Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 15942 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 15942 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Orvieto il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2022 della Corte d’appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Perugia, in accoglimento dell’appello del Procuratore generale, e in riforma della sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Terni, ha condannato COGNOME NOME, alla pena di mesi sei di reclusione, in relazione al reato di cui all’art. 10 ter d.lgs. n. 74 del 2000, per non aver versato, nel termine di legge, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale per il 2013, di importo pari a 521.594,00 euro. Fatto commesso il 29/12/2014.
1.1. Il Tribunale aveva assolto l’imputato, quale legale rappresentante della omonima ditta individuale, perché il fatto non costituisce reato, ritenendo sussistente, nel caso di specie, l’esimente della forza maggiore ex art. 45 cod. pen.
In particolare, il Tribunale aveva dato rilievo ad un triplice ordine di fattori: anzitutto, la contrazione del mercato immobiliare, entro il quale l’impresa del RAGIONE_SOCIALE operava, registratasi in quegli anni; in secondo luogo, l’attivazione dell’imputato al fine di porre rimedio alla crisi finanziaria, anche intraprendendo commesse in nuovi settori, che avevano portato con sé un mutamento del regime fiscale, sfavorevole per l’imprenditore; infine, la scelta dell’imputato di utilizzare la liquidità derivante dalle nuove commesse per pagare gli stipendi dei dipendenti nonché i debiti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE – scelta da ritenersi “obbligata” al fine di garantire la sopravvivenza dell’impresa.
In ragione di tali elementi, il primo giudice ha escluso la sussistenza del dolo ed ha accolto la tesi difensiva in ordine alla presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi della forza maggiore.
1.2. A diverso epilogo è pervenuto il giudice dell’impugnazione che ha accolto l’appello del Procuratore generale, evidenziando come, sulla scorta dell’accertamento di fatto consegnato dal primo giudice, fosse sussistente il dolo generico del reato di omesso versamento iva, integrato dalla coscienza e volontà di omettere i versamenti dovuti.
In estrema sintesi, la Corte ha rilevato che nel caso di reati omissivi propri unisussistenti, come i delitti di omesso versamento, la causa di forza maggiore in grado di escludere il dolo deve essere valutata al momento della consumazione del reato. Secondo il giudice di secondo grado, dedurre la crisi di liquidità quale fattore che esclude l’intenzione di non adempiere a causa di forza maggiore costituisce un’operazione dogmaticamente errata. Fintantoché vi è margine di scelta, non può ritenersi sussistente la causa di forza maggiore, poiché essa non è in grado di escludere la suitas della condotta.
In definitiva, la Corte ha ritenuto che non si possa invocare la causa di forza maggiore allorquando l’omissione penalmente rilevante sia stata determinata dai mancati accantonamenti e dal mancato pagamento alle scadenze, nell’ambito di una situazione di illegittimità. Né può essere addotta, a sostegno della forza maggiore, la mancanza di provvista necessaria all’adempimento dell’obbligazione tributaria, allorché la stessa sia il frutto di una scelta imprenditoriale volta a fronteggiare la crisi di liquidità. Né vi erano i presupposti per escludere il dolo in presenza di crisi economica stante l’assenza RAGIONE_SOCIALE allegazioni richieste dalla giurisprudenza di legittimità.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo i seguenti motivi.
2.1. Con i primi due motivi, tra loro connessi, si deduce la violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione al capo della
sentenza in cui la Corte d’appello ritiene sussistente il dolo generico sulla base di argomenti riconducibili ad ipotesi di imprudenza o negligenza, proprie della colpa.
Secondo la difesa, la Corte d’appelloQ avrebbe erroneamente desunto la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo dalla presenza di una crisi economica e dall’imprudenza imprenditoriale dell’imputato.
Tale assunto sarebbe, tuttavia, illogico, poiché non si potrebbe escludere che, anche in presenza di una crisi finanziaria, l’imprenditore fosse comunque convinto della bontà del proprio operato al fine di adempiere l’obbligazione tributaria nei termini di legge. Al più, il comportamento dell’imputato potrebbe essere qualificato come imprudente, ma ciò integrerebbe l’elemento soggettivo della colpa, non del dolo. Sul punto, la difesa richiama un precedente arresto giurisprudenziale di Questa sezione in cui è stato escluso il dolo dell’agente anche in caso di conclamata crisi finanziaria, allorquando l’imprenditore era convinto di poter comunque onorare il proprio debito d’imposta (Sez. 3, n. 42522 del 05/06/2019).
