Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41578 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41578 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. AVV_NOTAIO. conclude per l’inammissibilita’ del ricorso.
udito il difensore
L’avvocato ANNUNZIATA NOME insiste sull’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Salerno ha confermato pronuncia resa all’esito del primo grado di giudizio, e dichiarato la penale responsabilità NOMENOME NOME pena di quattro mesi di reclusione in ordine al reato di cui all 10 bis, d.lgs. 74/2000, per aver, nella qualità di rappresentante legale RAGIONE_SOCIALEa ditta RAGIONE_SOCIALE omesso di versare nei termini previsti, le ritenute dovute operate sulle retribuzioni corr ai lavoratori nel 2014, per un totale di euro 347.339,00.
Avverso la suddetta pronuncia, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione articoland due motivi. 2.1. GLYPH Il ricorrente deduce, con un primo motivo di ricorso, violazione di legge in or NOME mancata escussione dei testi indicati nella lista ritualmente depositata, in asse una espressa revoca RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza che aveva disposto l’ammissione dei suddetti mezzi istruttori. La Corte territoriale, pur ammettendo che la revoca RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza ammissiva teste RAGIONE_SOCIALEa difesa, priva di motivazione, è affetta da nullità relativa, ha erroneamente aff che da tale eccezione il ricorrente sia decaduto, poiché il suddetto vizio non è stato ec all’udienza del 3 maggio 2022. La Corte territoriale non ha infatti considerato che l’udienz 3 maggio si è svolta NOME presenza di un difensore di ufficio nominato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art 97, quarto, cod. proc. pen., il quale non era a conoscenza dei mezzi istruttori richiesti dal di di fiducia. Il ricorrente, inoltre, rappresenta che NOME suddetta udienza del 3 maggio giudice ha dichiarato chiusa l’istruttoria dibattimentale. Pertanto, anche all’udienza succ del 15 maggio 2022, destinata NOME discussione, il difensore di fiducia, nulla avrebbe p eccepire. Deduce, in conseguenza, grave lesione del diritto NOME difesa e al contraddittorio avendo la difesa potuto effettuare l’interrogatorio dei testi a carico e dei testi a dis ragione RAGIONE_SOCIALEa indubbia rilevanza e decisività RAGIONE_SOCIALEa prova testimoniale. Rappresenta, inoltre RAGIONE_SOCIALEa motivazione, posto che il giudice di primo grado ha affermato la responsabi contraddittoriamente, rilevando da un lato l’assenza di una prospettazione, da parte RAGIONE_SOCIALEa di di una ipotesi ricostruttiva dei fatti alternativa, dall’altro, implicitamente, rico necessità RAGIONE_SOCIALE‘espletamento RAGIONE_SOCIALE‘incombente istruttorio. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2. GLYPH Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente si duole in ordine all’o rinnovazione RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria dibattimentale e NOME mancata assunzione di una prova decisi testi indicati dNOME difesa avrebbero potuto riferire in ordine NOME grave crisi di liq versava la società RAGIONE_SOCIALE nel periodo in cui si consumava il reato contestato. Tali ele sono decisivi ai fini RAGIONE_SOCIALE‘affermazione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità per carenza RAGIONE_SOCIALE‘elemento sogge del reato contestato. Rappresenta di essersi trovato nell’impossibilità di ademp all’obbligazione a causa di una situazione contingente, imprevista e non prevedibile, che investito la ditta, ponendola in una condizione di enorme difficoltà economica non altrim
fronteggìabile; sicché, erra il giudice di merito quando afferma che il reato di cui all’a d.lgs.74/2000 presuppone un obbligo di accantonamento e di destinazione RAGIONE_SOCIALEe somme trattenute, il cui inadempimento integra l’elemento volitivo del reato, essendo ininfluente l di liquidità successiva che abbia investito la società. Rappresenta, infatti, che l’inadempi RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di accantonamento costituisce condotta idonea a fondare un rimprovero per mera colpa ed è pertanto inidonea a fondare una responsabilità dolosa. La costruzione del configurazione del reato quale norma che sanziona l’omesso accantonamento e la violazione del vincolo di destinazione RAGIONE_SOCIALEa somma di danaro, già nella disponibilità del datore di lavoro, s l’effetto di effettuare una illecita trasformazione un reato di natura omissiva e dolosa in un reato di natura commissiva e colposa.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria orale, ha chiesto dichiar del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
GLYPH La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, NOME luce di quanto stabili dNOME sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 175 del 14 luglio 2022 in punto di configurabili reato, profilo con valenza assorbente RAGIONE_SOCIALEe doglíanze articolate nel ricorso.
