Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37079 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37079 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Noia (NA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 26.6.2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa in data 26.6.2023, la Corte d’Appello di Napoli confermava la sentenza, emessa in data 20.6.2017 dal Tribunale di Noia, di condanna di COGNOME NOME alla pena di un anno e otto mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 75 D.Lgs. n. 159 del 2011 e 495 cod. pen. (accertati il 3.9.2016, con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale).
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, articolando un unico motivo, con il quale ha dedotto, ai sensi
dell’art. 606, lett. c), cod. proc. pen., la erronea applicazione degli artt. 178 comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen.
Il ricorso premette che, nel processo di primo grado, l’imputato era assistito da un difensore di ufficio, il quale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Noia del 26.6.2017. Successivamente, è stato depositato in data 12.7.2018, nella cancellaria della Corte d’Appello di Napoli, atto di nomina del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, con istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato: tanto è vero che la Corte d’Appello di Napoli ha poi ammesso l’imputato al patrocinio a spese dello Stato, dando atto che il suo difensore di fiducia fosse appunto l’AVV_NOTAIO.
Sennonché, il decreto di citazione per il giudizio d’appello è stato in seguito notificato, non al difensore di fiducia di COGNOME, bensì al difensore di ufficio AVV_NOTAIO, ancora indicato come difensore dell’imputato nel verbale dell’udienza del 26.6.2023 (allegato al ricorso), nella quale la Corte d’Appello di Napoli ha provveduto senza la partecipazione delle parti.
Con requisitoria scritta del 6.5.2024, l’AVV_NOTAIO generale ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in quanto l’omesso avviso al difensore di fiducia nominato integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen.; peraltro, nel caso di specie c’è stata trattazione solo cartolare del giudizio d’appello, sicché la nullità assoluta non può degradare a nullità di ordine generale ex art. 180 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso è fondato.
Dalla consultazione degli atti, consentita in ragione della natura dell’eccezione, risulta che effettivamente nel fascicolo dell’appello sia contenuta la nomina dell’AVV_NOTAIO del foro di Noia a difensore di fiducia dell’imputato, con “revoca di ogni altra nomina presente agli atti”. La nomina reca la data del 12.7.2018, ma, per vero, è priva della data di deposito nella cancelleria: in ogni caso, era da ritenersi nota alla Corte d’Appello di Napoli quantomeno dal 10.3.2021, che è la data del decreto di ammissione di COGNOME al patrocinio a spese dello Stato, nel quale l’autorità giudiziaria procedente indica espressamente l’AVV_NOTAIO come difensore di fiducia nominato dall’imputato.
Risulta, altresì, che in data 2.5.2023 la Corte d’Appello di Napoli abbia emesso il decreto di citazione a giudizio, indicando come difensore dell’imputato l’AVV_NOTAIO, la quale anche nel verbale dell’udienza del 26.6.2023, celebrata in assenza delle parti in quanto a trattazione scritta, è
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individuata quale difensore di COGNOME. Si tratta, peraltro, dello stesso avvocato che in data 20.6.2023 ha presentato alla Corte d’Appello conclusioni scritte.
Così verificata la conformità al vero delle circostanze di fatto rappresentate nel ricorso, si può affermare, dunque, che nel caso di specie il difensore di fiducia dell’imputato non sia mai stato avvisato dell’udienza, benché nominato in data anteriore alla sua fissazione: l’avviso, infatti, è stato notificato al difensor d’ufficio.
Le Sezioni Unite hanno già avuto occasione di puntualizzare che “l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, quando di esso è obbligatoria la presenza, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen.” (Sez. U, n. 24630 del 26/3/2015, Maritan, Rv. 263598 – 01).
Tale principio di diritto deve essere solo calibrato rispetto alla peculiare ipotesi prevista dall’art. 23-bis, comma 1, DL n. 137 del 2020, ancora vigente al momento della fissazione del giudizio d’appello in questione per effetto di plurime proroghe della disciplina emergenziale, il quale prevedeva che «…fuori dai casi di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l’intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l’imputato manifesti la volontà di comparire». Richiesta che, ai sensi del successivo comma 4, doveva essere presentata dal pubblico ministero o dal difensore dell’imputato entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza.
Peraltro, si tratta di disposizioni poi sostanzialmente confermate dal D.Lgs. n. 150 del 2022, in base al quale il rito cartolare non partecipato nel giudizio di appello è divenuto la regola.
Ora, le ipotesi di nullità prefigurate nell’art. 178, comma 1, lett. c), cod proc. pen., cui l’art. 179 cod. proc. pen. ascrive il carattere di assolutezza, riguardano (oltre che quelle concernenti l’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale e quelle derivanti dalla omessa citazione dell’imputato) l’assenza del difensore dell’imputato nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza.
In questo caso, l’avviso omesso riguarda la fissazione di una udienza in camera di consiglio, nella quale la partecipazione del difensore dell’imputato può divenire obbligatoria proprio ove sia formulata, a seguito di rituale e tempestivo avviso, la richiesta di trattazione orale, nell’esercizio di quello che è stato definit “un autonomo e insindacabile diritto potestativo di ciascuna parte processuale” (Sez. 6, n. 16080 del 20/3/2024, Rv. 286336 – 01, in relazione al diverso caso
in cui, pur avendo il difensore depositato richiesta di discussione orale, si e proceduto alla celebrazione dell’udienza con trattazione scritta).
E, peraltro, il comma 6 dell’art. 23-bis DL n. 137 del 2020 prevedeva che la parte privata potesse presentare la richiesta di trattazione orale esclusiva a mezzo della difesa tecnica, con la conseguenza che anche nell’applicazion pratica si era posto il dubbio che la richiesta eventualmente presen dall’imputato regolarmente avvisato potesse essere considerata inammissibile.
Questo vuoi dire che, sebbene l’avviso omesso riguardasse formalmente una udienza nella quale non era (ancora) obbligatoria la presenza fisica del difens ciò nondimeno la forma di celebrazione dell’udienza stessa – partecipata oppure no – era rimessa alla scelta delle parti, rispetto alla quale cos adempimento propedeutico appunto la comunicazione della sua fissazione, tra gli altri, al difensore dell’imputato.
Di conseguenza, deve ritenersi che quella conseguente all’omesso avviso al difensore di fiducia dell’udienza in camera di consiglio per il giudizio d’appell una nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen., giacché ha determinat difetto del contraddittorio su cui si fonda il giudizio d’appello e un irrep vulnus circa l’esercizio della facoltà attribuita alla parte di richiedere e termine perentorio la trattazione orale del processo con la partecipazi obbligatoria del difensore all’udienza.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio ad altr sezione della Corte di Appello di Napoli per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’Appello di Napoli.
Così deciso il 31.5.2024