Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 4420 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 4420 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Sassari il 21-03-1983, avverso la sentenza del 28-11-2023 della Corte di appello di Cagliari, Sezion distaccata di Sassari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale do NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenz impugnata, con restituzione degli atti alla Corte territoriale; lette le conclusioni trasmesse dall’avvocato NOME COGNOME difensore di fiducia ricorrente, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28 novembre 2023, la Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, confermava la decisione del Tribunale di Sassari 14 ottobre 2022, con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena d 10 mesi di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 2, c 1 bis, del decreto legge n. 463 del 1983, convertito dalla legge n. 638 del 1983, lui contestato perché, nella qualità di legale rappresentate della ditta RAGIONE_SOCIALE, ometteva il versamento delle ritenute previdenziali e assisten operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti nel periodo compreso dicembre 2013 al giugno 2014, per l’importo complessivo di 60.032 euro.
Avverso la sentenza della Corte di appello sarda, COGNOME tramite il s difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando sette moti
Con il primo, è stata eccepita l’inosservanza dell’art. 23 bis, comma 2, del decreto legge n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, rilevand che alla difesa dell’imputato non sono state trasmesse le conclusioni scritt Procuratore generale per l’udienza del 28 novembre 2023, con conseguente preclusione di un partecipazione attiva della difesa all’udienza cartolare, t vero che l’appellante ha concluso dando atto che non sono pervenute nei termin di legge le conclusioni scritte del Procuratore generale, della cui esistenza la ha preso atto solo con la lettura della sentenza impugnata, nella cui motivazi peraltro le predette conclusioni sono state richiamate e condivise.
Con il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo, esposti congiuntamen la difesa censura la formulazione del giudizio di colpevolezza dell’imputa evidenziando che non poteva ritenersi sussistente l’elemento oggettivo del rea non essendo stato svolto alcun accertamento in ordine alla effetti corresponsione o meno delle retribuzioni, presupposto del reato, non essendos altresì considerato che l’impresa dell’imputato è fallita poco tempo dop omissioni contestate (cfr. sentenza dichiarativa del fallimento del 9 luglio 20 ciò a ulteriore riprova dell’esistenza di una situazione di irreversibile di economica della ditta, che impediva di far fronte alle obbligazioni contratte compresa la corresponsione degli stipendi ai dipendenti: in tal senso, si censur decisione del giudice di appello di non esercitare il potere-dovere di integraz probatoria, che avrebbe consentito di colmare la lacuna istruttoria circa l’eff pagamento delle retribuzioni relative al periodo dicembre 2013-giugno 2014, mediante l’acquisizione dello stato passivo e delle domande di insinuazione fallimento della società RAGIONE_SOCIALE
Con il sesto e il settimo motivo, anch’essi esposti congiuntamente, ci si du dell’applicazione della contestata recidiva reiterata e infraquinquenn
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osservandosi che le sentenze di condanna per i precedenti reati a tal considerati non avevano applicato la recidiva semplice o aggravata all’imputat fermo restando che tali condanne non sono divenute definitive prima dell commissione del fatto in relazione al quale è stata ritenuta la recidiva, aggiungendosi che, in ogni caso, i giudici di merito si sono limitati a una verifica del casellario giudiziale, senza fornire adeguata motivazione circ ricorrenza di una perdurante inclinazione a delinquere da parte dell’imputato.
2.1. Con memoria del 19 settembre 2024, il difensore del ricorrente ha insistito nell’accoglimento del ricorso, associandosi alle conclusioni del Procura generale e segnalando altresì l’intervenuta prescrizione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Iniziando dal primo motivo, occorre osservare che dall’esame del fascicolo processuale, consentito dal tenore dell’eccezione sollevata, emerge che, in v dell’udienza del giudizio di appello, fissata il 28 novembre 2023, sono s notificate al difensore di fiducia dell’imputato, il 13 novembre 2023 alle ore 1 le conclusioni scritte del Procuratore generale, con messaggio inviato all’indir di posta avv.EMAIL, messaggio ritualmente consegnato. Ne consegue che la doglianza difensiva appare manifestamente infondata, perché
fondata su un presupposto palesemente smentito dalle evidenze processuali.
Venendo al secondo, al terzo, al quarto e al quinto motivo, suscettibili trattazione unitaria perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, deve osserv che la conferma del giudizio di colpevolezza non presenta alcun vizio di legittimi Ed invero la Corte territoriale, in ordine all’asserita carenza probatoria risp pagamento delle retribuzioni ai dipendenti dell’impresa dell’imputato, ha riten provato il presupposto fattuale del reato, ovvero la corresponsione degli stipe ai lavoratori della sua ditta, valorizzando la documentazione aziendale “DM110” proveniente dal datore di lavoro e da questi trasmessa all’ente previdenziale.
Tale impostazione deve ritenersi corretta, dovendosi al riguardo richiamare l’orm prevalente orientamento di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 3, n. 42715 del 28/06/2016, Rv. 267781), secondo cui, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro, i modelli D formati secondo il sistema informatico RAGIONE_SOCIALE, possono essere valutati come piena prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni, trattando dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell’I.N.P.S., s formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individua dalla denuncia aziendale fornite dallo stesso contribuente.
