Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15060 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15060 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 03/04/2025
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
Ercole COGNOME
-Presidente-
Sent. Sez. 444/25
NOME
– Relatrice-
C.C. 03/04/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 5368/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Catanzaro il 21/08/1996
avverso l’ordinanza del 03/12/2024 del Tribunale di Catanzaro
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocato NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E’ impugnata l’ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che, esclusi i gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui all’art. 416bi s cod. pen., ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata a NOME COGNOME classe 1996, con ordinanza del 24 ottobre 2024, in relazione ai reati di cui agli artt. 74, d.P.R. n. 309/1990 (capo 2); art. 629 e 513bis cod. Pen. (ascritti ai capi 9 e 10) e art. 73, d.P.R. n. 309 cit., reati aggravati ai sensi dell’art. 416 bis .
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Firmato Da: NOME Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 130dc652cca10386 – Firmato Da: NOME Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33d661fd7d765165
Firmato Da: NOME COGNOME Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6351fddeeb285be7
1 cod. pen., per essersi avvalso del metodo mafioso (quelli di cui ai capi 9) e 10) nonché, tutti, dalla finalità agevolatrice.
2.Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, NOME COGNOME denuncia:
1.violazione di legge (art. 178, comma 1, let. C) cod. proc. pen.) integrante una nullità assoluta, per omesso avviso della data fissata per la discussione del proposto riesame, al secondo difensore dell’indagato, avvocato NOME COGNOME nominato fin dal 14 novembre 2024, in data antecedente alla proposizione del riesame. L’eccezione, proposta in udienza dall’avvocato NOME COGNOME è stata disattesa con argomentazioni incongrue dal Tribunale secondo il quale era l’indagato, detenuto, a dover dare avviso al difensore di fiducia;
2.erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti oggetto di contestazioni al capo 2), in carenza di elementi probatori in grado di coinvolgere il ricorrente nelle coltivazioni oggetto di sequestro ovvero nel monitoraggio di attività dirette alla realizzazione e alla gestione delle coltivazioni stesse;
2.3 mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di estorsione e del reato di cui all’art. 513 bis cod. pen.; La motivazione sul punto è apparente e carente non essendo stato dimostrato la sussistenza del danno ingiusto che costituisce elemento essenziale della fattispecie incriminatrice. Il coinvolgimento dell’indagato è stato ricostruito sulla base del contributo causale del concorrente morale, tuttavia tale prospettazione non esime il giudice di merito dall’obbligo di motivare la prova della esistenza di una reale partecipazione alla fase ideativa e preparatoria del reato e di indicare le forme attraverso le quali essa si è manifestata. Oltretutto è necessario l’accertamento della conoscenza anche unilaterale della condotta altrui da parte del concorrente;
2.4 cumulativi vizi di motivazione con riferimento al coinvolgimento dell’indagato nei reati di spaccio di cui ai capi 72) e 105). La motivazione è del tutto apparente sia sul piano della identificazione del ricorrente sia sul piano del contributo materiale alla commissione dei reati.
4.erronea applicazione della legge penale con riferimento all’aggravante di cui all’art. 416bis . 1 cod. pen. che implica un accertamento rigoroso in sede di formazione della prova della condotta agevolatrice e della prova che il reato sia stato commesso al fine di favorire l’attività dell’associazione. La motivazione sul
punto è del tutto assertiva indicando genericamente un accrescimento il potere della cosca, sia con riferimento al metodo (in relazione ai reati di cui ai capi 9) e 10), sia della finalità, come contestata in relazione agli ulteriori reati;
2.5. ulteriore vizio di motivazione connota la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari che sono state in ricostruite sulla base della possibilità di reiterazione condotte di condotte illecite omettendo tuttavia di accertare la sussistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati non meramente ipotetiche astratte ma probabili nel loro prossimo verificarsi. Per ritenere attuale il pericolo concreto di reiterazione del reato non è più sufficiente ipotizzare che la persona, presentandosene l’occasione sicuramente o con elevato grado di probabilità continuerà a delinquere o commettere altri gravi reati, ma è necessario ipotizzare anche la certezza o l’elevata probabilità che l’occasione del delitto si verificherà anche sotto questo profilo l’ordinanza impugnata e merita annullamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato con riferimento alla dedotta nullità dell’udienza del 3 dicembre 2024 tenuta dal Tribunale del riesame di Catanzaro.
