Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 33794 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 33794 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto
COGNOME NOME, nato a Vittorio Veneto il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/03/2025 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; la requisitoria redatta ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, da Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME AVV_NOTAIO,
letta che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, AVV_NOTAIO, che insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Asti e appellata dall’imputato, la Corte di appello di Torino ha dichiarato non diversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in relazione al delitto di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 perché estinto per prescrizione, revocando la confisca e confermando le statuizioni civili in favore della parte civile RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza, l’imputato, per il ministero del difensore di fiducia, ha presentato ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 2.1. Con un primo motivo, denuncia la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all’esercizio dell’azione penale, non preceduto da un legittimo decreto di riapertura RAGIONE_SOCIALE indagini ex art 414 cod. proc. pen. o, comunque, da un regolare avviso ex art. 415-bis cod. pen. pen. Rappresenta il difensore che, per i medesimi fatti, un primo procedimento, rubricato al n. 5700/16 r.g.n.r., in accoglimento della richiesta avanzata dal pubblico ministero, era stato archiviato dal G.i.p.; dopo un paio d’anni, un diverso pubblico ministero appartenente al medesimo ufficio, nell’ambito di una distinta indagine, avviò il presente procedimento, ignorando la precedente archiviazione. A seguito di ricezione dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., la difesa eccepì l’intervenuta archiviazione, ma il pubblico ministero chiese e ottenne la riapertura RAGIONE_SOCIALE indagini, sulla scorta di una analitica consulenza tecnica, che, tuttavia, ad avviso del difensore, altro non era che una raccolta di massime giurisprudenziali ed, inoltre, era stata elaborata dopo l’intervenuta archiviazione, sicché la riapertura RAGIONE_SOCIALE indagini era sorretta da un atto che, per un verso, non avrebbe potuto essere acquisito, e, per altro verso, non apportava alcun elemento di novità. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2. Con un secondo motivo, eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Rappresenta il difensore che la Corte di merito ha svalutato il rilevante sforzo dell’imputato nel procedere al pagamento dei debiti fiscali maturati nell’anno 2013, nonché al pagamento dei dipendenti e dei fornitori al fine di salvaguardare la continuità aziendale, e nel dare attuazione al piano di risanamento già approvato, individuando i potenziali acquirenti dell’intero pacchetto azionario; ad avviso del difensore, tali circostanze, obliterate dalla Corte territoriale, avrebbero dovuto condurre a una sentenza assolutoria per carenza di dolo, anche alla luce dell’art. 13, comma 3-bis, d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, che ha espressamente disciplinato la causa di non punibilità RAGIONE_SOCIALE condotte di cui agli art. 10-bis e 10-ter d.lgs. n. 74 del 200 nei casi di crisi di liquidità dovuta, come nel caso in esame, “alla
P
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va preliminarmente osservato che, nel caso in esame, non trova applicazione l’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in quanto la costituzione di parte civile è intervenuta in epoca precedente al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della citata disposizione (cfr. Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036 – 01).
Ciò posto, il ricorso è infondato.
Il primo motivo, pur astrattamente ammissibile, è infondato.
3.1. Quanto all’ammissibilità, si osserva che nel giudizio di cassazione, l’intervenuta prescrizione del reato non impedisce, pur in presenza di statuizioni sull’azione civile, di rilevare una causa di nullità assoluta ed insanabile, il cu accertamento si riflette tuttavia sul mantenimento di tali statuizioni che devono essere revocate, ferma restando la declaratoria di estinzione del reato ai fini penali (Sez. 4, n. 42461 del 09/05/2018, Todaro, Rv. 274764 – 01).
3.2. Una situazione del genere è riscontrabile nel caso in esame, in cui, secondo la prospettazione difensiva, la riapertura RAGIONE_SOCIALE indagini sarebbe affetta da nullità, che, ove sussistente, si rifletterebbe, per logica conseguenza, sull’accertamento del fatto e, dunque, sul mantenimento RAGIONE_SOCIALE statuizioni civili disposte dal Tribunale e confermate dalla Corte di appello.
3.3. Quanto al merito, si osserva che la Corte d’appello ha evidenziato che la riapertura RAGIONE_SOCIALE indagini è stata chiesta e ottenuta sulla base di una consulenza tecnica che, è ben vero, ha rivalutato gli elementi a carico del COGNOME, ma in un’ottica complessiva, ossia da un punto di vista più completo – e, quindi, ipotizzando un nuovo e più ampio progetto investigativo – tanto che la richiesta di rinvio a giudizio fu poi avanzata non solo nei confronti del ricorrente, ma di una serie di altri soggetti che ebbero ad operare in RAGIONE_SOCIALE, società di cui i COGNOME era, all’epoca dei fatti, amministratore delegato.