Com’è noto, la Corte Costituzionale, con la sentenza n.175 del 23 giugno 2022, depositata il 14 luglio 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 comma I, 158/2015, avente ad oggetto la “revisione del sistema sanzionatorio in attuazione RAGIONE_SOCIALE‘art. comma 1 RAGIONE_SOCIALEa legge 11 marzo 2014, n.23″, nella parte in cui ha inserito le parole “dovute sulla base RAGIONE_SOCIALEa stessa dichiarazione o” nella rubrica e nel testo del reato previsto dall’art. 10 74/2000 il quale punisce l’omesso versamento RAGIONE_SOCIALEe ritenute per importi superiori a punibilità, fissata in euro 150.000,00 per ciascun periodo di imposta. A seguito d declaratoria di illegittimità costituzionale, è stato, dunque, ripristinato il re all’entrata in vigore del D.Igs. 158/2015, in forza RAGIONE_SOCIALEa quale costituiva condotta integran reato di cui all’art. 10 bis Divo 74/2000 l’omesso versamento RAGIONE_SOCIALEe ritenute “dovute sulla base RAGIONE_SOCIALEa stessa dichiarazione”, oppure quelle “risultanti dNOME certificazione rilasciata ai sostitu
Pertanto, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento RAGIONE_SOCIALEa questione di legittimità costituzi RAGIONE_SOCIALEa configurabilità del reato di omesso versamento RAGIONE_SOCIALEe ritenute, non è più s mera allegazione del cd. NUMERO_DOCUMENTO, essendo invece necessaria l’allegazione RAGIONE_SOCIALEe ce effettivamente rilasciate ai sostituiti, attestanti l’ammontare RAGIONE_SOCIALEe somme corr ritenute operate. E’, quindi, necessario che il mancato versamento da parte del importi superiori NOME soglia di punibilità (euro 150.000,00 per ciascun periodo attenga alle ritenute certificate; invece il mancato versamento RAGIONE_SOCIALEe ritenute r
dichiarazione rispetto alle quali tuttavia non vi è la prova del rilascio RAGIONE_SOCIALEe relative certif sostituiti, costituisce un illecito amministrativo tributario.
Nel caso in disamina, il reato è stato contestato al ricorrente sulla base degli elem istruttori forniti dNOME RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, ovvero a seguito di controllo formale eff sulla dichiarazione presentata dal rappresentante legale RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE come sostitut d’imposta per l’anno 2014 (cd. moRAGIONE_SOCIALEo NUMERO_DOCUMENTO) e sulla dichiarazione Unico relativa all’an d’imposta 2014, da cui risultava dovuto il versamento RAGIONE_SOCIALEe ritenute effettuate per un total euro 347.339,00. Non sono state invero acquisite le certificazioni effettivamente rilasciate datore di lavoro ai lavoratori dipendenti sostituiti, attestanti l’ammontare RAGIONE_SOCIALEe s corrisposte e RAGIONE_SOCIALEe ritenute operate, né questi sono stati escussi nella qualità di testi, es stato esaminato, durante l’udienza dibattimentale, solo il teste RAGIONE_SOCIALE‘accusa, funzion RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, tale NOMENOME
Pertanto, non potendo l’ammontare RAGIONE_SOCIALEe ritenute dovute all’Erario essere dimostrat dNOME medesima dichiarazione effettata dal datore di lavoro, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio, al di verificare l’eventuale configurabilità del reato contestato.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio NOME Corte di appello di Napoli.
Così deciso all’udienza del 20 giugno 2023
Il Consigliere estensore
GLYPH Il Presidente