Il difensore dell’indagato, anche quando non abbia proposto la richiesta di riesame, ha diritto all’avviso dell’udienza fissata dinanzi al Tribunale del riesame (Sez. U, n. 33540 del 27/06/2001, COGNOME, Rv. 219229) e l’omesso avviso integra una nullità generale ai sensi dell’art. 178, lett. c) cod. proc. pen. a regime intermedio.
E’ pacifico, infatti, che tale error in procedendo non integra una nullità assoluta (rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento), che ricorre in presenza di un vizio che osta alla costituzione del rapporto processuale derivante dall’omessa citazione dell’imputato o dall’assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza che, come noto, è facoltativa all’udienza di riesame (Sez. 1, n. 46982 del 06/11/2013, Serpa, Rv. 258208).
2.1. Nel caso in esame risulta accertato, alla stregua della ricostruzione riportata nell’ordinanza impugnata, che non era stato citato per l’udienza del 3 dicembre 2024 l’avvocato NOME COGNOME nominato dall’indagato con dichiarazione resa il 14 novembre 2024 al direttore della casa circondariale di appartenenza (ai sensi dell’art. 123 cod. proc. pen.).
La nomina era intervenuta prima della richiesta di riesame, sottoscritta dal solo avvocato NOME COGNOME e depositata il 22 novembre 2024.
A seguito della rinuncia di uno dei difensori (l’avvocato NOME COGNOME COGNOME, al momento della emissione del decreto di fissazione dell’udienza, l’avvocato NOME COGNOME era il secondo difensore dell’indagato.
Risulta altresì, che all’udienza del 3 dicembre 2024, tenutasi alla presenza dell’indagato, collegato in videoconferenza, l’avvocato NOME COGNOME aveva eccepito l’omesso avviso al codifensore avvocato NOME COGNOME eccezione che veniva respinta dal Tribunale.
Nell’ordinanza impugnata, premessi i connotati del procedimento camerale di riesame (avente natura d’urgenza e ristretti termini procedurali) e l’obbligo di collaborazione al regolare corso del procedimento ravvisabile in capo alle parti, si afferma che l’indagato, ricevuta la notifica dell’avviso di cui all’art. 309, comma 8 cod. proc. pen., dal quale emergeva che analogo avviso era stato dato all’avvocato NOME COGNOME e al codifensore avvocata NOME COGNOMEche parimenti aveva rinunciato al mandato difensivo), non si era tempestivamente attivato per portare il nuovo difensore a conoscenza della data fissata per la discussione della richiesta di riesame proposta dal codifensore. Il Tribunale ha ritenuto, pertanto, che la nullità derivata dall’omesso avviso al difensore di fiducia non era deducibile, a norma dell’art. 182, comma 1, cod. proc. pen perché dovuta anche al comportamento negligente della parte interessata.
2.2. Ritiene il Collegio che i principi richiamati dal Tribunale a sostegno delle proprie conclusioni (Sez. 3, n. 44075 del 10/07/2014, Fe’, Rv. 260611 e Sez. 5, n. 30573 del 19/03/2009, COGNOME, Rv. 244474), sono affatto pertinenti, perché nel caso in esame, la causa dell’omessa notifica al difensore di fiducia non può ricondursi al negligente comportamento dell’indagato.
Il vizio a monte, che ha dato causa all’omessa notifica dell’avviso al codifensore avvocato COGNOME è costituito dalla violazione della sequenza nomina del difensore/emissione del decreto di fissazione dell’udienza poiché l’omissione è certamente derivata dalla mancata trasmissione della nomina al Tribunale del Riesame (nomina, peraltro, avvenuta prima della proposizione della richiesta di riesame, e, pertanto, trasmessa solo al Pubblico Ministero e al giudice per le indagini preliminari che aveva disposto la misura), ma non riconducibile all’indagato che aveva tempestivamente effettuato la nomina dell’avvocato COGNOME In tempo utile, rispetto alla notifica dell’avviso di udienza del 3 dicembre 2024, il Tribunale aveva, inoltre, ricevuto (il 26 e 28 novembre 2024) la rinuncia degli altri difensori dell’indagato (prima quella dell’avvocato COGNOME e poi quella dell’avvocata COGNOME).
La ricostruzione ermeneutica compiuta dal Tribunale, ha configurato, in capo all’indagato, che è soggetto che non ha, o potrebbe solo accidentalmente avere,
conoscenze tecnico-processuali idonee ad apprezzare una violazione della legge processuale, la sussistenza di un onere informativo (quello di portare a conoscenza del difensore tempestivamente nominato la data di udienza), onere che non discende da alcuna norma processuale e neppure dal dovere di generale collaborazione, tanto più che, al contrario, il mancato avviso ad uno dei difensori di fiducia integra una nullità che è nell’interesse dell’indagato dedurre o meno con una scelta rimessa alla ‘parte’, ovvero al difensore che sia presente all’udienza.
Il limite soggettivo delle deducibilità della nullità a regime intermedio da parte di chi vi abbia dato o concorso a darvi causa, previsto dall’art. 182, comma 1, cod. proc. pen., che risponde ad un canone di responsabilità individuale, può ravvisarsi in relazione ad una concreta dinamica che determini una situazione di confusione processuale – e che potrebbe anche derivare dalla successione di nomine e revoche dei difensori nell’imminenza della trattazione dell’udienza del riesame già fissata, quali quelle esaminate nelle sentenze richiamate dall’ordinanza impugnata-, ma non può, altresì, risolversi nella creazione di un obbligo informativo a carico dell’indagato, secondo lo schema al quale il Tribunale ha fatto ricorso.
2.3. La giurisprudenza di legittimità che direttamente ha affrontato la questione della deducibilità e della sanatoria della nullità derivante dall’omesso avviso di udienza ad uno solo dei difensori, ha ribadito la natura di nullità a regime intermedio, nullità che è sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione a opera dell’altro difensore comparso (Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009, Aprea, Rv. 244187), a prescindere dalla presenza o meno dell’indagato.
Tale sentenza ha precisato che la “nozione di parte” di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. pen. è rappresentata dal soggetto necessario a costituirla per il compimento di ciascun atto del processo: all’udienza camerale, legittimamente, l’eccezione viene sollevata dal difensore di fiducia presente.
Risulta, pertanto, infondato anche il rilievo del Sostituto Procuratore generale che, nel corso dell’odierna udienza, premessa la corretta notifica all’indagato e al difensore di fiducia dell’avviso dell’udienza camerale, ha richiamato un precedente (Sez. 5, n. 22552 del 12/04/2024, Dotto, n. mass.) in cui si fa rilevare che l’omessa notifica al codifensore possa ritenersi sanata poiché non può mancare una reciproca comunicazione tra i difensori, costituente un aspetto tipico e istituzionale della cooperazione nell’esercizio della difesa.
Si tratta, infatti, di un riferimento non pertinente al caso in esame perché riferito, nella sentenza da ultimo richiamata, alla ragionevolezza del termine per la deduzione della nullità a regime intermedio derivante dall’omessa notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale di appello ad uno dei due difensori
dell’imputato, termine coincidente con la deliberazione della sentenza nello stesso grado.
3.La fondatezza del primo motivo di ricorso, nel quale restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso che concernono la sussistenza dei reati e del contributo dell’indagato, comporta l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, al quale, tuttavia, non segue la perdita di efficacia della misura cautelare, giacché tale effetto si verifica solo quando il provvedimento del tribunale del riesame non intervenga nel termine stabilito, e non anche allorché, emesso tempestivamente, sia per qualche ragione annullabile. (Sez. 4, n. 29954 del 14/10/2020, Zheng, Rv. 279715). Seguono, a cura della cancelleria, gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, C.P.P. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 3 aprile 2025
La Consigliera relatrice NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME