Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1538 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1538 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASAMASSIMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME.
rilevato che, con due motivi di ricorso, NOME COGNOME ha dedotto: a) vizio di motivazione apparente e di omessa ed erronea valutazione della prova (primo motivo: si censura la sentenza impugnata osservando come la Corte d’appello, pur prendendo atto dell’effettiva produzione documentale fornita dal consulente della difesa e confermando l’immotivata e completa omissione di qualsivoglia valutazione della stessa compiuta dal giudice di primo grado, ne avrebbe comunque inspiegabilmente confermato le statuizioni di condanna; sarebbe insufficiente l’aver ritenuto provato l’illecito penale sulla base delle sole dichiarazioni del dirigente dell’Inps sentito in dibattimento, il cui accertamento era risultato inesatto in relazione al quantum rispetto al capo di imputazione come contestato, essendo stata infatti esclusa la punibilità per le mensilità di febbraio e marzo e quella di luglio 2016 in quanto risultata pagata dal ricorrente; vi sarebbe poi un’omessa valutazione della prova con riferimento alle motivazioni della Corte d’appello che si sarebbero soffermate solo sul bilancio di esercizio 2016, ritenendo sufficiente l’indicazione del regolare pagamento delle retribuzioni ai dipendenti per tutte le mensilità affinché si configuri il reato; diversamente, la documentazione prodotta dalla difesa avrebbe attestato l’impossibilità del ricorrente di far fronte ai pagamenti, richiamandosi a tal proposito in ricorso la giurisprudenza di questa Corte circa la rilevanza della cosiddetta crisi di liquidità; non sarebbero state valutate una serie di prove documentali, compreso l’utilizzo di mutui ipotecari oltre che la disperata richiesta di accesso al Medio credito centrale, poi rigettata, ciò che avrebbe determinato l’esclusione dell’elemento psicologico del reato); b) vizio di violazione di legge e correlato vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (secondo motivo: si censura la sentenza impugnata per aver escluso applicabilità dell’articolo 131-bis cod. pen. sulla base dell’abitualità della condotta; non si sarebbe tenuto conto, invece, di quella giurisprudenza secondo la quale il vincolo della continuazione non esclude di per sé la causa di non punibilità occorrendo compiere una valutazione complessiva del fatto); Corte di Cassazione – copia non ufficiale ritenuto che i motivi di ricorso proposti dalla difesa sono inammissibili in quanto: a) entrambi riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; b) entrambi i motivi sono comunque manifestamente infondati perché inerenti ad asserita illogicità e contraddittorietà motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato; e) il secondo motivo, inoltre, attiene al trattamento punitivo nonostante sorretto da
una motivazione sufficiente non illogica ed adeguato esame delle deduzioni difensive;
rilevato, infatti, quanto al primo motivo, che la sentenza impugnata ha fornito puntuale motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato; si legge a pag. 3, infatti, che, – con riferimento all’elemento oggettivo – l’istruttoria aveva dato piena prova della sussistenza del reato, essendo emerso sia dalla deposizione del teste qualificato che dal bilancio di esercizio 2016 non solo l’integrale ed effettivo pagamento delle retribuzioni ai dipendenti, ma anche, nel periodo in cui ebbe a manifestarsi la difficoltà finanziaria e fino alla cessazione dell’attività, il ricorrente aveva provveduto ad ottemperare agli oneri incombenti sulla società da lui rappresentata, secondo le priorità stabilite, dunque pagamento delle retribuzioni ai dipendenti, pagamento dei ratei del mutuo, poi dei fornitori delle materie prime necessarie per l’espletamento dell’attività; quanto, poi, all’elemento psicologico del reato, la sentenza impugnata da atto di quanto riferito dal teste a discarico, osservando però, con motivazione non manifestamente illogica, che le scelte imprenditoriali compiute dall’imputato rendevano evidente come la crisi finanziaria denunciata non potesse considerarsi improvvisa; con particolare riferimento al dolo normativamente richiesto, del tutto correttamente, ricorda la Corte d’appello come l’azienda aveva ridotto i profitti ma il ricorrente, anziché rimpinguare le casse della società, od optare pe runa riconversione dell’attività che contenesse i costi, aveva scientemente optato per l’ulteriore indebitamento facendo ricorso al credito bancario per l’importo di 300.000 euro; di fronte, poi, all’insuccesso di tale scelta, che non aveva condotto ai risultati sperati, pur provvedendo a garantire gli stipendi ai dipendenti, non aveva provveduto al doveroso accantonamento per i debiti previdenziali, in questo modo cercando di attuare un risparmio di spesa che consentisse di far fronte agli altri oneri incombenti, quali il mutuo ed il pagamento dei fornitori; dunque, del tutto correttamente, sottolinea la Corte territoriale come si sia al cospetto di una scelta consapevole dimostrativa del dolo generico normativamente richiesto; che, pertanto, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente appaiono del tutto prive di pregio, in quanto tradiscono il “dissenso” sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dal giudice di appello, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionali con cui, in realtà, si propongono doglianze non suscettibili di sindacato in sede di legittimità; ed invero, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso Corte di Cassazione – copia non ufficiale
comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Rv. 215745; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428 – 01); e ciò è quanto è avvenuto nel caso di specie;
ritenuto, infine, quanto al secondo motivo, che parimenti i giudici di appello alla pag. 4 della sentenza impugnata evidenziano, del tutto correttamente, come a seguito della nuova previsione normativa che ha introdotto la soglia di punibilità con riferimento all’intera annualità, la condotta dovesse essere considerata in maniera unitaria; in ragione di quanto sopra, l’importo non versato, pari ad oltre 17.000 euro per come rettificato, è stato escluso potesse ritenersi obiettivamente di tenue offensività; si tratta, all’evidenza, di motivazione che non merita censura, essendosi, del resto, evidenziato da questa Corte che in tema di omesso versamento dei contributi previdenziali, la minima offensività della condotta, rilevante ai fini del riconoscimento della particolare tenuità del fatto, non può essere desunta sulla base di una valutazione comparativa tra l’entità dell’omesso versamento e la capacità economica dell’istituto previdenziale, in quanto la tutela prevista dal legislatore non ha come oggetto il patrimonio dello Stato, ma l’interesse pubblico all’osservanza dell’obbligo del datore di lavoro di versare i contributi dovuti destinati a finanziare le prestazioni a favore dei lavoratori (Sez. 3, n. 13107 del 22/01/2020, Gnani, Rv. 279093 – 02);
ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle 1:mmende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1’11/12/2025