Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 10289 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10289 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 27/01/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato in Sri Lanka il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 13/03/2025 dalla Corte d’Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13/03/2025, la Corte d’Appello di Bari ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Foggia, in data 05/07/2023, con la quale COGNOME COGNOME NOME COGNOME NOME era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascr nella qualità di legale rappresentante pro tempore della RAGIONE_SOCIALE
Ricorre per cassazione l’imputato (d’ora in avanti: COGNOME), a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta configurabilità del reato, non essendo – alla data di consumazione dello stesso – stata ancora presentata la dichiarazione IVA di riferimento.
2.2. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo del reato. Si censura il richiamo alle responsabilità dell’RAGIONE_SOCIALE circa il puntuale adempimento degli obblighi contabili, in quanto legale rappresentante, dal momento che non era stato accertato se la dichiarazione presentata il 29/01/2018 fosse o meno integrativa di altra precedente, e che comunque non c’era alcuna volontà dell’imputato di non versare VIVA.
Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per la manifesta infondatezza delle questioni prospettate.
Con motivi aggiunti trasmessi in data 12/01/2025, la difesa riprende le doglianze già formulate, producendo una sentenza di assoluzione emessa, in una fattispecie analoga, dallo stesso Tribunale di Foggia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve preliminarmente rilevarsi la tardività del deposito dei motivi aggiunti e della documentazione allegata, avvenuto in data 12/01/2025 e quindi senza il rispetto dei quindici giorni liberi di cui all’art. 611 cod. proc. pen.: tardività preclude l’esame di quanto ulteriormente trasmesso dalla difesa ricorrente.
La diversità del fatto accertato dai giudici di merito, rispetto a quello contestato all’odierno ricorrente, impone l’annullamento delle sentenze di primo e di secondo grado, e la trasmissione degli atti, per l’ulteriore corso, al AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Foggia.
2.1. L’COGNOME è stato tratto a giudizio, e condannato in primo e secondo grado, in relazione al reato di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, a lui contesta quale legale rappresentante pro tempore della RAGIONE_SOCIALE, per non aver versato “l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione Modello IVA 2017 relativa all’anno di imposta 2016 entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo”: termine individuato, nel capo di accusa, nel “27 dicembre 2017 (data in cui avrebbe dovuto adempiersi l’obbligazione in virtù del combinato disposto art. 10-ter d.lgs. 74 del 2000 – art. 6 comma 2 I. 405 del 1990)”.
Emerge in modo inequivoco, dalle sentenze del Tribunale e della Corte barese, che, alla data predetta, l’COGNOME non aveva presentato alcuna dichiarazione.
Ciò impone di richiamare e fare applicazione, nell’odierna fattispecie, dell’indirizzo interpretativo, espresso da questa Suprema Corte, secondo cui «il reato previsto dall’art. 10-ter del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, presuppone che il debito IVA risulti dalla dichiarazione del contribuente, in assenza della quale il reato configurabile è quello di cui all’art. 5, D.Lgs. n. 74 del 2000» (Sez. 3, n. 38487 del 21/04/2016, Reale, Rv. 268012 – 01).
Del resto, lo stretto collegamento tra il contenuto della dichiarazione IVA e l’importo non versato, indispensabile per la configurabilità del delitto contestato all’COGNOME, emerge in termini inequivoci dall’ulteriore insegnamento giurisprudenziale secondo cui «ai fini della integrazione del reato di omesso versamento dell’IVA di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, l’imposta dovuta è quella risultante dalla dichiarazione annuale del contribuente, come indicata nel rigo VL38, e non quella effettiva desumibile dalle annotazioni contabili, potendo il giudice prescindere da tale importo solo se esso non sia giustificato dall’esame formale della stessa dichiarazione» (Sez. 3, n. 31367 del 21/04/2021, Agic, Rv. 282211 – 01, la quale, in motivazione, ha precisato che, in caso di falsità, desunta da accertamenti sostanziali, delle voci attive e passive indicate nella dichiarazione, ivi compresi versamenti periodici in realtà non effettuati, possono configurarsi i più gravi reati di cui agli artt. 2, 3, e 4 del d.lgs. n. 74 del 2000).
In buona sostanza, le più lievi sanzioni penali di cui all’art. 10-ter (reclusione da sei mesi a due anni) sono riservate a chi non versa, entro il termine indicato nel predetto articolo (termine significativamente modificato, tra l’altro, dal d.lgs n. 87 del 2024), l’imposta risultante dalla sua stessa dichiarazione, tempestivamente presentata. Nelle diverse ipotesi di omessa o mendace dichiarazione, la risposta sanzionatoria – fermo, evidentemente, il debito tributario come quantificato in sede di verifica – presenta le ben più gravi connotazioni di cui agli articoli citati dalla giurisprudenza cui si è prima fatto riferimento.
2.2. Risulta del tutto evidente, ad avviso del Collegio, che l’accertata omessa presentazione della dichiarazione IVA da parte dell’COGNOME, al momento individuato dall’ipotesi accusatoria quale termine per adempiere ai sensi dell’art. 10-ter, impone di ricondurre la fattispecie nell’alveo della diversità del fatto rilevante a sensi degli artt. 516 e art. 521 cód. proc. pen. Deve in particolare escludersi che si versi in una ipotesi in cui al medesimo fatto si ritiene di dare una diversa qualificazione giuridica (ipotesi cui fa riferimento l’art. 611, comma 1-sexies, del codice di rito), in quanto l’omesso versamento di somme risultanti dalla dichiarazione costituisce vicenda irrimediabilmente diversa (anche nelle implicazioni relative al tempus commissi delicti, all’elemento psicologico, ecc.) dalla omessa presentazione, della dichiarazione stessa nei termini all’uopo previsti.
Né a diverse conclusioni può pervenirsi facendo leva sul fatto che, in data 29/01/2018 (e quindi ampiamente dopo la scadenza anche del termine per adempiere individuato dall’accusa ai sensi dell’art. 10-ter), l’COGNOME ha presentato la dichiarazione IVA. Invero, ogni approfondimento circa i possibili effetti di tale dichiarazione, sul piano penale, appare precluso – in assenza di qualsiasi iniziativa dell’Accusa ai sensi dell’art. 516 cod. proc. pen. – dalla irrimediabile diversità della situazione fattuale rispetto a quanto ipotizzato nel capo di imputazione.
3. Le considerazioni fin qui svolte impongono l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado; da ciò consegue la trasmissione degli atti, per l’ulteriore corso, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Foggia per l’ulteriore corso.
Così deciso il 27 gennaio 2026
Il Consigl GLYPH estensore
Il Presidente