrare nell’abitazione); la risposta di NOME, questa sì aggressiva e provocatoria, che si avvicinava al COGNOME dandogli una pacca sulle spalle per farlo voltare e dicendogli “tu cu si ? Io faccio quello che voglio, io sono NOME COGNOMECOGNOME COGNOME cumannu fu “; nonostante tale evidente provocazione, COGNOME COGNOME COGNOME educatamente, insistendo nell’invitare la donna a non danneggiare la vettura della convivente, ma l’imputata ribatteva COGNOME “ci criri chi ti levu di mezzu” e passava alle vie di fatto, dandogli una spinta (per “levarlo” appunto “di mezzo”), forte e prolungata, tale da farlo
cozzare contro la balaustra della terrazza soprastante alle scale d’entrata del condominio, che, sia cedendo sia non venendone trattenuto, lo faceva precipitare (conducendolo poi a morte per le lesioni riportate).
2.2. Una ricostruzione, un succedersi di momenti, che non solo smentisce la diversa versione dei fatti sostenuta dall’imputata (secondo cui avrebbe solo cercato di allontanare da sé COGNOME; ed invece si è visto come sia stata lei stessa ad avvicinarsi all’uomo e l’abbia prima minacciato e poi spinto per affermare e ribadire la sua posizione di “comando”, di superiorità), ma dimostra, pianamente, la sussistenza di tutti gli elementi essenziali del contestato reato di omicidio preterintenzionale.
La spinta, prolungata e violenta, inferta al COGNOME l’avevano fatto impattare sulla balaustra, Sui Erngt3r.z., della terrazza. E la ringhiera non è certo un componente architettonico destinato a contenere l’impatto violento di una persona che vi venga scagliata contro, ma costituisce solo la protezione per chi vi si trovi nell’area che ne viene delimitata (nel caso di specie una terrazza prospicente la rampa di scale d’entrata nel condominio, come emerge dalla riproduzione fotografica dei luoghi riportata a pg. 15 della sentenza impugnata), costituendo solo un punto di appoggio per chi vi si affacci, tanto che la sua idoneità all’uso è determinata dalla sua altezza (si vedano le precisazioni in tema di altezza di balaustre e parapetti contenute nel DM n. 236 del 14 giugno 1989, tuttora in vigore) ben più che dalla sua resistenza agli urti (che trova invece applicazione più attenta disciplina quando si tratti di luoghi di lavoro: vd. d. Igs. 9 aprile 2008 81), di tale violenza poi.
La precipitazione del COGNOME, dopo l’impatto con la balaustra, era pertanto perfettamente prevedibile, rientrava certamente nell’area di rischio conseguente alla spinta infertagli (anche considerando la quota particolarmente ridotta della balaustra, circa 85 cm secondo gli accertamenti tecnici, e come è dato anche agevolmente dedurre dalla fotografia sopra citata). Come rientrava nella medesima area di rischio il cedimento di alcune strutture della medesima, dato che la riparazione delle stesse era stata incongruamente effettuata. Incongruità a perfetta conoscenza della prevenuta sia perché perfettamente visibile (per la discontinuità dei nuovi elementi con quelli originari, rimasti nelle parti dell ringhiera che non avevano subito riparazioni) sia perché la medesima non era una saltuaria ospite di quel condominio ma vi viveva da tempo, nell’abitazione di una propria familiare.
E, comunque, il cedimento delle strutture della balaustra non aveva certo costituito, sul piano oggettivo, quella circostanza successiva alla condotta, di per sè sola determinante la caduta del COGNOME (a fronte della spinta inferta), così
da interrompere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41 cod. pen., il nesso causale fr la stessa e la precipitazione del COGNOME, con il suo conseguente decesso.
2.3. Per quanto si è detto, deve allora concludersi come il primo motivo di ricorso, speso appunto sulla configurabilità, nella condotta della COGNOME, degli elementi del delitto di cui all’art. 584 cod. pen., sia privo di fondamento.
Come privo di fondamento è anche il secondo motivo di ricorso, sulla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dei futili motivi.
Si deve, innanzitutto, ricordare che tale aggravante sussiste quando la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l’azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell’evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento (Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103 – 02; Sez. 5, n. 41052 del 19/06/2014, COGNOME, Rv. 260360; Sez. 5, n. 38377 del 01/02/2017, COGNOME, Rv. 271115).
Ciò premesso, e riprendendo le scansione dell’accaduto, risulta evidente come, anche su tale punto la motivazione della Corte di merito sia priva di manifesti vizi logici, posto che la condotta della COGNOME era stata determinata da un impulso minimo, le osservazioni, corrette ed espresse in modo urbano, del COGNOME (“per me potete fare quello che volete, ma basta che non danneggiate la macchina” questa la replica del COGNOME alla prima frase minacciosa della COGNOME, riferite entrambe dal NOME) e come, invece, ella avesse agito spinta da un impulso di dominio, da imporre anche con la violenza fisica (come dimostrano perfettamente le frasi da lei pronunciate in sequenza e già riportate).
Il terzo motivo di ricorso, sulla recidiva, è parimenti infondato.
La Corte territoriale aveva rigettato l’analogo motivo di appello considerando che i già numerosi, nonostante la giovane età, precedenti penali riportati nel certificato del casellario giudiziale dell’imputata, per reati contro il patrimon altrui, di procurato allarme, di resistenza a pubblico ufficiale, consentivano di affermare che la condotta giudicata nel presente processo, di ben maggiore gravità, costituiva indice sicuro dell’accresciuta pericolosità della prevenuta.
Né può condividersi l’assunto della difesa secondo cui la recidiva non possa essere contestata e ritenuta in relazione all’omicidio preterintenzionale, costituendo il medesimo un delitto connotato anche dalla colpa, perché, invece, come si è già detto, il solo elemento soggettivo del reato sia, invece, il dolo seppur nella sua forma preterintenzionale, escluso pertanto ogni profilo colposo.
4
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, nella misura, ritenuta equa, e nelle forme, quanto alla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, tutte indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio delle parti civili NOME COGNOME e NOME COGNOME che liquida in complessivi euro 6.000, oltre accessori di legge.
Condanna, infine, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME, ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso, in Roma il 16 maggio 2024.