Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9272 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9272 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile COGNOME NOME nata a MONDOVU il 25/05/1968 nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME NOME nata a MONDOVI il 22/08/1968
avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE di APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa in data 25 gennaio 2024 la Corte d’Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza emessa il 20 gennaio 2023 dal Tribunale di Savona e appellata dall’imputata NOME COGNOME assolveva l’imputata dal reato di furto pluriaggravato contestato al capo 1) dell’imputazione per non aver commesso il fatto e riduceva la pena inflitta.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la parte civile COGNOME COGNOME per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando due motivi di doglianza.
Con il primo motivo deduceva inosservanza o erronea applicazione di norme penali stabilite a pena di nullità, e in particolare dell’art. 598 bis cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale celebrato il giudizio di appello con trattazione orale, senza che il relativo provvedimento che aveva disposto tale modalità fosse stato comunicato alla parte civile.
Rassegnava che in realtà il processo era stato celebrato con trattazione orale per mero errore, considerato che non era stata proposta alcuna istanza di trattazione orale da parte del difensore dell’appellante, il quale aveva partecipato all’udienza a seguito di un contatto telefonico.
Deduceva che la mancata comunicazione al difensore della parte civile del provvedimento con il quale era stata fissata l’udienza per la trattazione orale aveva determinato una nullità di ordine generale ex art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., trattandosi di inosservanza di disposizione concernente l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato e delle altre parti in giudizio.
Con il secondo motivo deduceva inosservanza o erronea applicazione della legge penale e in particolare dell’art. 541, comma 1, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione per avere la Corte d’Appello omesso di statuire in merito alle spese processuali sostenute dalla parte civile.
Evidenziava in proposito che con memoria trasmessa via PEC in data 26 luglio 2023 la parte civile aveva rassegnato le proprie conclusioni e nel contempo aveva richiesto il pagamento delle spese processuali sostenute per il primo e per il secondo grado di giudizio.
In data 18 novembre 2024 la parte civile depositava una memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è fondato, rimanendo assorbito il secondo.
Dagli atti trasmessi a questa Corte, al cui esame diretto il Collegio può accedere in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta nessun atto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato al difensore di fiducia nominato dalla parte civile COGNOME COGNOME; risulta, peraltro, dal verbale dell’udienza del 25 gennaio
2024, che la medesima parte civile, assistita dal difensore di fiducia Avv. NOME COGNOME è stata indicata come “non comparsa”.
L’omesso avviso al difensore di fiducia della parte civile della data fissata per la celebrazione del giudizio di appello determina una nullità di ordine generale intermedio, ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. (cfr., per una ipotesi di omesso avviso al difensore di fiducia dell’imputato della data fissata per la celebrazione del giudizio di appello, Sez. 5, n. 11756 del 14/02/2020, COGNOME, Rv. 279037 01; v., nello stesso senso, Sez. 3, n. 11170 del 15/12/2023, COGNOME, Rv. 286046 – 01), che prescrive a pena di nullità l’osservanza, tra l’altro, delle disposizioni concernenti l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza della parte civile.
Per le ragioni esposte la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente in grado di appello, al quale deve essere rimessa anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.
Così deciso in Roma il 10/12/2024
Il Consigliere estensore
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