Peraltro, nel caso di specie, la difesa non ha fornito elementi concreti ido smentire la valenza probatoria dei modelli DM10, ferma restando l’inverosimiglianza dell’ipotesi secondo cui i dipendenti abbiano continuat lavorare per sei mesi, senza mai ricevere e pretendere alcun emolumento.
2.1. Parimenti legittimo risulta il mancato accoglimento delle censure rifer all’asserita inesigibilità del versamento dei contributi previdenziali omessi.
In proposito, circa la rilevanza della crisi di liquidità dell’imprenditore te pagamento degli oneri previdenziali e delle obbligazioni tributarie, deve richiama la consolidata affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 20266 dell’08/04/20 Rv. 259190, Sez. 3, n. 8352 del 24/6/2014, Rv. 263128, Sez. 3, n. 5467 de 05/12/2013, Rv. 258055 e Sez. 3, n. 20725 del 27/3/2018, non mass.), secondo cui l’imputato può invocare la assoluta impossibilità di adempiere il debito erar quale causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione che provved ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputa a lui medesimo della crisi economica che ha investito l’azienda, sia l’aspetto d impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure da valutarsi in concreto, occorrendo cioè la prova che non sia stato altrim possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in esser tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, d a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, q somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per ca indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili.
Orbene, le due sentenze di merito, sia pur molto sinteticamente, si sono poste sintonia con tali coordinate interpretative, avendo escluso la fondatezza d deduzioni difensive circa lo stato di dissesto dell’impresa in ragione della genericità, non potendosi sottacere che sono effettivamente rimaste indimostrat non solo l’entità, le cause e l’epoca di insorgenza della crisi di liquidità, ma la sua non imputabilità a Marrosu e l’impossibilità da parte di quest’ultim fronteggiarla tramite il ricorso a tutte le possibili iniziative idonee in tal sen questi su cui anche l’odierno ricorso non contiene adeguate specificazioni, n apparendo dirimente il mero richiamo alla sentenza di fallimento dell’impresa.
Ne consegue che, sia rispetto alla componente oggettiva, sia per quanto riguard il versante soggettivo, il giudizio sulla sussistenza del reato ascritto al ri appare immune da censure, in quanto scaturito da argomentazioni non illogiche.
Di qui l’infondatezza manifesta delle censure difensive in punto di responsabili
Alla medesima conclusione deve pervenirsi rispetto al sesto e al setti motivo, aventi ad oggetto, sotto profili sovrapponibili, la mancata esclusione d contestata recidiva reiterata e infraquinquennale.
In proposito, deve premettersi che, come più volte chiarito da questa Corte (c Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419), ai fini della rilevazione d recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un’accentuata pericolosità soci del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell’esistenza precedenti penali per delitto a carico dell’imputato, la valutazione del giudic può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in questi risultano consumati, essendo egli tenuto a esaminare in concreto, in ba ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatt procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregress condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che a influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice.
Nel caso di specie, tale valutazione risulta adeguatamente compiuta dalla Cort territoriale, essendo stati valorizzati nella sentenza impugnata i diversi prec penali annoverati nel certificato del casellario giudiziale dell’imputato, uno dei peraltro anche specifico, ovvero la sentenza di patteggiamento del G.I.P. di Sass del 16 gennaio 2014, irrevocabile il 27 marzo 2014 avente ad oggetto il reato omesso versamento delle ritenute previdenziali, riferito a un periodo di tre a dal 2008 al 2011, per cui è stato evidenziato che l’analoga condotta criminosa cui si è proceduto, relativa al periodo compreso tra il dicembre 2013 e il giu 2014, costituisce espressione di una qualificata capacità a delinquere, e c prescindere dalla mancata contestazione formale della recidiva (anche) specifica
Quanto alle obiezioni difensive circa l’inapplicabilità della recidiva reiterata p avere le precedenti condanne applicato a loro volta la recidiva, occorre richiam l’affermazione delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, in te di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della r applicazione, è sufficiente che, al momento della consumazione del reato l’imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedenteme commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifi ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazion di recidiva semplice (cfr. sentenza SS.UU. n. 32318 del 30/03/2023, Rv. 284878).
3.1. Avuto riguardo alla legittima applicazione della recidiva reitera infraquinquennale, deve escludersi che il reato de quo, commesso dal 16 gennaio 2014 e fino al 16 luglio 2014, si sia prescritto prima della sentenza impugn emessa il 28 novembre 2023, posto che il relativo termine, alla luce del combina disposto di cui agli art. 99, 157 e 161 cod. pen., si computa in 10 anni, pe anche tenuto conto della sospensione di tre mesi previsto dall’art. 2, commi 1 bis e 1 quater, del decreto legge n. 463 del 1983, convertito dalla legge n. 638 de 1983, la prescrizione massima è maturata solo a partire dal 16 aprile 2024.
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3.2. Né assume rilievo la circostanza che la prescrizione sia intervenuta epoca successiva alla emissione della sentenza impugnata, essendo la declaratori di estinzione del reato comunque impedita dal rilievo della manifesta infondatezz delle doglianze sollevate, non consentendo l’inammissibilità originaria dei rico per cassazione la valida instaurazione dell’ulteriore fase di impugnazione (cfr termini, ex multis, Sez. 7, ord. n. 6935 del 17/04/2015, Rv. 266172).
Ne consegue che il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME deve esser dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato prese senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, dispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10.10.2024