Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50873 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50873 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TRAVAGLIATO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME – imputato del reato di cui all’art. 10-ter d.lgs. 74/2000 – propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 13/04/2023 della Corte d’Appello di Brescia (che ha confermato la condanna in primo grado), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato e alla mancata applicazione dell’art. 131-bis;
ritenuto che il primo motivo sia inammissibile perché privo della necessaria specificità e meramente reiterativo della prospettazione esaminata e disattesa in appello, non avendo la difesa chiarito le ragioni per cui il pagamento della prima rata del debito erariale, effettuato in sede di regolarizzazione dinanzi all’RAGIONE_SOCIALE delle Entrate (e dunque dopo la scadenza del termine e la conseguente notifica della comunicazione della irregolarità), possa considerarsi circostanza indicativa della prospettata insussistenza dell’elemento psicologico. Né tantomeno è stata confutata l’ulteriore osservazione, contenuta in sentenza (cfr. pag. 4), secondo cui “ogni qualvolta il soggetto d’imposta effettua operazioni imponibili, riscuote già, dall’acquirente del bene o del servizio, VIVA dovuta e deve, pertanto, tenerla accantonata, organizzando le risorse disponibili in modo da potere adempiere all’obbligazione tributaria”;
ritenuto che anche la residua censura sia totalmente aspecifica, difettando una effettiva confutazione del percorso argomentativo tracciato dalla Corte territoriale (che ha tra l’altro evidenziato il fatto che l’imposta evasa era circa doppio della soglia di rilevanza penale: cfr. pag. 5) per escludere la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 131-bis cod. pen.
ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023