Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42554 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42554 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Cagli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona in data 24/11/2022
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Macerata, con la quale NOME COGNOME era stat condannato per il reato di cui all’art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000 alla pena di mesi nove di reclusione, previa concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando con il primo motivo, manifesta illogicità della motivazione e travisamento
della prova, per aver la Corte territoriale erroneamente confermato il giudizio responsabilità per il reato ascritto, pur in assenza di un dato probatorio che risp i criteri di cui all’art. 493 e 526 cod. proc. pen.. Lamenta, ancora, la omesso o er valutazione RAGIONE_SOCIALE produzioni documentali della difesa, tra cui, precipuamente, quel della relazione ex art. 172 l.f., da cui si evincerebbe chiaramente come l’imputa il suo nucleo familiare avesse fatto ogni sforzo economico possibile per fronteggia la crisi .
In data 12 settembre 2023 l’AVV_NOTAIO faceva pervenire memoria in cui, insistendo sul primo motivo, riteneva sussistere nel caso di spec quella «incontrovertibile antinomia tra i risultati obiettivamente derivanti dalla assunta e le conseguenze che il giudice di merito ne abbia tratto», condizio necessaria e sufficiente per il realizzarsi del travisamento della prova.
Insisteva quindi per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, quanto al lamentato vizio di motivazione, in quan le censure, meramente fattuali, tendono a proporre una lettura alternativa materiale probatorio non consentita in cassazione, soprattutto a fronte di «doppia conforme» di responsabilità.
La Corte di appello ha confermato la valutazione della sentenza di prima cura, che ha ritenuto l’insussistenza dei presupposti per ritenere configurato lo sta necessità scusante, avendo l’imputato effettuato RAGIONE_SOCIALE scelte nella selezione pagamenti da onorare (prima dipendenti e fornitori, poi l’Erario), che evidenziano mancanza di assoluta impossibilità a far fronte ai pagamenti, così ponendosi in lin di sostanziale continuità con la giurisprudenza assolutamente prevalente della Cor (v. Sez. U. , n. 37424 del 28/03/2013, COGNOME, Rv. 255758 – 01, secondo cui non rileva la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità e risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti più urgenti; conf.: Sez. 3, del 19.1.2011, COGNOME, Rv. 249917; Sez. 3, n. 29616 del 14.6.2011, COGNOME, r 250529).
La allegazione della relazione ex art. 172 I.f. non può alterare il qua probatorio dianzi evidenziato, potendo solo confermare la sussistenza di sfor economici per far fronte alla crisi, ma non anche la impossibilità di provvedere pagamento dell’imposta dovuta, posto che le somme a disposizione sono state destinate ad altri fini.
Quanto alla recidiva, va evidenziato che dalla lettura del Casellario giudiziale ricorrente (richiamato nella sentenza di primo grado a pag. 3) emergono condanne definitive in data 14/04/1997, 16/09/1999, 19/112002, 06/02/2017, irr. 14/12/2018 della Corte di appello di Ancona, oltre alle due del Tribunale di Urbino avvinte continuazione con la violazione di cui al presente procedimento, che giustifican l’applicazione della recidiva.
Il motivo è pertanto manifestamente infondato.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per i ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le sp procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023.