Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29253 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29253 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/10/2023 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo giudizio
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza n. 1023/2023 SIGE emessa in data 30 ottobre 2023 il Tribunale di Roma, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta presentata da NOME COGNOME di dichiarare la non esecutività della sentenza emessa in data 22 giugno 2017 dal Tribunale di Napoli, dichiarata irrevocabile in data 06 marzo 2018, per non essere stata effettuata la sua traduzione in lingua nota al condannato, benché disposta dal giudice nel dispositivo della sentenza stessa.
Il Tribunale, richiamata la giurisprudenza di legittimità circa il mancato decorso dei termini per l’impugnazione quale effetto dell’onnessa traduzione della sentenza, ha ritenuto però che la pendenza sine die di tali termini, in caso di ritardo nella traduzione, contrasta con il principio costituzionale e sovranazionale della ragionevole durata del processo. In caso di ritardo dell’amministrazione nell’adempiere al dovere di traduzione, l’imputato ha l’onere, pertanto, di chiedere la restituzione nel termine per impugnare, ai sensi dell’art. 175 cod.proc.pen., rilevando l’inadempimento. Il termine per la proposizione di detta richiesta decorre dalla scadenza del termine ordinario per l’impugnazione, non potendosi attribuire, per la traduzione, un tempo maggiore di quello assegnato per impugnare, per cui l’istante avrebbe dovuto, entro dieci giorni, rilevare l’omessa traduzione e chiedere di essere rimesso in termini per impugnare. Il decorso di tale termine, senza che la richiesta di restituzione nel termine sia stata presentata, impone il rigetto dell’istanza.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO quale sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 143, 548 e 670 cod. proc. pen., ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen.
Il Tribunale ha travisato la richiesta, che non era di restituzione nel termine per impugnare, bensì di accertamento del mancato passaggio in giudicato della sentenza in questione, perché la sua omessa traduzione aveva impedito il decorso del termine per impugnare, ed ha comunque ritenuto che sarebbe stato necessario, per evitare la dichiarazione di irrevocabilità, chiedere detta restituzione. La giurisprudenza di legittimità citata dal Tribunale, però, esclude che debba applicarsi tale procedura quando, come nel presente caso, la necessità di traduzione è stata riconosciuta dal giudice procedente, il quale, quindi, ha l’onere di provvedere alla traduzione.
L’onere che l’ordinanza impugnata ha imposto all’imputato, di sollecitare tale traduzione, pena la perdita del diritto ad ottenere la notifica della sentenza tradotta, è illegittimo, in quanto contrasta con l’art. 143 cod.proc.pen.: esso prevede il dovere dell’autorità giudiziaria di provvedere alla traduzione in un termine congruo, senza imporre oneri all’imputato. Tale onere contrasta, peraltro, anche con la previsione dell’art. 548, comma 2, cod.proc.pen.: nel caso di deposito della sentenza oltre il termine stabilito dalla legge o dal giudice, termine per impugnarla decorre dalla notifica dell’avviso di deposito della stessa, e non è stato imposto all’imputato l’onere di verificare periodicamente se la sentenza che lo riguarda sia stata depositata. Stante l’identità di ratio, è pertanto illogica l’imposizione all’imputato alloglotta di verificare personalmente se la sentenza sia stata tradotta o meno, per non decadere dal termine per proporre la restituzione nel termine e non perdere il diritto di impugnarla. La sentenza Sez. 6, n. 40566 del 21/09/2022, Rv. 283965 ha, peraltro, sconfessato la tesi sostenuta nell’ordinanza impugnata.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio.
Il ricorrente ha inviato una memoria, nella quale ribadisce il motivo del ricorso citando, a sostegno delle proprie argomentazioni, la sentenza Sez. 1, n. 6361 del 07/11/2023, dep. 2024, Rv. 285791
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.
‘ 2. L’ordinanza impugnata ha applicato il principio stabilito dalla sentenza Sez. 2, n. 22465 del 28/04/2022, Rv. 283407, che questo Collegio ritiene non condivisibile, perché in contrasto con le altre pronunce di questa Corte.
