Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37549 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37549 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: GLYPH •
NOME COGNOME nato a RAVENNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; ,
GLYPH
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigraf quale la Corte di appello di Bologna, confermando la condanna alla pena ri per il reato di cui all’art. 10 bis D.Lvo 74/2000, perché nella qualità di rap della società RAGIONE_SOCIALE, non ha versato entro il te fiscali risultanti dalla dichiarazione annuale del sostituto d’imposta, contest ricorrente dal Tribunale di Forlì. indicata, con la enuta di giustizia resentante legale mine, le r tenute ta a carico della
La ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di le motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità, invocando l’applic ge e vizio della zione dell’art. 45 cod. pen. a causa della crisi di liquidità da cui era afflitta la società, con il secondo la carenza dell’elemento del dolo specifico, con il terzo motivo, violazione di legge in diniego di applicazione dell’art. 168 bis cod. pen., e con il quarto, contesta il giudizi delle circostanze eterogenee.
Il ricorso è inammissibile. La ricorrente, riproponendo nei medesimi termini le c avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad o t tenere in questa sede una nuova lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consertita alla legittimità. Le doglianze, inoltre, trascurano che la Corte di appello ha redatto una mo del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manife tamente i t come tale, quindi, non censurabile. Nel caso di specie, la Corte territoriale h evide la ricorrente non ha fornito alcuna prova in ordine all’esperimento di azioni v Ite a somma necessaria per il pagamento del debito tributario con i mezzi che ave a a disposi ad esempio riscuotendo i crediti maturati presso clienti inadempienti, ed ha ric iamato i giurisprudenziali consolidati secondo le quali la mancanza di liquidità per l’ dempime debito tributario, qualora sia dipesa da scelte di politica imprenditoriale riconduibile a rischio d’impresa, non assume alcuna rilevanza. In ordine elemento soggettivo ¶Jel reato l ha richiamato la natura generica del dolo richiesto dalla fattispecie in oggetto alla coscienza e volontà dell’imputata di non adempiere, allo scadere del termine pre all’obbligazione tributaria, a nulla rilevando la riserva mentale di voler a successivamente. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In ordine alla terza doglianza, il giudice a quo, con motivazione congrua d esente logico giuridici, ha ritenuto di non accogliere la richiesta di sospensione del giudiz dell’alt 168-bis cod. pen., posto che la ricorrente è già stata più volte condan ata versamento dell’Iva, per omesso versamento di ritenute certificate e anche per fatti di ba fraudolenta, ritenendo del tutto improbabile che l’imputata possa porre in essere condo a eliminare le conseguenze dannose del reato. Allo stesso modo, non sinda legittimità sono le determinazione del giudice a quo in ordine al trattamento san che la Corte territoriale ha ritenuto di disattendere la richiesta di concessione generiche, con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante, richiam importo delle ritenute non versate. abile in sede di ionatorio, po to delle attenuanti ndo il rilevante
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condan al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor ammende. a della ricorrente della Cassa delle
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proce e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21/06/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente