Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45366 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45366 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Torre del Greco il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza della Corte di assise di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 20/03/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe la Corte di assise di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione e decidendo sulla istanza avanzata dalla locale Procura generale della Repubblica, ha applicato ad NOME COGNOME la sanzione dell’isolamento diurno nella misura di mesi dodici, in quarr:o destinatario di provvedimento di cumulo con il quale era stata ordinata nei suoi confronti l’esecuzione della pena dell’ergastolo, con isolamento diurno da determinarsi ad opera del giudice dell’esecuzione.
La Corte distrettuale ha ritenuto di fissare la durata dell’isolamento in mesi dodici tenuto conto dell’entità della pena di anni tredici di reclusione inflitta a COGNOME con la sentenza della Corte di appello di Firenze del 9 aprile 2019, superiore al limite (anni cinque di reclusione) oltre il quale può essere disposto l’isolamento diurno.
Avverso la predetta ordinanza NOME AVV_NOTAIO, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. peri., insistendo l’annullamento della stessa.
2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. c) , cod. proc. pen., la violazione degli art.178, comma 1, lett. c) e 179 del codice di rito per avere la Corte di assise di appello deliberato senza che della fissazione dell’udienza in camera di consiglio fosse stato dato avviso all’AVV_NOTAIO; inoltre, osserva che la circostanza che l’altro difensore di fiducia (ritualmente avvisato) non fosse comparso e fosse stato sostituito da un difensore di fiducia non assumeva alcuna rilevanza stante l’omesso avviso di cui sopra.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen. il vizio di contraddittorietà della motivazione avendo il giudice dell’esecuzione fatto riferimento (tra i titoli ricompresi nel provvedimento di cumulo) ad una condanna per omicidio con l’aggravante del metodo mafioso in realtà non sussistente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Con riferimento al primo motivo deve ricordarsi che , nel procedimento camerale, l’omesso avviso di fissazione dell’udienza ad uno di due difensori di fiducia dell’interessato integra una nullità a regime intermedio che, ove non eccepita in udienza dal difensore presente, è sanata, ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, Sentenza n.11232 del 18/02/2020, Rv. 278815 – 01. Fattispecie in tema di procedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza).
Nel caso in esame, come risulta dal testo del provvedimento impugnato, il difensore di ufficio presente in udienza (e nominato stante la mancata comparizione dell’altro difensore di fiducia ritualmente avvisato) nulla aveva dedotto rispetto alla omessa notifica all’AVV_NOTAIO che, pertanto, deve ritenersi sanata, essendosi il difensore di ufficio rimesso alla decisione della Corte territoriale.
Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, considerato che il giudice dell’esecuzione ha fondato la durata dell’isolamento richiamando l’entità della condanna inflitta ad NOME COGNOME dalla Corte di appello di Firenze e non già l’aggravante del metodo mafioso, di talché il lamentato vizio di motivazione non sussiste.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.N11.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2023.