Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7273 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7273 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BAGHERIA il 09/05/1957
avverso l’ordinanza del 06/09/2024 del TRIB. LIBERTA di Palermo Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostit Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Palermo, con dispositivo del 6 settembre 2024 e ordinanza depositata il 4 ottobre 2024, rigettava la richiesta di riesame r proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso il sequestro probatorio disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.
Lo Medico, in concorso con altri, risultava indagato del delitto di fal ideologico ex art. 479 cod. pen., in relazione a una delibera sottoscritta da L Medico, quale direttore dell’U.O.C. Provveditorato dell’ARNAS civico di Palermo, stazione appaltante, che avrebbe attestato il falso nel disporre l’affidamento di
servizio in favore di una società privata: in relazione a tale ipotesi di reato veniva disposta la perquisizione e il sequestro probatorio di documenti e altro.
Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di NOME COGNOME consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 257, 309 e 324 cod. proc. pen.
Lamenta il ricorrente che la trasmissione della sola informativa del 30 novembre 2023, allegata al ricorso, non integri la necessaria trasmissione degli atti.
La doglianza proposta avrebbe ricevuto una risposta non corretta dal Tribunale del riesame, in quanto la trasmissione doveva riguardare le informative e gli atti ulteriori, rispetto a quello trasmesso, indicati nel decreto di perquisizione, fra le quali l’informativa del 10 luglio 2024. D’altro canto, la stessa informativa trasmessa al Tribunale del riesame rinvia ad altre informative non allegate.
Il secondo motivo deduce violazione di legge, in quanto risulterebbe solo apparente la motivazione quanto alla proporzionalità della misura del sequestro, in particolare con riferimento al materiale informatico sottoposto a vincolo reale.
Il terzo motivo deduce violazione di legge, in quanto la sola informativa trasmessa sarebbe inadeguata a ritenere sussistente il fumus delicti, risultando i gravi indizi di reato, secondo la stessa informativa, oggetto di pregressi atti di polizia giudiziaria. Anche apparente risulterebbe la motivazione quanto al periculum in mora.
Il ricorso, depositato dopo il 30 giugno 2024, è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni,
Il Pubblico ministero, nella persona del Sost!tuto Procuratore generale dott. NOME COGNOME ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, rilevando la genericità del primo motivo, la natura inedita del secondo e terzo motivo, oltre che, per quest’ultimo, la manifesta infondatezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Giova, innanzitutto, rammentare che secondo l’ormai consolidato orientamento di questa Corte, condiviso da questo Collegio, il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/5/2008, COGNOME, Rv 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013 Rv. 254893).
Quanto al primo motivo il Tribunale del riesame offre una risposta apparente, affermando che «alla luce della documentazione in atti e delle considerazioni sopra svolte» la doglianza fosse infondata.
A ben vedere nel corso della motivazione impugnata si trova il riferimento alla sola informativa del 30 novembre 2023, mentre la difesa lamenta in questa sede, e aveva lamentato dinanzi al Tribunale del riesame, l’omessa trasmissione degli atti posti a fondamento – perché ivi richiamati – del decreto di perquisizione.
L’esame degli atti è consentito a questa Corte di legittimità, data la censura integrata da error in procedendo (cfr. Sez. U. 31 ottobre 2001, Policastro, Rv. 2200928).
Emerge che effettivamente il decreto di perquisizione e sequestro fa riferimento alla informativa del 10 luglio 2024, che contiene gli esiti delle indagini che hanno rappresentato le modalità attraverso le quali si era giunti alla proposta di aggiudicazione oggetto della imputazione.
Nel fascicolo si rinviene solo l’informativa del 30 novembre 2023 e non anche quella, pure citata, del 10 luglio 2024.
Il motivo è quindi fondato in quanto, si badi, non si verte in tema di tardiva o frazionata trasmissione degli atti, che posticipano il decorso del termine di dieci giorni per la decisione sull’istanza di riesame: infatti, le Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, COGNOME, Rv. 255581 – 01 hanno affermato che nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall’art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia della misura
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cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, ma il diverso termine indicato dall’art. 324, comma terzo, cod. proc. pen., che ha natura meramente ordinatoria.
Nel caso in esame si verte in tema di omessa trasmissione di atti che andavano allegati e non sono stati richiesti dal Tribunale del riesame.
Sul punto la motivazione ora impugnata è apparente, in quanto non chiarisce sulla scorta di quali elementi la censura difensiva sia infondata, non entrando nel dettaglio degli atti che andavano allegati e di quelli che lo erano effettivamente stati.
A riguardo deve richiamarsi quanto affermato da Sez. 6, n. 13937 del 09/03/2022, COGNOME, Rv. 283141 – 01, che ha chiarito che in tema di riesame dei provvedimenti di sequestro, il pubblico ministero ha l’obbligo di trasmettere al tribunale i soli atti posti a sostegno del decreto impugnato, in quanto l’art. 324, comma 3, cod. proc. pen. non contiene alcun rinvio all’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., norma che, in relazione alle misure cautelari personali, impone di allegare anche gli elementi sopravvenuti favorevoli alla persona sottoposta ad indagini (conf.: N. 53160 del 2016 Rv. 269497 – 01).
E’ proprio l’obbligo di trasmissione degli atti posti a fondamento del provvedimento reale che determina una causa di nullità d’ordine generale a regime intermedio, per violazione del diritto al contraddittorio delle parti, allorché i Tribunale non abbia ricevuto la trasmissione di tutti gli atti specificamente posti a fondamento del provvedimento di vincolo, in quanto in tal modo si pregiudica la possibilità di delineare il contenuto del proposto gravame e si sottrae comunque al giudice il materiale cognitivo utilizzato per l’emissione della misura (Sez. 1, n. 49876 del 29/11/2019, COGNOME, Rv. 277644 – 01; conf. : N. 36531 del 2015 Rv. 264871 – 01).
Tale principio è declinato da Sez. 1 COGNOME, rappresentando che l’assenza di un termine perentorio di trasmissione non si risolve però nell’assenza di presidi per la compiuta integrazione di una base informativa adeguata ad una corretta decisione: ancora le Sezioni unite – Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, COGNOME, Rv. 255581 – hanno precisato che il Tribunale, siccome deve decidere su un compendio documentale completo, “può e deve disporre l’acquisizione degli atti mancanti …”.
Il Tribunale non ha però ritenuto di disporre alcuna integrazione, con la conseguenza che sono rimasti estranei al contraddittorio camerale atti e documenti nella loro integralità posti a fondamento del decreto di sequestro
Ciò determina una nullità, perché si è impedito un utile intervento difensivo nella procedura di riesame. L’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. prescrive l’osservanza, a pena di nullità, delle disposizioni concernenti l’intervento (oltre che l’assistenza o la rappresentanza) dell’imputato e delle altre parti private. Con tale formula normativa si vuol intendere che imputato e parti private devono essere
posti nelle concrete ed effettive condizioni per far valere i loro interessi processuali, con la conseguenza che le disposizioni concernenti l’intervento non si esauriscono in quelle concernenti gli avvisi di udienza ma trovano naturale completamento in quelle che mirano ad assicurare una partecipazione consapevole. Non può sfuggire che la conoscenza parziale, soltanto nelle parti selezionate dal pubblico ministero in una unilaterale prospettiva d’accusa, di atti che pur hanno fondato l’emissione del provvedimento di sequestro, non pone i contro-interessati nelle condizioni per articolare, con la necessaria puntualità e completezza, rilievi critici sul merito della scelta compiuta dal pubblico ministero.
Va pertanto riaffermato il principio di diritto per il quale, in tema di riesame avverso misure cautelari reali, integra una causa di nullità d’ordine generale a regime intermedio, per violazione del diritto al contraddittorio delle parti, la mancata acquisizione da parte del Tribunale del riesame di tutti gli atti specificamente posti a fondamento del provvedimento di vincolo, in quanto in tal modo si pregiudica la possibilità di delineare il contenuto del proposto gravame e si sottrae comunque al giudice il materiale cognitivo utilizzato per l’emissione della misura.
L’ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio al Tribunale del riesame, in diversa composizione, che provvederà, previa acquisizione degli atti posti a fondamento del provvedimento impugnato, a nuovo esame dell’impugnazione cautelare proposta da NOME COGNOME.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti I Tribunale di Palermo – Sezione Riesame per quanto di competenza.
Così deciso il 12/12/2024