Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45305 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45305 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 07/03/2001
avverso l’ordinanza del 22/07/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso udito il difensore del ricorrente, Avv.ssa NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli, provvedendo a seguito di richiesta di riesame, confermava l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminare presso lo stesso Tribunale aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere ad NOME COGNOME in relazione ai reati di tentato omicidio e di detenzione e porto illegali di armi comuni da sparo.
Avverso il provvedimento del Tribunale di Napoli propone ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, lamentando violazione degli artt. 291, comma 9, e 309 comma 5, cod. proc. pen., nonché vizi della motivazione, in ragione della mancata trasmissione ai Giudici del riesame del supporto GLYPH informatico GLYPH relativo alle video-registrazioni GLYPH menzionate GLYPH nel provvedimento genetico della misura, con la conseguente inefficacia della stessa.
Deduce che i Giudici del riesame, disattendendo l’eccezione posta al riguardo, hanno considerato detto supporto video superfluo, non tenendo conto che esso era stato richiamato nell’ordinanza del G.i.p. a fondamento della decisione, ma ritenendo che a tal fine fosse sufficiente l’estrapolazione da parte della p.g. delle immagini, giungendo in tal modo a una non consentita selezione degli atti da considerare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve ritenersi infondato per le ragioni di seguito illustrate.
Va premesso che l’omessa trasmissione al tribunale del riesame di parte degli atti acquisiti al procedimento cautelare determina la caducazione del provvedimento impugnato soltanto qualora risulti che gli atti non trasmessi siano stati ritenuti determinanti ai fini dell’applicazione della misura (fra le altre. Sez n. 19979 del 15/02/2024, NOME COGNOME, Rv. 286384 – 01).
La difesa, nel riproporre la questione dell’omessa trasmissione al Tribunale del riesame del supporto informatico contenente le video registrazione, richiama passi dell’ordinanza cautelare semplicemente descrittivi delle acquisizioni nel corso delle indagini della polizia giudiziaria. Essi non smentiscono la correttezza dell’osservazione del Tribunale, secondo cui il G.I.P. ha mostrato di far riferimento, ai fini dell’apprezzamento dei gravi indizi, sulle (richiamate) immagini estrapolate dalla videoregistrazione e contenute nelle informative di P.G., per aggiungere soltanto che le relative videoregistrazioni erano “visionabili anche dal CD allegato”.
Lo stesso GIP, dunque, neppure ha dato conto di averle visionate. Non si comprende, pertanto, come, una volta non considerate tali videoregistrazione, gli altri elementi non possano ritenersi idonei a supportare il giudizio sui gravi indizi.
Si aveva così un’ulteriore allegazione che non risulta determinante ai fini della decisione, con la conseguente insussistenza delle condizioni per la caducazione della misura cautelare in ragione della mancata trasmissione lamentata dalla difesa.
Da quanto sopra discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94. Comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 07/11/2024.