Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2701 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2701 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Roma il 16/01/1972
avverso la sentenza del 02/02/2024 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Velletri del 21 maggio 2021, che all’esito di giudizio abbreviato aveva condannato NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 alla pena ritenuta di giustizia.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. per omesso avviso al difensore di fiducia del decreto di citazione in grado di appello.
A seguito di cancellazione dall’albo del difensore di fiducia dell’imputato, la Corte di appello ha nominato il 16 ottobre 2023 un difensore di ufficio per il giudizio che si è svolto in forma cartolare.
Peraltro, risulta dagli atti che l’imputato, già in precedenza (ovvero il 12 gennaio 2023) e ancor prima dell’emissione del decreto di citazione per l’appello, aveva effettuato una nuova nomina difensiva. Questo nuovo difensore non è stato notiziato della celebrazione del giudizio con conseguente svolgimento dello stesso senza trattazione orale e senza il deposito di conclusioni scritte o memorie di replica nell’interesse dell’imputato.
L’omessa citazione del difensore ha determinato una nullità insanabile.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
Anche la difesa del ricorrente ha presentato conclusioni scritte, anche di replica alle richieste del Procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Risulta dalle allegazioni difensive e dall’esame degli atti che la nomina fiduciaria è stata effettuata prima del decreto con il quale era stato dato avviso dell’udienza.
Pertanto, era dovuto l’avviso al difensore fiduciario, che rivestiva tale qualità nel momento in cui l’atto era stato disposto dall’ufficio giudiziario (Sez. U, n. 8 del 06/07/1990, COGNOME, Rv. 185438; Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010, COGNOME, Rv. 246909; Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015. COGNOME, Rv. 263600).
Diversamente la Corte di appello ha proceduto alla nomina di un difensore di ufficio e poi ha notiziato soltanto quest’ultimo della celebrazione dell’udienza.
Va rammentato che l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1 cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, NOME, Rv. 263598).
La sentenza deve essere, dunque, annullata senza rinvio con trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per l’ulteriore corso. Così deciso il 10/ GLYPH 2024.