Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39154 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39154 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME COGNOME NOME, nato a Melissa il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 8/1/2025 della Corte d’appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso; udito per il ricorrente l’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
IZIARIO
IL FUNZIONA
NOME
Oggi,
Deposittaa in Cancelleria
z: 4 DIC. 2025
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza dell’8 gennaio 2025 la Corte d’appello di Catanzaro ha rigettato l’impugnazione proposta da NOME COGNOME nei confronti della sentenza del 14 luglio 2023 del Tribunale di Crotone, con la quale lo stesso COGNOME era stato condannato alla pena condizionalmente sospesa di otto mesi di reclusione in relazione al reato di cui all’art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (per avere, quale legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, omesso di versare l’imposta sul valore aggiunto relativa all’anno di imposta 2016, pari a euro 447.064,00; in Melissa, il 27 dicembre 2017).
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite l’AVV_NOTAIO, affidato a due motivi.
2.1. Con un primo motivo si lamenta la violazione degli artt. 10-ter d.lgs. n.74 del 2000, e 43, 45 e 54 cod. pen. e un vizio della motivazione, a cagione della insussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato e dell’apparenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, ritenuta apodittica e frutto travisamento RAGIONE_SOCIALE prove.
Si eccepisce, in particolare, l’inesistenza dell’elemento oggettivo del reato, per l’impossibilità di individuare con certezza l’ammontare dell’imposta evasa, stante la mancanza di un vero e proprio accertamento tributario, avendo il ricorrente ricevuto solamente una comunicazione di irregolarità ed effettuato anche un pagamento parziale RAGIONE_SOCIALE imposte dovute, di cui però la Corte d’appello non aveva tenuto conto, trascurando anche l’esistenza di crediti da opporre in compensazione al debito tributario.
La motivazione della sentenza impugnata, inoltre, sarebbe viziata per non essere stata rilevata una causa di forza maggiore, che aveva impedito il pagamento del debito tributario, consistita nello stato di crisi dell’impresa amministrata dal ricorrente, dovuta sia alla cancellazione della stessa dalla cosiddetta whitelist, necessaria per poter contrattare con la Pubblica Amministrazione, da parte della prefettura di Crotone, sia al provvedimento del RAGIONE_SOCIALE, che aveva obbligato la medesima società a consegnare i libretti di circolazione dei veicoli di sua proprietà utilizza per lo svolgimento dell’attività d’impresa.
Né, si aggiunge, la Corte d’appello avrebbe tenuto conto dell’assenza dell’elemento soggettivo in capo all’imputato, che non aveva pagato il debito erariale in considerazione dello stato di liquidazione della società e della sua pendenza; sul punto la Corte territoriale avrebbe trascurato consolidati principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il liquidatore non de rispondere dei debiti pregressi dell’impresa in liquidazione, salvo che essi
dipendano da una condotta distrattiva, mentre nel caso in esame i debiti tributari erano dovuti alla precedente gestione ordinaria dell’impresa.
2.2. Con un secondo motivo si lamenta la violazione di disposizioni di legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla commisurazione della pena e alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’alt 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000.
Si denuncia, in particolare, l’omessa motivazione da parte del giudice di merito su tali punti, in violazione dei principi stabiliti dalla giurisprudenza legittimità, secondo cui quando la pena si attesta al di sotto del medio edittale non è necessaria una motivazione analitica e diffusa, in quanto nel caso di specie la pena si era attestata al di sopra di tale limite e, inoltre, la stessa motivazione non avrebbe tenuto conto della volontà dell’imputato di riparare il danno erariale, testimoniata dalla adesione alla cosiddetta “rottamazione del debito”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo, con cui si deduce la mancanza degli elementi costitutivi del reato, sotto il profillo oggettivo e soggettivo, è manifestamente infondato.
