Omesso Versamento IVA: Perché la Crisi di Liquidità non è una Scusa Valida
L’omesso versamento IVA è uno dei reati tributari più comuni contestati agli imprenditori. Spesso, la difesa si basa sulla sussistenza di una crisi di liquidità che avrebbe impedito il pagamento del tributo. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: la difficoltà economica, da sola, non basta a escludere la responsabilità penale. Vediamo nel dettaglio il caso e le conclusioni dei giudici.
I Fatti del Caso
La vicenda riguarda l’amministratrice di una società di servizi di sicurezza, condannata in primo grado dal Tribunale e successivamente dalla Corte d’Appello per il reato di omesso versamento IVA, previsto dall’art. 10-ter del D.Lgs. 74/2000. La Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riducendo l’importo della confisca, ma confermando la condanna.
Contro questa decisione, l’imputata ha proposto ricorso per Cassazione, contestando un unico punto: la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, ovvero il dolo. La sua tesi difensiva era incentrata sull’impossibilità di versare l’IVA a causa di una grave crisi di liquidità, che l’aveva costretta a dare priorità al pagamento degli stipendi dei dipendenti e dei fornitori.
Omesso Versamento IVA: le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le argomentazioni difensive infondate per diverse ragioni.
### Genericità e Mancanza di Specificità
In primo luogo, i giudici hanno sottolineato come le doglianze della ricorrente fossero una mera ripetizione di quanto già esaminato e respinto dalla Corte territoriale. L’appello mancava delle “indispensabili connotazioni di specificità”. L’imprenditrice si era limitata a una generica trattazione della problematica della crisi finanziaria, senza fornire prove concrete delle specifiche circostanze che le avrebbero impedito di versare l’imposta.
L’unico elemento concreto menzionato era la decisione di pagare stipendi e fornitori, una scelta che, secondo la Corte, non ha alcun effetto liberatorio. La legge, infatti, non prevede un ordine di preferenza tra i creditori che possa giustificare il mancato pagamento di un debito tributario penalmente rilevante.
### Il Principio della Giurisprudenza Consolidata
La Corte ha richiamato un suo precedente orientamento (sentenza n. 23796/2019), secondo cui, in tema di reato di omesso versamento IVA, la colpevolezza del contribuente non è esclusa dalla crisi di liquidità, a meno che non vengano soddisfatte due condizioni molto stringenti:
1. Dimostrazione di aver adottato tutte le iniziative possibili per provvedere alla corresponsione del tributo.
2. Nel caso in cui l’omissione dipenda dal mancato incasso dell’IVA da parte di clienti inadempienti, provare i motivi che hanno determinato l’emissione della fattura prima di aver ricevuto il pagamento.
In altre parole, la crisi di liquidità può essere una scusante solo se è incolpevole e insuperabile, non quando deriva da scelte di gestione dell’imprenditore, come quella di privilegiare altri creditori rispetto all’Erario.
Conclusioni: Cosa Implica questa Decisione per gli Imprenditori
La decisione in commento conferma la linea dura della giurisprudenza in materia di reati tributari. Per un imprenditore, invocare la crisi di liquidità come difesa per l’omesso versamento IVA è una strada estremamente in salita. Non è sufficiente affermare di non avere i soldi per pagare le tasse; è necessario fornire una prova rigorosa e dettagliata che l’impossibilità di adempiere sia stata assoluta e non dipendente da proprie scelte imprenditoriali. La priorità data al pagamento di stipendi o fornitori, sebbene socialmente comprensibile, non è giuridicamente rilevante per escludere il dolo e, di conseguenza, la responsabilità penale.
Una crisi di liquidità aziendale giustifica sempre l’omesso versamento dell’IVA?
No, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, la crisi di liquidità non esclude automaticamente la colpevolezza del contribuente, a meno che non si dimostri che sia stata imprevedibile, insuperabile e non dipendente da scelte gestionali.
Cosa deve dimostrare l’imprenditore per provare che l’omesso versamento dell’IVA non era colpevole?
L’imprenditore deve fornire la prova rigorosa di aver adottato tutte le iniziative possibili per reperire le risorse necessarie al pagamento del tributo. La difesa non può essere generica ma deve specificare le concrete circostanze che hanno reso impossibile l’adempimento.
Scegliere di pagare gli stipendi invece dell’IVA è una giustificazione valida?
No. La Corte ha chiarito che la scelta di destinare le risorse disponibili al pagamento di stipendi e fornitori, anziché al debito tributario, è una decisione imprenditoriale che non ha effetti liberatori e non esclude la responsabilità penale per il reato di omesso versamento IVA.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3545 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3545 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il 25/10/1973
avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma che ha parzialmente riformato (riducendo l’importo della confisca, e confermando nel resto) la sentenza condanna alla pena di giustizia, emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Cassi in relazione al delitto di cui all’art. 10-ter d.l.vo n. 74 del 2000, a lei qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE
rilevato che, in particolare, la ricorrente ha censurato la ri sussistenza dell’elemento soggettivo del reato;
ritenuto che le doglianze difensive siano per un verso meramente reiterative di quanto già esaminato e motivatamente disatteso dalla Co territoriale, e – per altro verso – risultino prive delle indispensabili connot specificità, come già evidenziato dalla Corte territoriale in ordine al corrispo motivo di appello con cui era stata dedotta una crisi di liquidità (cfr. il § 4.3. della sentenza impugnata);
ritenuto, in particolare, che il difensore si è limitato ad una gen trattazione della problematica, senza alcuna specificazione in ordine alle conc circostanze impeditive del versamento dell’imposta, eccezion fatta per un richia alla decisione della COGNOME di provvedere al pagamento di stipendi e fornito decisione del tutto priva, all’evidenza, degli auspicati effetti liberatori per Più in generale, cfr. Sez. 3, n. 23796 del 21/03/2019, COGNOME, Rv. 275967 secondo la quale «in tema di reato di omesso versamento dell’IVA, la colpevolezz del contribuente non è esclusa dalla crisi di liquidità del debitore alla scade termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tri nel caso in cui l’omesso versamento dipenda dal mancato incasso dell’IVA pe altrui inadempimento, non siano provati i motivi che hanno determinat l’emissione della fattura antecedentemente alla ricezione del corrispettivo»);
ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria inammissibilità dell’impugnazione proposta, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila favore della Cassa delle Ammende
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle sp
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22 novembre 2024
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estensore
Il Presidente