Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 40505 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 40505 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Barletta il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2023 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette per l’imputato le conclusioni scritte dell’AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO INI FATTO
Con sentenza del 18/01/2023, la Corte di appello di Genova confermava la sentenza emessa in data 21/07/2021 dal Tribunale di Massa, con la quale COGNOME NOME era stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 10-ter d.lgs 74/2000 – per aver omesso per l’anno di imposta 2015 il versamento entro il termine previsto del 29/12/2016 dell’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, articolando cinque motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 40,42 comma 1 e 43 cod.pen. e vizio di motivazione, esponendo che la Corte di appello aveva ritenuto sussistente il dolo eventuale con argomentazioni che modellavano il giudizio di responsabilità sulla colpa cosciente, imputando al ricorrente una condotta negligente consistita nel non aver previsto le conseguenze di una condotta altrui, quella del precedente amministratore della società che aveva omesso l’accantonamento Iva.
Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 533, comma 1, cod.proc.pen. e vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello, dopo aver addebitato al ricorrente di essersi messo in una condizione materiale impossibilità di onorare il debito tributario, affermava, in maniera contraddittoria, che esistevano risorse finanziare e che sarebbero state sviate dalla destinazione fiscale per una libera scelta del ricorrente.
Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla ricostruzione della scelta gestionale dell’imputato, lamentando che la Corte di appello aveva dato rilievo, in maniera illogica, alla gestione societaria dell’imputato relativa ag anni 2006/2013, caratterizzata dal fedele adempimento degli oneri tributari, ed alle dichiarazioni rese dal teste COGNOME, che aveva riferito della necessità di pagare dei “rateizzi in corso”, costituiti, in realtà a debiti tributari.
Con il quarto motivo deduce mancata applicazione dell’art. 13, comma 1, d.gs 74/2000, lamentando che la Corte di appello, pur dando atto del fatto che il debito tributario era stato successivamente soddisfatto, non aveva verificato l’esistenza dei presupposti di applicabilità della predetta causa estintiva del reato, operante di diritto.
Con il quinto deduce violazione degli artt. 10 ter d.lgs 74/2000 e 43, comma 1, cod.pen, lamentando che la Corte di appello avrebbe dovuto addebitare all’imputato esclusivamente l’omesso versamento dell’Iva a partire dall’assunzione
del proprio incarico e, non addossargli una responsabilità per fatto altrui; evidenzia che l’Iva 2015 maturata nel corso della amministrazione societaria da parte dell’imputato non aveva raggiunto la soglia di punibilità.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso primo, secondo, terzo e quinto, che si trattano congiuntamente perché tutti afferenti all’affermazione di responsabilità, hanno ad oggetto censure manifestamente infondate o non proponibili in sede di legittimità.
Deve premettersi che la materiale omissione del versamento dell’imposta dovuta per l’anno 2015, sulla base dell’ultima dichiarazione, entro il termine per il versamento dell’acconto dell’anno successivo (29/12/2016) da parte dell’imputato non è oggetto di contestazione, essendo le censure incentrate sull’attribuibilità dell’omissione all’imputato, legale rappresentate della RAGIONE_SOCIALE , a far data dal luglio 2015, sul rilievo che il debito Iva si era accumulato durante la precedente gestione.
Va osservato che il reato di omesso versamento Iva contestato è un reato omissivo proprio che si consuma al momento della scadenza prevista dalla legge (termine per il versamento dell’acconto per l’anno successivo) sulla base della dichiarazione Iva. L’imputato, al momento della scadenza del termine per compiere il versamento (29/12/2016) era il legale rappresentante della società in questione, circostanza questa non contestata. In tale contesto a nulla rileva, infatti, che fosse diverso il soggetto che era legale rappresentante nel 2015, quando si era formato il debito, dal momento che ciò che rileva è la circostanza che il ricorrente, al momento della scadenza del termine per il versamento, era il soggetto su cui gravava l’obbligazione tributaria, la cui omissione integra il reato contestato.
Costituisce, infatti, affermazione costante di questa Corte che, nel caso di successione nella carica di amministratore di società/legale rappresentante in un momento successivo alla presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del termine fissato per l’adempimento dell’obbligo tributario di versamento, sussiste la responsabilità, per i reati tributari connessi all’omesso versamento di imposte dovute, di colui che succede nella carica dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima del termine ultimo per il versamento della stessa (cfr.Sez.3, n.20188 del 12/02/2021, Rv.281340 – 01; Sez 3, n. 1729 del 2021, non massimata; Sez.3, n. 34927 del 24/06/2015, Rv.264882 – 01; Sez.3, n. 38687 del 04/06/2014, Rv.260390 – 01).