Va, anzitutto, rammentato che l’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 (omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto) prevede come reato il fatto di chi non versa l’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo. Tale reato si consuma nel momento in cui scade il termine previsto dalla legge per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo (Sez. U., n. 37424 del 28/03/2103, COGNOME, Rv. 25575 – 01); ciò che rileva è, quindi, l’indicazione nella dichiarazione di un debito d’imposta e l’inadempimento alla conseguente e corrispondente obbligazione di pagamento, rimanendo prive di rilievo, ai fini della configurabilità del reato e del superamento della soglia punibilità, sia l’effettiva riscossione RAGIONE_SOCIALE somme-corrispettivo relative al prestazioni effettuate (tranne che nei casi di applicabilità del regime di “Iva pe cassa”, cfr. Sez. 3, n. 6220 del 23/01/2018, COGNOME, Rv. 272069 – 01; Sez. 3, n. 19099 del 06/03/2013, COGNOME, Rv. 255327 – 01), sia la condotta successiva dell’obbligato, stante la natura del reato, che è omissivo proprio a consumazione istantanea (v. Sez. 3, n. 8521 del 21/09/2018, dep. 27/02/2019, COGNOME, Rv. 275010 – 01; Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, COGNOME, Rv. 263126 – 01).
Quanto all’elemento soggettivo e alla punibilità va ricordato il consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità in proposito, secondo cui, al fine della dimostrazione della assoluta impossibilità di provvedere
ai pagamenti omessi, tale da rendere inesigibile la condotta doverosa omessa, occorrono l’allegazione e la prova della non addebitabilità all’imputato della crisi economica che ha investito l’impresa e della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità che ne sia conseguita tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto (cfr. Sez. 3, n. 20266 del 08/04/2014, COGNOME, Rv. 259190 – 01; Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, COGNOME, Rv. 263128 – 01; Sez. 3, n. 43599 del 09/09/2015, COGNOME, Rv. 265262 – 01; Sez. 3, n. 23796 del 21/03/2019, COGNOME, Rv. 275967 – 01; Sez. 3, n. 41070 del 27/06/2019, COGNOME, Rv. 277939 – 01, nella quale è stato anche precisato che l’emissione della fattura, se antecedente al pagamento del corrispettivo RAGIONE_SOCIALE prestazioni effettuate, espone il contribuente, per sua scelta, all’obbligo di versare comunque la relativa imposta, poiché l’obbligo di indicazione nella dichiarazione e di versamento della relativa imposta non deriva dall’effettiva riscossione di tale corrispettivo).
Per escludere la volontarietà della condotta è, dunque, necessaria la dimostrazione della riconducibilità dell’inadempimento alla obbligazione verso l’Erario a fatti non imputabili all’imprenditore, che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico (Sez. 3, n. 6506 del 24/09/2019, dep. 19/02/2020, COGNOME, Rv. 278909 – 01; Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, COGNOME, Rv. 263128 – 01, cit.; conf. Sez. 3, n. 15416 del 08/01/2014, COGNOME NOME, non mass.; Sez. 3, n. 5467 del 05/12/2013, COGNOME, Rv. 258055 – 01), posto che il solo mancato incasso dei corrispettivi per inadempimento contrattuale dei propri clienti non esclude la sussistenza del dolo richiesto dall’art. 10 ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in quanto l’obbligo del predetto versamento prescinde dall’effettiva riscossione RAGIONE_SOCIALE relative somme e il mancato adempimento del debitore è riconducibile all’ordinario rischio di impresa, evitabile anche con il ricorso alle procedure di storno dai ricavi dei corrispettivi non riscossi.
Per la configurabilità della causa di non punibilità introdotta dall’art. 1, lett n. 3) del d.lgs. del 14 giugno 2024 n. 87, che ha aggiunto un nuovo comma 3-bis all’art. 13 d.lgs. n. 74 del 2000 (secondo cui «I reati di cui agli articoli 10-bis e 10ter non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all’autore sopravvenute, rispettivamente, all’effettuazione RAGIONE_SOCIALE ritenute o all’incasso dell’imposta sul valore aggiunto. Ai fini di cui al primo periodo, il giudice tie conto della crisi non transitoria di liquidità dell’autore dovuta alla inesigibilità crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi»), occorre, poi, che: a) il fatto – l’omesso versamento – dipenda da cause non imputabili all’autore del reato; b) tali cause devono essere sopravvenute, dunque successive, all’effettuazione RAGIONE_SOCIALE ritenute certificate o all’incasso dell’imposta sul valo
aggiunto; quale causa tipizzata non imputabile il legislatore indica la crisi di liquidità non transitoria, determinata da: 1) inesigibilità dei crediti per accerta insolvenza o sovraindebitamento di terzi; 2) mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche; 3) non esperibilità di azioni idonee per il superamento della crisi.
