Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29085 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29085 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2024
SENTEPZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procu Generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Bologna;
letta la memoria del difensore, AVV_NOTAIO, CHE ha fatto pervenire conclusioni scritte con cui ha chiesto che, in accoglimento del ricorso, venga annul la sentenza impugnata senza rinvio per la intervenuta, parziale, dichiarazione incostituzionalità dell’art.10-bis, D. Igs 74/2000.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 24 ottobre 2023, la Corte d’appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Bologna del 10 gennaio 2022, appellata da NOME COGNOME, che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di omesso versamento di ritenute certificate ex art. 10-bis, d. Igs. n. 74 del 2000, condannandolo alla pena di mesi 6 di reclusione, con il riconoscimento dei doppi benefici di legge.
Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, il predetto ha proposto ricorso per cassazione mediante il patrocinio di difensore fiduciario abilitato, deducendo un unico motivo, di seguito sommariamente indicato.
2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione in riferimento all’art. 10-bis, D Igs. n. 74 del 2000 a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n 175/2022.
In sintesi, si duole il ricorrente per essere stato esclusivamente condannato sulla base di quanto emerso nel mod. 770 senza che vi fosse prova del rilascio ai sostituiti delle certificazioni attestanti le ritenute effettivamente operate, riten peraltro irrilevanti dalla Corte d’appello. Nel caso in esame, osserva la difesa, nelle more tra il giudizio di primo grado e l’atto di appello era intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 175/2022, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 10-bis citato nella parte in cui, attraverso il d. Igs. n. 158 del 2015, aveva ampliato l’ambito di rilevanza penale della condotta estendendola anche alla fattispecie, oggetto di odierna contestazione, in cui vi era stata solamente la dichiarazione del sostituto di imposta e non anche il rilascio delle certificazioni ai sostituiti. I giudici di appello, senza valutare l’eccezione difensiva in t senso, avrebbero invece confermato la condanna, in spregio anche alla giurisprudenza di questa Corte richiamata in ricorso, e citata a sostegno della tesi difensiva.
Il AVV_NOTAIO generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 10 aprile 2024, ha chiesto l’annullamento della sentenza, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Bologna.
In data 8 maggio 2024, l’AVV_NOTAIO, nell’interesse del ricorrente, ha fatto pervenire conclusioni scritte con cui ha chiesto che, in accoglimento del motivo di ricorso, venga annullata la sentenza impugnata senza rinvio
per la intervenuta (parziale) dichiarazione di incostituzionalità dell’art.10-bis D. Igs 74/2000.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, trattato senza la presenza del difensore ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 e successive modifiche ed integrazioni, è fondato.
Come emerge dalla lettura della sentenza impugnata e dallo stesso capo di imputazione, al ricorrente è stato contestato il delitto di omesso versamento di ritenute certificate “dovute sulla base della stessa dichiarazione” annuale di sostituto di imposta.
Il giudice di appello ha confermato la sentenza di primo grado ribadendo, erroneamente, che le ritenute erano dovute sulla base della stessa dichiarazione, perdi più ritenendo irrilevante la mancata acquisizione nel corso dell’istruttoria di primo grado della certificazione rilasciata ai sostituiti.
Questa Corte ha tuttavia già affermato che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 2022 – con cui è stata dichiarata l’incostituzionalità, per contrasto con l’art. 76 Cost., dell’art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs. settembre 2015, n. 158, nella parte in cui ha inserito le parole “dovute sulla base della stessa dichiarazione o” nel testo dell’art. 10-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e di tale norma incriminatrice limitatamente alle menzionate parole, nonché dell’art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. citato, nella parte in cui ha inserito le par «dovute o» nella rubrica dell’art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000 e di tale norma incriminatrice limitatamente alle parole in oggetto contenute in rubrica -, il giudice, per verificare la configurabilità del delitto di omesso versamento di ritenute certificate, deve tener conto, nel determinarne l’ammontare, delle sole certificazioni rilasciate ai dipendenti dal soggetto obbligato, attestanti l’entità delle ritenute ope rate per ciascuno di essi (Sez. 3, n. 2338 del 27/09/2022, dep. 2023, Rv. 284035 – 01).
Consegue che, dovendosi applicare alla presente fattispecie il dettato normativo privato dalla interpolazione frutto della novella dichiarata incostituzionale e, come tale, espunta dall’ordinamento in relazione a tutte le situazioni ancora pendenti al momento della pubblicazione della sentenza dichiarativa della illegittimità costituzionale, la sentenza impugnata – non essendo ancora decorso il termine di prescrizione massima del reato, che tenuto conto del periodo di gg. 60 di
sospensione verificatosi nel giudizio di merito, maturerà il prossimo 29/05/2024 vada annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
5. Non ricorrono, infatti, contrariamente a quanto richiesto dal AVV_NOTAIO Generale, le condizioni per una declaratoria di annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna onde verificare se, nella condotta effettivamente posta in essere dal ricorrente sia possibile o meno riscontrare gli estremi della rilevanza penale (ossia, in altre parole, per sottoporre a scrutinio il comportamento da quello tenuto non tanto con riferimento alla omissione del versamento delle ritenute tributarie da lui operate, quale sostituto di imposta, sui trattamenti economici da lui versati ai propri dipendenti nella misura in cui l’ammontare di tali trattenute emerge dalle dichiarazioni fiscali da questo indirizzate agli uffici tribu tari, quanto, piuttosto, nella misura in cui tale inadempimento emerga avendo questi effettivamente rilasciato le certificazioni ai medesimi dipendenti, attestanti l’entità delle ritenute operate per ciascuno di essi), atteso che è lo stesso capo di imputazione a contenere la contestazione all’imputato dell’omesso versamento di ritenute certificate “dovute sulla base della stessa dichiarazione”, donde sarebbe del tutto preclusa al giudice del rinvio la possibilità di verifica che la prova dei fa sia stata fondata sull’avvenuto accertamento del rilascio ai sostituiti delle dovute certificazioni, nel quadro di quanto conseguente alla statuizione di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 175 citata.
Né, si noti, infine, emergono dagli atti valutabili da questa Corte le citate certificazioni né, giova evidenziarlo, tantomeno, altra adeguata prova dell’avvenuto rilascio delle stesse ai dipendenti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso, il 14 maggio 2024