Inoltre, il medesimo capo della sentenza sarebbe censurabile per erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 43 cod. pen. e 10 ter d.lgs. 74/2000. Ad avviso della difesa, non potrebbe ravvisarsi il dolo generico del reato allorquando il soggetto agente abbia sì trattenuto VIVA riscossa ma nella convinzione di riuscire comunque ad onorare il proprio debito d’imposta attraverso gli introiti derivanti dalla prosecuzione dell’attività d’impresa. Si potrebbe ravvisare, al più, l’elemento soggettivo della colpa, che tuttavia non è sufficiente ad integrare il reato in esame.
2.2. Con il secondo e il terzo motivo, tra loro connessi, si deduce la violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione al capo della sentenza in cui la Corte d’appello ritiene che non possa trovare applicazione la causa di forza maggiore allorquando l’omesso versamento derivi da una scelta consapevole dell’imprenditore.
Ad avviso della difesa, tale assunto sarebbe illogico atteso che la scelta di non adempiere al debito d’imposta non sempre può dirsi libera. Nel caso di specie si sarebbe trattato di una scelta sì consapevole ma obbligata, in quanto i pagamenti effettuati dall’imprenditore (nei confronti dei fornitori, dei dipendenti, dell’RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE) erano necessari per la prosecuzione dell’attività d’impresa.
Tale passaggio della sentenza sarebbe censurabile anche per violazione di legge. In particolare, la Corte d’appello sarebbe incorsa nel vizio di erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 45 cod. pen. e 10 ter d.lgs. 74/2000 laddove avrebbe escluso la causa di forza maggiore nonostante fosse statq provato, in giudizio la non imputabilità della crisi finanziaria in capo al COGNOME e l’impossibilità di fronteggiare detta crisi tramite il ricorso a misure idonee in
concreto (Sez. 3, n. 20266 del 08/04/2014, COGNOME, Rv. 259190; Sez. 3, n. 5467 del 05/12/2013, COGNOME, Rv. 258055; Sez. 3, n. 18834 del 20/01/2017).
Secondo la difesa, nel caso di specie risulterebbero invece integrati tutti i requisiti elaborati dalla giurisprudenza per l’applicazione della causa di forza maggiore in ambito tributario (Sez. 3, n. 41602 del 06/06/2019), atteso che: (i) la crisi d’impresa non sarebbe imputabile al COGNOME ma a congiuntura economica sfavorevole; (ii) il debito IVA si sarebbe generato per una causa esterna alla ordinaria attività d’impresa; (iii) l’imputato avrebbe tempestivamente posto in essere tutti i possibili rimedi, sacrificando anche il proprio patrimonio personale, conferito in una RAGIONE_SOCIALE, prestando fideiussioni bancarie, tentando di vendere i propri cespiti e cercando soluzioni transattive con l’RAGIONE_SOCIALE.
2.3. Infine, con l’ultimo motivo di ricorso, si deduce la manifesta illogicità e contraddittorietà della sentenza impugnata, laddove la Corte, da un lato, ritiene sussistente il dolo del reato per mancanza ab origine RAGIONE_SOCIALE condizioni per poter pagare il debito d’imposta; dall’altro, nell’escludere l’applicazione della causa di forza maggiore, ritiene che il dolo del reato debba essere valutato al momento della scadenza del termine previsto dall’art. 10 ter d.lgs. 74/2000.
Secondo la difesa, per non cadere in un’evidente contraddizione, occorre necessariamente optare per una RAGIONE_SOCIALE due soluzioni quanto alla valutazione dell’elemento soggettivo: o si tratta di una valutazione a priori ma allora ben poteva escludersi il dolo del soggetto agente sulla scorta della sua convinzione di proseguire l’attività d’impresa e di riuscire ad adempiere al proprio debito d’imposta – o si tratta di una valutazione al momento della scadenza del suddetto termine – ma allora occorre considerare che in quel momento il soggetto agente si trovava nell’impossibilità assoluta di adempiere a causa di una crisi finanziaria a lui non imputabile rispetto alla quale aveva cercato di porre rimedio con misure idonee in concreto.
Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
La difesa ha depositato memoria scritta con cui ha chiesto la dichiarazione di prescrizione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel suo complesso infondato.
La corte territoriale è pervenuta a diverso epilogo di condanna muovendo da una corretta impostazione giuridica dell’elemento soggettivo del reato di omesso versamento Iva e, in riforma della sentenza di assoluzione, è pervenuta alla decisione di condanna.