E’ stato, poi, ulteriormente precisato che spetta al contribuente indicare gli elementi specifici e le circostanze comprovanti la sua estraneità alla sopravvenuta e non transitoria crisi di liquidità, nonché la posteriorità della stessa all’incas dell’imposta e all’effettuazione RAGIONE_SOCIALE ritenute certificate (Sez. 5, n. 16526 de 4/4/2025, COGNOME, Rv. 288123 – 02).
3. Nel caso in esame la Corte territoriale, nel ribadire la configurabilità del reato contestato al ricorrente, oggetto del primo motivo di ricorso, ha sottolineato, quanto all’elemento oggettivo, che nella dichiarazione Iva del 2017, relativa al periodo di imposta 2016, era stata indicata una imposta dovuta di 542.064,00 euro, non versata entro il relativo termine, vanamente scaduto il 27 maggio 2017; solo a seguito della contestazione della irregolarità il ricorrente, senza opporre rilievi in ordine alla determinazione dell’imposta né addurre l’esistenza di propri crediti da compensare (peraltro non indicati neppure nel ricorso), aveva provveduto a corrispondere una parte di detta imposta, il 25 giugno 2018, ossia oltre un anno dopo la scadenza del termine di pagamento e la consumazione del reato, accedendo alla procedura di rateizzazione e riducendo il debito alla somma di euro 447.064,00, indicata nella contestazione, della cui determinazione è stata, dunque, data adeguata e non illogica spiegazione, che è stata censurata in modo generico e sul piano della valutazione degli elementi di prova.
Quanto all’elemento soggettivo, che difetterebbe per l’impossibilità di ricondurre la condotta omissiva a una scelta libera dell’obbligato, va osservato che la cancellazione dell’impresa amministrata dal ricorrente dalla cosiddetta white list (necessaria per poter contrattare con la Pubblica Amministrazione), che avrebbe determinato la crisi finanziaria e di liquidità di detta impresa, è stata disposta come sottolineato nella sentenza impugnata, il 3 ottobre 2017, ossia successivamente alla scadenza del termine per il versamento dell’imposta dovuta, con la conseguente irrilevanza di tale evenienza sulla esigibilità della condotta e sulla volontarietà della stessa; analoghi rilievi sono stati svolti dalla Cor territoriale a proposito dello stato di liquidazione, che ha avuto inizio nel 2019 e risulta, pertanto, ininfluente sulla consumazione del reato.
Ciò determina anche l’insussistenza dei presupposti legislativamente previsti per la configurabilità della succitata causa di non punibilità introdotta dall’art. lett. f), n. 3) del d.lgs. del 14 giugno 2024 n. 87, non derivando dalle vicende
allegate dal ricorrente le ricordate condizioni per poter applicare detta causa di non punibilità.
Il secondo motivo, relativo alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 13-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 e alla misura della pena, manifestamente infondato.
La configurabilità di detta circostanza attenuante è stata, correttamente, esclusa in forza del rilievo della mancata dimostrazione della integrale estinzione del debito prima della apertura del dibattimento, come richiesto dalla disposizione, avendo l’imputato allegato solamente l’adesione alla procedura di definizione agevolata del debito tributario (cosiddetta “rottamazione”), e sul punto il ricorrente si è limitato a nuovamente allegare la medesima circostanza, evidentemente inidonea a consentire di ritenere configurabile detta attenuante.
La misura della pena, peraltro determinata considerando come base di computo un anno di reclusione, ossia una pena inferiore alla media edittale, come tale non richiedente analitica e diffusa motivazione (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01, in motivazione), è stata giustificata adeguatamente sottolineando la rilevanza degli importi evasi, ossia l’elemento, tra quelli di cui all’art. 133 cod. pen., giudicato prevalente nella valutazione di gravit della condotta, e le censure del ricorrente sul punto risultano, nuovamente tese a conseguire una diversa, non consentita in sede di legittimità, valutazione della propria condotta.
Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, a cagione della manifesta infondatezza di entrambi i motivi ai quali è stato affidato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso il 14/10/2025