Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 19979 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 19979 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in GEORGIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/09/2023 del TRIB. LIBERTA’ di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale NOME
COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 25 settembre 2023, il Tribunale di Milano – Sezione Riesame nel rigettare il ricorso proposto da NOME COGNOME, ha confermato l’ordinanza emessa il 4 settembre 2023 dal Tribunale di Milano – Sezione direttissime applicativa della misura cautelare della custodia cautelare in carcere per il reato di tentato furto in abitazione, aggravato dall’avere commesso il fatto con violenza sulle cose.
Avverso l’ordinanza, l’indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Con un unico motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 273, 291, 292 e 309 cod. proc. pen.
Sostiene che: la misura sarebbe divenuta inefficace per l’omessa trasmissione al Tribunale per il riesame dei verbali di perquisizione e di sequestro allegati al verbale di arresto; contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, i verbali di perquisizione e di sequestro non solo sarebbero presenti nel fascicolo del giudice della “direttissima”, ma sarebbero stati posti anche a sostegno del provvedimento da lui emesso, come desumibile dal «richiamo agli arnesi atti allo scasso», contenuto nell’ordinanza applicativa della misura.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato.
1.1. L’unico motivo di ricorso è infondato.
Questa Corte ha ripetutamente avuto modo di ribadire che «l’omessa trasmissione al tribunale del riesame di parte degli atti acquisiti al procedimento cautelare determina la caducazione del provvedimento impugnato soltanto qualora gli atti non trasmessi siano stati ritenuti determinanti ai fini dell’applicazione della misura, spettando all’indagato l’onere di indicare le ragioni per le quali gli atti di cui lamenta la mancata trasmissione abbiano rivestito tale carattere» (Sez. 3, n. 25632 del 29/01/2018, B., Rv. 273348; Sez. 5, n. 21205 del 03/03/2017, COGNOME, Rv. 270050; Sez. 2, n. 20191 del 04/02/2015, COGNOME, Rv. 263522).
Ebbene, il ricorrente non ha assolto all’onere posto a suo c:arico, atteso che non ha indicato le ragioni per le quali i verbali di perquisizione e di sequestro sarebbero risultati determinanti ai fini dell’applicazione della misura, ma si è limitato genericamente ad affermare che essi sarebbero stati a posti a sostegno del provvedimento applicativo della misura, atteso che nell’ordinanza vi sarebbe un «richiamo agli arnesi atti allo scasso».
Il ricorrente non solo non chiarisce perché la presenza degli arnesi atti allo scasso sia risultata determinante ai fini dell’applicazione della misura, ma neppure dimostra che tale circostanza sia stata sicuramente desunta dai verbali di perquisizione e di sequestro.
Va, infatti, evidenziato che, dall’ordinanza impugnata, emerge che la disponibilità di arnesi atti allo scasso emergeva dal verbale di arresto, che dava specificamente conto di quanto la polizia giudiziaria aveva rinvenuto nella disponibilità degli arrestati. La rilevanza dei verbali di perquisizione e di sequestro – nei termini evidenziati dal ricorrente – risulta, quindi, sicuramente non determinante, atteso che la disponibilità di arnesi atti allo scasso risultava, comunque, da un altro atto.
Al rigetto del ricorso, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, il 15 febbraio 2024.