Omesso Versamento Ritenute: La Cassazione Conferma la Condanna
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione affronta il tema dell’omesso versamento ritenute previdenziali da parte del datore di lavoro, un reato che continua a essere al centro di numerosi procedimenti giudiziari. Con l’ordinanza in esame, i giudici supremi hanno dichiarato inammissibile il ricorso di un imprenditore, confermando la sua condanna e chiarendo due aspetti fondamentali: il valore probatorio dei modelli DM 10 e la natura del dolo richiesto per la configurabilità del reato. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda un imprenditore condannato dalla Corte d’Appello per il reato previsto dall’art. 2 della legge n. 638/1983. L’imputazione era quella di non aver versato all’ente previdenziale le ritenute operate sulle retribuzioni dei propri dipendenti. L’imprenditore ha presentato ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su due motivi principali: contestava la validità delle prove a suo carico, in particolare dei modelli DM 10, e sosteneva l’assenza di dolo, ovvero dell’intenzione di commettere il reato.
Omesso versamento ritenute e la Decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Secondo i giudici, i motivi di appello erano non solo manifestamente infondati, ma anche una mera riproposizione di censure già esaminate e correttamente respinte nel precedente grado di giudizio. Di conseguenza, l’imprenditore è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Le Motivazioni della Sentenza
La decisione della Corte si fonda su principi giurisprudenziali consolidati, che vale la pena approfondire.
La Prova dell’Avvenuta Corresponsione delle Retribuzioni
Il primo punto cruciale riguarda il valore probatorio dei modelli DM 10. Il ricorrente sosteneva che tali modelli, generati dal sistema informatico dell’INPS, non fossero una prova sufficiente. La Cassazione ha smontato questa tesi, ribadendo un orientamento consolidato: i modelli DM 10, pur essendo elaborati informaticamente, si basano esclusivamente sui dati forniti dallo stesso contribuente (il datore di lavoro) attraverso le denunce individuali e aziendali. Pertanto, essi costituiscono a tutti gli effetti delle dichiarazioni del datore di lavoro e possono essere valutati come piena prova dell’effettiva corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti. In pratica, presentando il DM 10, l’imprenditore dichiara di aver pagato gli stipendi e di aver operato le relative ritenute.
L’Elemento Soggettivo: il Dolo Generico
Il secondo motivo di ricorso, relativo all’assenza di dolo, è stato giudicato generico e contestativo. La Corte ha colto l’occasione per ricordare che il reato di omesso versamento ritenute è punito a titolo di dolo generico. Questo significa che non è richiesta un’intenzione specifica di evadere o di arrecare un danno all’ente previdenziale. È sufficiente la consapevolezza e la volontà di omettere il versamento dovuto. L’imprenditore che sa di dover versare le ritenute e non lo fa, agisce già con il dolo richiesto dalla norma, a prescindere dalle ragioni (come una crisi di liquidità) che possono aver motivato la sua scelta.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza della Cassazione riafferma con forza due principi chiave in materia di omesso versamento ritenute. In primo luogo, i datori di lavoro devono essere consapevoli che le dichiarazioni inviate all’INPS (modelli DM 10) hanno un valore probatorio pieno e possono essere usate contro di loro in un processo penale. In secondo luogo, la giustificazione di non aver agito con un’intenzione fraudolenta è irrilevante: per la condanna è sufficiente la semplice coscienza e volontà di non adempiere all’obbligo di versamento. La decisione sottolinea la rigidità della legge nel tutelare i diritti previdenziali dei lavoratori, ponendo a carico dell’imprenditore una responsabilità penale difficilmente eludibile una volta accertata l’omissione.
Qual è il valore probatorio del modello DM 10 nel reato di omesso versamento ritenute?
Secondo la Corte di Cassazione, i modelli DM 10 hanno valore di piena prova dell’effettiva corresponsione delle retribuzioni. Essi sono formati sulla base dei dati forniti dallo stesso datore di lavoro e, pertanto, costituiscono una sua dichiarazione che attesta l’avvenuto pagamento degli stipendi e l’effettuazione delle ritenute.
Che tipo di dolo è richiesto per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali?
Il reato è punito a titolo di dolo generico. Ciò significa che è sufficiente la consapevolezza e la volontà di omettere il versamento dovuto, senza che sia necessario dimostrare un fine specifico di evasione o un’intenzione fraudolenta da parte del datore di lavoro.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte in appello?
Se il ricorso è considerato meramente riproduttivo delle censure già esaminate e respinte dal giudice di appello, e inoltre manifestamente infondato, la Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37824 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37824 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PESCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso di COGNOME NOMENOME che contesta la correttezza della motivazione postaase della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 2 legge n. 638 del 1983 in relazione all’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali è manifestamente infondato, oltre che meramente riproduttivo della stessa censura devoluta al giudice di appello e da quel giudice disattesa in modo corretto in diritto alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro, i modelli DM NUMERO_DOCUMENTO, formati secondo il sistema informatico, possono essere valutati come piena prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell’RAGIONE_SOCIALE, sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalla denuncia aziendale fornite dall stesso contribuente (Sez. 3, n. 42715 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 267781; Sez. 3, n. 43602 del 09/09/2015, COGNOME, Rv. 265272).
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta l’assenza del dolo del reato è generico e meramente contestativo e avulso da argomenti specifici con riguardo al caso concreto tenuto conto che il reato è punito a titolo di dolo generico, sicchè è sufficiente la consapevolezza di omettere il versamento che si sa dovuto in adempimento dell’obbligo gravante sull’imprenditore di effettuare le trattenute e versarle all’istituto di previdenza.
Rilevato c GLYPH pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024
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