A tal proposito, la Corte di appello ha espressamente richiamato il principio, qui da confermare, in forza del quale l’art. 414 cod. proc. pen. non richiede quale condizione necessaria per l’autorizzazione alla riapertura RAGIONE_SOCIALE indagini che siano già emerse nuove fonti di prova o che siano acquisiti nuovi elementi probatori, essendo, invece, sufficiente l’esigenza di nuove investigazioni, circostanza quest’ultima che è configurabile anche nel caso in cui si prospetti la rivalutazione, in un’ottica diversa e in base ad un nuovo progetto investigativo, RAGIONE_SOCIALE precedenti
acquisizioni (Sez. 5, n. 13802 del 17/02/2020, COGNOME, Rv. 278991 – 01).
Né rileva la circostanza che la consulenza sia stata disposta dopo il provvedimento di archiviazione, non trattandosi di un atto di indagine in senso tecnico, svolto dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’art 326 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 3, n. 21175 del 07/07/2020, Nunziata, Rv. 279706 – 01).
4. Il secondo motivo è inammissibile perché di contenuto fattuale.
Premesso che nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell’imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l’estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880 – 01), nel caso in esame la Corte di merito ha correttamente ribadito la sussistenza del reato ascritto al ricorrente.
In via preliminare, va richiamato l’insegnamento di Sezioni Unite “Romano” (n. 37424 del 2013), le quali hanno operato una approfondita disamina dell’elemento soggettivo del delitto in esame (par. 6 della motivazione), osservando che, mentre molte RAGIONE_SOCIALE condotte penalmente sanzionate dal d.lgs. n. 74 del 2000, richiedono che il comportamento illecito sia dettato dallo scopo specifico di evadere le imposte, questa specifica direzione della volontà non emerge dal testo dell’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, che è punito a titolo di dolo generico, per la cui integrazione è, perciò, sufficiente la consapevolezza, in capo all’agente, di non versare all’Erario le ritenute effettuate nel periodo considerato, consapevolezza che deve investire anche la soglia di punibilità, la quale, contribuendo a definirne il disvalore, è un elemento costitutivo del fatto.
Le Sezioni Unite hanno precisato che “la prova del dolo è insita in genere nella presentazione della dichiarazione annuale, dalla quale emerge quanto è dovuto a titolo di imposta, e che deve, quindi, essere saldato o almeno contenuto non oltre la soglia di Euro cinquantamila, entro il termine lungo previsto. Il debito verso il fisco relativo ai versamenti IVA è collegato al compimento RAGIONE_SOCIALE operazioni imponibili. Ogni qualvolta il soggetto d’imposta effettua tali operazioni riscuote già (dall’acquirente del bene o del servizio) VIVA dovuta e deve, quindi, tenerla accantonata per l’Erario, organizzando le risorse disponibili in modo da poter adempiere all’obbligazione tributaria. L’introduzione della norma penale,
stabilendo nuove condizioni e un nuovo termine per la propria applicazione, estende evidentemente la detta esigenza di organizzazione su scala annuale. Non può, quindi, essere invocata, per escludere la colpevolezza, la crisi di liquidità del soggetto attivo al momento della scadenza del termine lungo, ove non si dimostri che la stessa non dipenda dalla scelta (protrattasi, in sede di prima applicazione della norma, nella seconda metà del 2006) di non far debitamente fronte alla esigenza predetta”.
Coerentemente con tale assunto, si è perciò affermato che, di regola, non può essere invocata, per escludere la colpevolezza, la crisi di liquidità del soggetto attivo al momento della scadenza del termine lungo, ove non si dimostri che la stessa non dipenda dalla scelta di non far debitamente fronte all’esigenza predetta (Sez. 3, n. 37528 del 12/06/2013, Corlianò, Rv. 257683).
Ciò non significa che, in astratto, siano possibili casi – il cui apprezzamento è devoluto al giudice del merito e, come tale, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato – in cui possa invocarsi l’assenza del dolo o l’assoluta impossibilità di adempiere l’obbligazione tributaria.