La Corte d’appello, pertanto, ha correttamente argomentato che il ricorrente, legale rappresentate al momento della scadenza del termine per il versamento, era il soggetto su cui gravava l’obbligo tributario di versamento, ed aveva consapevolmente omesso il versamento clell’Iva, dovuta sulla base della dichiarazione che la esponeva (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).
I Giudici di appello hanno evidenziato che le convergenti risultanze istruttorie comprovavano che l’imputato aveva consapevolmente scelto di non pagare l’Iva e che le residue risorse finanziarie della società erano state utilizzate per far fronte ad altre posizioni debitorie, rimarcando come l’obbligo tributario è indipendente dalle vicende finanziarie della società.
Le argomentazioni sono congrue e logiche ed in linea con i principi di diritto affermati da questa Corte in subiecta materia. Va ribadito che l’elemento soggettivo del reato di omesso versamento di IVA è costituito dal dolo generico (Sez. 3, n. 3098 del 05/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265939), configurabile anche nella forma del dolo eventuale (Sez. 3, n. 34927 del 24/06/2015, COGNOME, Rv. 264882, cit), integrato dalla condotta omissiva posta in essere nella consapevolezza della sua illiceità, a nulla rilevando i motivi della scelta dell’agente di non versare il tributo (Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263127), mentre l’inadempimento della obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all’imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico (Sez. 3, n. 8352/2015 del 24/06/2014, COGNOME, Rv. 26.3128). Quanto alla incidenza della situazione finanziaria dell’impresa ai fini dell’esclusione della colpevolezza si è affermato che è irrilevante la crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo (Sez. 3, n. 2614 del 06/11/2013, dep. 2014, Rv. 258595), anche attingendo al patrimonio personale (Sez. 3, n. 5467 del 05/12/2013, clep. 2014, COGNOME, Rv. 258055; Sez. 3, n. 43599 del 09/09/2015, in motivazione). Più in particolare, l’omesso versamento dell’IVA dipeso dal mancato incasso per inadempimento contrattuale non esclude la sussistenza del dolo richiesto dall’art. 10-ter clicis. 10 marzo 2000, n. 74, atteso che l’obbligo del predetto versamento prescinde dall’effettiva riscossione delle relative somme e che il mancato adempimento del debitore è riconducibile all’ordinario rischio di impresa, evitabile anche con il ricorso alle procedure di storno dai ricavi dei corrispettivi non riscossi (ex multis, Sez. 3, n. 27202 del 19/05/2022, Rv. 283347). Né la mancata riscossione di crediti costituisce circostanza idonea ad escludere il dolo, posto che si tratta di eventi che Corte di Cassazione – copia non ufficiale
rientrano nel normale rischio di impresa (Sez. 3, n. 20266 del 03/04/2014, COGNOME, in motivazione).
A fronte di un percorso argomentativo adeguato e corretto, il ricorrente propone, in sostanza, rilievi in fatto, orientati ad una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. Le censure mosse, infatti, risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preclusa in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, COGNOME, Rv. 235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508).
2. Il quarto motivo di ricorso è generico.
Costituisce principio pacifico che, in tema di reati tributari, la causa di non punibilità dei reati di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, d.lgs. 1 marzo 2000, n. 74 opera solo a seguito dell’integrale pagamento, anche rateale, dell’importo dovuto a titolo di debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (Sez.3, n.13110 del 30/10/2017, dep.21/03/2018, Rv. 272513 – 01; Sez.3, n.48375 del 13/07/2018, Rv.274701 – 01).
La censura del ricorrente che lamenta la mancata applicazione della predetta causa di non punibilità risulta generica in quanto nel motivo di ricorso non si espone quando sia stato pagato l’importo dovuto a titolo di debito tributario, se esso sia stato integrale e, cioè, comprensivo anche delle sanzioni amministrative e degli gli interessi e se la relativa documentazione sia stata prodotta in giudizio.
Tali profili di genericità rendono la doglianza inammissibile.
Il motivo, quindi, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la violazione dell’art. 581 lett. d) cod.proc.pen., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l’impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, “I motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”; violazione che, ai sensi dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod.proc.pen., determina, per l’appunto, l’inammissibilità dell’impugnazione stessa (cfr. Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, Rv. 242129; Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, Rv. 219087).
Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 06/07/2023