2. L’art. 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 punisce chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta. Si tratta di un reato omissivo ed istantaneo e che si consuma nel momento in cui scade il termine previsto dalla legge per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo; ciò che rileva è, quindi, l’indicazione nella dichiarazione di un debito d’imposta e l’inadempimento alla conseguente e corrispondente obbligazione di pagamento, fermo restando che, ai fini della sua configurabilità, l’entità della somma da versare, costituente il debito IVA, deve essere quella risultante dalla dichiarazione del contribuente e non quella effettiva, desumibile dalle annotazioni contabili (così Sez. 3, n. 14595 del 17/11/2017).
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la prova del dolo è insita nella presentazione della dichiarazione annuale, dalla quale emerge quanto è dovuto a titolo di imposta, e che deve, quindi, essere saldato o almeno contenuto non oltre la soglia, entro il termine lungo previsto; dall’altro, ciò deriva anche dai principi affermati da Sez. U, n. 37424 del 28/03/2103, COGNOME, Rv. 255757, secondo cui il debito verso il fisco relativo ai versamenti IVA è normalmente collegato al compimento RAGIONE_SOCIALE operazioni imponibili dal momento che, ogni qualvolta il soggetto d’imposta effettua tali operazioni, riscuote già dall’acquirente del bene o del servizio l’iva dovuta e, deve, quindi, tenerla accantonata per l’Erario, organizzando le risorse disponibili in modo da poter adempiere l’obbligazione tributaria.
Con riguardo, ancora, all’elemento soggettivo del reato, va ribadito che è sufficiente il dolo generico (Sez. 3, n. 3098 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265939), integrato dalla condotta omissiva posta in essere nella consapevolezza della sua illiceità, a nulla rilevando i motivi della scelta dell’agente di non versare il tribut (Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, COGNOME, Rv. 263127).
Quanto ai profili di esclusione della colpevolezza, la giurisprudenza di legittimità è pervenuta ad approdi ormai consolidati e ha affermato che l’inadempimento della obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all’imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico (Sez. 3, n. 8352/2015 del 24/06/2014, COGNOME, Rv. 263128), mentre ha individuato i limiti della rilevanza della crisi di liquidità del debitore ai fini dell’esclusione della colpevolezza, ai casi di crisi d liquidità non imputabile al debitore e con la dimostrazione che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo (Sez. 3, n. 23796
del 21/03/2019, Rv. 275967 – 01; Sez. 3, n. 2614 del 06/11/2013, Rv. 258595), anche attingendo al patrimonio personale (Sez. 3, n. 5467 del 05/12/2013, COGNOME, Rv. 258055; Sez. 3, n. 43599 del 09/09/2015). Né la mancata riscossione di crediti costituisce circostanza idonea ad escludere il dolo, posto che si tratta di eventi che rientrano nel normale rischio di impresa (Sez. 3, n. 20266 del 08/04/2014, COGNOME, in motivazione); sempre che tali insoluti siano contenuti entro una percentuale da ritenersi fisiologica (Sez. 3, n. 31352 del 05/05/2021, COGNOME, Rv. 282237 – 01).
Tanto premesso in termini generali, la conclusione a cui è pervenuta la corte territoriale nell’escludere la causa di forza maggiore è corretta.
La sentenza impugnata ha argomentato che la causa di forza maggiore, in grado di escludere il dolo, deve essere valutata al momento della consumazione del reato e non può essere retroagita e in presenza di margine di scelta deve essere sempre esclusa la causa di forza maggiore, sicchè non poteva l’imputato invocare la forza maggiore quando l’inadempimento sia dipeso dal mancato accantonamento e dal mancato pagamento dell’imposta nel maggior termine consentito (cfr. pag. 9).
Anche l’esclusione della crisi di liquidità è stata compiutamente argomentata in aderenza ai principi giurisprudenziali sopra enunciati. Ha argomentato, la sentenza impugnata, che la crisi di liquidità non era dipesa da collegamenti con altre imprese ed ha richiamato i principi della sentenza Moffa, secondo cui non può essere invocata la crisi di liquidità conseguente alla scelta di pagare i lavoratori anziché le imposte, motivazione che si pone in linea di continuità con i principi espressi da Sez. U, n. 37424 del 28/03/2003, COGNOME, Rv. 255757, secondo cui il debito verso il fisco relativo ai versamenti IVA è normalmente collegato al compimento RAGIONE_SOCIALE operazioni imponibili dal momento che, ogni qualvolta il soggetto d’imposta effettua tali operazioni, riscuote già dall’acquirente del bene o del servizio l’iva dovuta e, deve, quindi, tenerla accantonata per l’Erario, organizzando le risorse disponibili in modo da poter adempiere l’obbligazione tributaria.
