Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 5943 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 5943 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 25/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME QUALE NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L’Aquila, decidendo sull’appell proposto ai soli effetti civili da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Pescara luglio 2020, che, riconosciuto NOME COGNOME responsabile del delitto di lesioni pers aggravate dalla circostanza dei futili motivi in danno dello stesso COGNOME, l’aveva condannato risarcirgli il danno cagionatogli liquidandolo in Euro 1.000,00, in accoglimento del gravame rideterminato la somma liquidata a titolo di risarcimento dei danni patiti dalla parte civil COGNOME in Euro 3.000,00 ed ha condannato l’imputato a rifondergli le spese di rappresentanza e difesa.
Propone ricorso per cassazione NOME COGNOME tramite il difensore e denuncia, con due motivi (quivi enunciati nei limiti stabiliti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.):
la violazione degli artt. 125, comma 3, e 597, comma 1, cod. proc. pen., per ave omesso la Corte di appello di L’Aquila di esaminare e decidere il gravame con il quale egli ave impugnato la sentenza del Tribunale di Pescara del 6 luglio 2020 anche agli effetti penale, oss in riferimento al capo relativo all’affermazione della sua responsabilità per i delitti d lesioni personali e di danneggiamento in danno di NOME COGNOME, con conseguente condanna al risarcimento del danno cagionatogli; gravame presentato al Tribunale di Pescara dal suo difensore, AVV_NOTAIO, tramite EMAIL in data 13 novembre 2020 delle ore 12:11, regolarmente recapitato alla preposta cancelleria come certificato dalla ricevut avvenuta consegna rilasciata dal sistema in data 13 novembre 2020, ore 12:12, e verosimilmente trasmesso e pervenuto alla Corte di appello di L’Aquila, che, in effetti, l’a citato a comparire nel giudizio di appello nella duplice veste di imputato e parte civile dimostrato dalla ricevuta di notifica tramite EMAIL in data 20 dicembre 2022, ore 15:36 del relat decreto;
il vizio di motivazione risultando dagli atti processuali quanto dedotto.
Con requisitoria in data 9 ottobre 2023, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto NOME COGNOME, ha chiesto l’annullamento con rinvio della sente impugnata, limitatamente all’omessa pronuncia sull’appello proposto dal ricorrente in relazio alle statuizioni penali.
Non vi è luogo a provvedere da parte di questa Corte sulla presentata impugnazione da parte di NOME COGNOME.
4.1. Dalle notizie ricevute dal Tribunale di Pescara in data 12 ottobre 2023 risulta l’appello agli effetti penali proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenz Tribunale di Pescara in data 6 luglio 2020 non è stato trasmesso alla Corte di appello di L’Aqu – che, pertanto, non l’ha esaminato e deciso – per una mera svista della cancelleria.
4.2. Ne viene che, ferme le statuizioni (agli effetti penali e civili) contenute nella s impugnata discendenti dalla condanna di NOME COGNOME per il delitto commesso nei confronti di NOME, in quanto ormai coperte dal giudicato, la Corte di appello di L’Aq sarà tenuta a pronunciarsi autonomamente sull’appello presentato agli effetti penali da NOME, una volta che questo le sia stato tramesso dal Tribunale di Pescara.
Va, pertanto, dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso di NOME COGNOME e disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di L’Aquila per la celebrazione del giud appello.
PQM
Dichiara non luogo a provvedere sul ricorso di NOME COGNOME e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di L’Aquila per la celebrazione del giudizio di appello.
Così deciso il 25 ottobre 2023
Il consigliere estensore
Il Presidente