È tuttavia necessario che siano assolti precisi oneri di allegazione che, per quanto attiene alla crisi di liquidità, devono investire non solo l’aspetto circa la non imputabilità al sostituto d’imposta della crisi economica, che improvvisamente avrebbe interessato l’impresa, ma anche che detta crisi non possa essere stata adeguatamente fronteggiata tramite il ricorso, da parte dell’imprenditore, ad idonee misure da valutarsi in concreto (Sez. 3, n. 20266 del 08/04/2014, Zanchi, Rv. 259190; Sez. 3, n. 5467 del 05/12/2013, dep. 2014, Mercutello, Rv. 258055).
6. Nella vicenda in esame, la Corte territoriale si è adeguata ai principi appena richiamati, avendo tenuto conto degli elementi allegati dalla difesa nel giudizio di merito, i quali, seppure stimati – certamente non a torto – indicativi di uno sforzo imprenditoriale votato al risanamento della situazione economico-finanziaria della società, non stati però ritenuti anche dimostrativi della non inevitabilità della condotta, avuto riguardo alla complessiva gestione dell’impresa che segnala, in definitiva, come il mancato versamento sia dipeso da una scelta, tutta interna, di destinare le risorse economiche al soddisfacimento di altre necessità aziendali e senza che fosse stata approntato alcuno scorporo, anche parziale, RAGIONE_SOCIALE parti “fiscali” RAGIONE_SOCIALE somme incassate, avendo il ricorrente deliberatamente scelto di privilegiare unicamente l’adempimento di obbligazioni di altro tipo (ossia il pagamento dei fornitori, degli stipendi non solo dei dipendenti ma di tutto il management: cfr. p. 4 della sentenza impugnata), a discapito dell’assolvimento, anche parziale, degli obblighi tributari.
Rispetto a tale giudizio formulato nella sentenza impugnata, il ricorrente
deduce censure manifestamente infondate, in quanto implicanti una non consentita richiesta di rivalutazione nel merito degli elementi relativi alla dedotta crisi di impresa.
7. Né a una diversa conclusione conduce il disposto di cui al comma 3-bis dell’art. 13 d.lgs. n. 74 del 2000, come inserito dall’art. 1, lett. f), n. 3) del d del 14 giugno 2024 n. 87, che recita: «I reati di cui agli articoli 10-bis e 10-ter non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all’autore sopravvenute, rispettivamente, all’effettuazione RAGIONE_SOCIALE ritenute o all’incasso dell’imposta sul valore aggiunto. Ai fini di cui al primo periodo, il giudice tien conto della crisi non transitoria di liquidità dell’autore dovuta alla inesigibilità crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi.».
La norma prevede una inedita causa di non punibilità nei reati di omesso versamento RAGIONE_SOCIALE ritenute certificate (art. 10-bis) e Iva (art. 10-ter) legata alla crisi di liquidità, per la cui sussistenza occorre che: a) l’omesso versamento dipenda da cause non imputabili all’autore del reato; b) tali cause devono essere sopravvenute all’effettuazione RAGIONE_SOCIALE ritenute certificate o all’incasso dell’imposta sul valore aggiunto.
Per l’integrazione della causa di non punibilità, il legislatore indica la crisi d liquidità non transitoria, determinata da: 1) l’inesigibilità dei crediti per accerta insolvenza o sovraindebitamento di terzi; 2) il mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche; 3) la non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi.
La causa di non punibilità, quindi, presuppone che non si versi in un’ipotesi di mancato incasso dell’i.v.a., bensì nel caso in cui il pagamento sia intervenuto, ma non sia stato accantonato e destinato poi dall’imprenditore al versamento erariale: la posteriorità RAGIONE_SOCIALE cause determinanti la crisi di liquidità va rapportata a momento dell’intervenuto incasso.
Tale disposizione, in sostanza, pare recepire gli indicati approdi giurisprudenziali sulla possibile rilevanza della crisi di liquidità, prendendo in considerazione proprio quelle interpretazioni che valorizzano il c.d. “stato di necessità”, nel senso di una effettiva impossibilità di comportamento alternativo, tale, quindi, da escludere il dolo dell’agente: circostanza che, nel caso in esame, è stata ritenuta non sussistente dalla Corte di merito, la quale ha accertato che il ricorrente aveva deliberatamente scelto di onorare taluni debiti, a discapito del fisco.
Per i motivi indicati, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna, come per legge, del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Così deciso il 25/09/2025.