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Omesso versamento ritenute: la Cassazione chiarisce

La Corte di Cassazione ha annullato una condanna per omesso versamento ritenute, stabilendo che, a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale, non è più sufficiente basare l’accusa sulla sola dichiarazione fiscale (Modello 770) del sostituto d’imposta. Per configurare il reato è necessario fornire la prova che il datore di lavoro abbia effettivamente rilasciato ai propri dipendenti le certificazioni attestanti le ritenute operate. Poiché tale prova mancava, il caso è stato rinviato per un nuovo esame.

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Pubblicato il 26 ottobre 2025 in Diritto Penale, Giurisprudenza Penale

Omesso versamento ritenute: non basta il Modello 770, serve la prova del rilascio delle certificazioni

Con la recente sentenza n. 2558 del 2024, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul reato di omesso versamento ritenute, chiarendo un punto fondamentale sulla prova necessaria per la condanna. Sulla scia di un’importante pronuncia della Corte Costituzionale, i giudici supremi hanno stabilito che la sola dichiarazione del sostituto d’imposta (Modello 770) non è più sufficiente. È indispensabile dimostrare che siano state rilasciate ai lavoratori le relative certificazioni.

Il Caso: Una Condanna Basata sulla Dichiarazione Fiscale

Il caso esaminato riguardava un imprenditore, in qualità di sostituto d’imposta, condannato in primo e secondo grado per il reato previsto dall’art. 10-bis del D.Lgs. 74/2000. L’accusa si fondava sull’omesso versamento di ritenute dovute sui compensi erogati ai propri dipendenti. Le sentenze di merito avevano ritenuto provato il reato basandosi essenzialmente sulla dichiarazione fiscale presentata dall’imputato (il c.d. Modello 770) e sugli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate, da cui emergeva il mancato pagamento.

L’imprenditore, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che le prove raccolte fossero insufficienti. In particolare, si lamentava che non era mai stato dimostrato in giudizio un elemento cruciale: l’effettivo rilascio ai dipendenti delle certificazioni attestanti le ritenute operate, come richiesto dalla normativa per la sussistenza del reato.

La Questione Giuridica e l’impatto della Consulta sull’Omesso Versamento Ritenute

Il cuore della questione risiede nell’evoluzione normativa e giurisprudenziale dell’art. 10-bis. In passato, la giurisprudenza si era consolidata nel ritenere che, per la configurazione del reato, fosse necessario provare non solo il mancato versamento, ma anche che il sostituto d’imposta avesse rilasciato le certificazioni ai sostituiti (c.d. certificazione unica).

Una riforma del 2015 (D.Lgs. 158/2015) aveva modificato la norma, inserendo le parole “dovute sulla base della stessa dichiarazione”, ampliando di fatto la portata del reato. Questa modifica permetteva di fondare una condanna sulla sola dichiarazione fiscale, a prescindere dal rilascio delle certificazioni. Tuttavia, questa modifica è stata oggetto di un giudizio di legittimità costituzionale.

La Decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando la sentenza d’appello e rinviando il caso per un nuovo giudizio. La decisione si fonda interamente sugli effetti della sentenza n. 175 del 2022 della Corte Costituzionale.

Con tale pronuncia, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della modifica introdotta nel 2015. Di conseguenza, la norma è “tornata indietro”, ripristinando la sua formulazione originaria. Oggi, per integrare il delitto di omesso versamento ritenute, è nuovamente necessario che l’inadempimento emerga dalle certificazioni che il sostituto d’imposta ha rilasciato ai dipendenti.

Le Motivazioni della Sentenza

La Corte ha motivato la sua decisione spiegando che, a seguito della declaratoria di incostituzionalità, il testo di legge applicabile è quello precedente alla riforma del 2015. Pertanto, la fattispecie penale richiede un elemento probatorio specifico che nel caso di specie mancava. I giudici di merito si erano limitati a constatare l’omissione del versamento sulla base dei dati dichiarativi, senza accertare se l’imputato avesse effettivamente consegnato ai sostituiti le certificazioni.

La Cassazione sottolinea che dagli atti processuali non emergeva alcuna prova del rilascio di tali documenti. Poiché la prova del reato non può essere fondata esclusivamente sull’accertamento dell’Agenzia delle Entrate o sul Modello 770, la condanna è stata annullata. Il nuovo processo dovrà verificare specificamente se le certificazioni sono state rilasciate e, solo in caso affermativo, si potrà procedere a una eventuale condanna.

Conclusioni: Cosa Cambia per i Sostituti d’Imposta

Questa sentenza ribadisce un principio di garanzia fondamentale in materia penale-tributaria. Non è più sufficiente l’inadempimento del versamento attestato dalla dichiarazione per incorrere nel reato di cui all’art. 10-bis. L’accusa deve ora fornire una prova più stringente, dimostrando che il sostituto d’imposta ha formalmente comunicato ai propri dipendenti o collaboratori di aver effettuato le trattenute, attraverso il rilascio delle apposite certificazioni. In assenza di tale prova, il fatto, pur rimanendo un illecito tributario, perde la sua rilevanza penale.

Per il reato di omesso versamento di ritenute è sufficiente la prova basata sulla sola dichiarazione del sostituto d’imposta (Modello 770)?
No, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 175 del 2022, la sola dichiarazione non è più sufficiente per fondare una condanna. È necessaria una prova ulteriore.

Cosa ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 175 del 2022 in merito a questo reato?
Ha dichiarato incostituzionale la modifica legislativa del 2015 che permetteva di punire l’omesso versamento anche sulla base della sola dichiarazione fiscale. Di fatto, ha ripristinato la necessità di provare che il sostituto abbia rilasciato ai dipendenti le certificazioni attestanti le ritenute operate.

Quale prova è necessaria oggi per configurare il reato di omesso versamento di ritenute?
Oltre a dimostrare il mancato versamento delle somme dovute entro la soglia di punibilità, l’accusa deve provare che il sostituto d’imposta abbia effettivamente rilasciato ai sostituiti (es. dipendenti) le certificazioni che attestano l’avvenuta trattenuta.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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