Non di meno, rileva il Collegio che le argomentazioni difensiva spese nel censurare la decisione di condanna non siano manifestamente infondate, avendo il ricorrente posto questioni di diritto sulla scortek RAGIONE_SOCIALE quali i giudici del merit erano pervenuti a diversa e opposta conclusione, situazione che impone di rilevare la prescrizione del reato maturata nelle more del giudizio di legittimità al 29/06/2022.
Va, conseguentemente, revocata la confisca per equivalente del profitto del reato, mentre va mantenuta la confisca del profitto del reato in via diretta.
Quanto ai rapporti tra confisca e prescrizione del reato, la possibilità di disporre la confisca in caso di pronuncia di estinzione del reato è ora
normativamente prevista dall’art. 578 bis cod.proc.pen., che disciplina i casi e le condizioni affinché questa possa essere disposta e mantenuta.
L’art. 578-bis cod. proc. pen. oggi vigente prevede che «quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell’articolo 240bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall’articolo 322-ter cod.pen., il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato». Quanto al profilo dell’applicabilità della disposizione di cui all’art. 578 bis cod.pen. alla confisca prevista dall’art. 12 bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, norma in continuità normativazn quelle di cui all’art. 1 comma 143 della legge finanziaria 2008 – deve rilevarsi ”già questa Corte a Sezioni Unite aveva affermato, con la sentenza n. 6141/19 del 25/10/2018, Milanesi, Rv. 274627, come il riferimento dell’art. 578-bis cod. proc. pen. alle “altre disposizioni di legge” evochi «le plurime forme di confisca previste dalle leggi penali speciali», in tal modo condividendo la legittimità di una lettura ad ampio raggio, non limitata alla sola confisca “per sproporzione”. Principio ribadito nella successiva sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite Perroni che, pur chiamata a risolvere un contrasto giurisprudenziale in tema di confisca urbanistica, è giunta ad affermare che “l’art. 578-bis non si è limitato a richiamare la «confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell’art. 240-bis del codice penale» ma ha ulteriormente aggiunto, sin dalla versione originaria, il richiamo alla confisca «prevista da altre disposizioni di legge» e, successivamente, per effetto della modifica intervenuta ad opera dell’art. 1, comma 4, lett. f), legge 9 gennaio 2019, n.3, il richiamo alla confisca «prevista dall’articolo 322-ter del codice penale» (Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870 – 01). La ritenuta valenza generale comporta che debba trovare applicazione, la disposizione di cui all’art. 578 bis cod.proc.pen., anche nel caso di confisca emessa nei reati tributari. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto all’ambito temporale di operatività della disposizione normativa di cui all’art. 578 bis cod.proc.pen. la giurisprudenza di legittimità ha distinto i casi nei quali era stata disposta la confisca per equivalente da quelli nei quali era stata disposta la confisca in via diretta, affermando che mentre la confisca per equivalente, attesa l’indubbia natura sanzionatoria, non ne consente la sua applicazione in via retroattiva rispetto al momento dell’entrata in vigore della norma processuale e pertanto non può essere mantenuta, va mantenuta, viceversa, la confisca diretta del profitto del reato (Sez. 3, n. 7882 del 21/01/2022, COGNOME, Rv. 282836 – 01; Sez. 3, n. 20793 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281342 – 01).
Sul punto, a chiarire la portata applicativa dell’art. 578 bis cod.proc.pen.,
sono intervenute le Sezioni Unite che hanno definitivamente affermato che «la disposizione di cui all’art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall’art. 6, comma 4, d.lgs. 10 marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore» (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, COGNOME, Rv. 284209 – 01).
Tirando le fila del discorso, va revocata la confisca per equivalente del profitto del reato tributario commesso prima del 2019, ma in presenza di accertata responsabilità del COGNOME, va mantenuta la confisca diretta del profitto del reato, che si identifica con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell’illecito (S.U. RAGIONE_SOCIALE), stante la diversa natura di misura di sicurezza che può essere mantenuta in caso di prescrizione del reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione; revoca la statuizione relativa alla confisca per equivalente e conferma quella relativa alla confisca in via diretta.
Così deciso il 14/02/2024