Costituiscono principi consolidati della giurisprudenza di legittimità quelli secondo cui l’imputato alloglotta ha diritto alla traduzione della sentenza in una lingua a lui nota, ai sensi dell’art. 143, comma 2, cod.proc.pen., e l’omessa traduzione della sentenza, disposta dal giudice, impedisce il decorso del termine per la sua impugnazione da parte dell’imputato (vedi, tra le molte, Sez. 6, n. 40566 del 21/09/2022, Rv. 283965). La stessa ordinanza impugnata richiama tali principi, in particolare quello relativo allo slittamento del termine impugnare concesso all’imputato, conformandosi anche alla giurisprudenza secondo cui la proposizione dell’impugnazione da parte del difensore non sana
l’omessa traduzione, né impone all’imputato di evidenziare il concreto pregiudizio subito da tale omissione, «giacché l’imputato che non conosce il contenuto del provvedimento non può rappresentare al difensore le ragioni del pregiudizio in ipotesi patito … ma può farlo (solo) se ha avuto la possibilità di leggere provvedimento, in ipotesi lesivo, tradotto nella lingua a lui nota».
Nel presente caso il ricorrente risulta alloglotta e la traduzione della sentenza è stata esplicitamente disposta dal giudice che l’ha emessa, disposizione che rende non necessario, da parte dell’imputato, richiedere tale adempimento o dimostrare di non comprendere il testo scritto in lingua italiana, avendo lo stesso giudice già ritenuto sussistente il suo diritto a ricevere la sentenza tradotta in una lingua a lui nota. L’ordinanza stessa afferma che tale traduzione non è stata mai effettuata, non essendo stato neppure conferito ad un traduttore il relativo incarico. Deve anche sottolinearsi che la pronuncia in questione è costituita da una sentenza di primo grado, contro cui l’imputato può proporre personalmente l’appello, ai sensi dell’art. 593, comma l, cod.proc.pen.: non è pertanto in alcun caso applicabile quella giurisprudenza che ritiene non sussistente un concreto pregiudizio qualora l’atto non tradotto sia un provvedimento non impugnabile personalmente dall’imputato, perché solo ricorribile in cassazione (vedi Sez. 5, n. 15056 del 11/03/2019, Rv. 275103; Sez. 5, n. 32878 del 05/02/2019, Rv. 277111).
3. La conseguenza dell’omessa traduzione della sentenza consiste, pertanto, nel mancato decorso dei termini per l’impugnazione proponibile dall’imputato alloglotta, in quanto, secondo la giurisprudenza citata dalla stessa ordinanza impugnata, la traduzione costituisce Una condizione di efficacia dell’atto, non incidendo, invece, sulla sua validità. Ritenere che il termine per impugnare la sentenza, previsto dal codice di procedura penale, decorra anche per l’imputato alloglotta, benché egli non conosca il contenuto dell’atto emesso nei suoi confronti a causa della sua omessa traduzione in lingua a lui nota, nonostante questa sia stata disposta dal giudice, costituirebbe una evidente lesione del suo diritto di difesa, potendo egli perdere il diritto di impugnare solo a causa di una omissione, o quanto meno di un ritardo, nell’esecuzione di un adempimento ordinato dal giudice.
Risulta pertanto illogica e contraddittoria l’affermazione dell’ordinanza impugnata, secondo cui l’imputato, in caso di omessa o ritardata notifica della sentenza tradotta, dovrebbe adire lo strumento della restituzione nel termine per impugnare, previsto dall’art. 175 cod.proc.pen., proponendo la relativa istanza entro dieci giorni dalla scadenza del termine ordinario per l’impugnazione, stabilito dall’art. 585 cod.proc.pen.
Tale affermazione è illogica e contraddittoria, in primo luogo, perché la richiesta di restituzione in un termine stabilito a pena di decadenza presuppone che detto termine sia effettivamente decorso, mentre l’ordinanza stessa, come detto, ha ribadito il principio giurisprudenziale dell’omessa decorrenza del termine per l’impugnazione proponibile dall’imputato. Se il termine per impugnare inizia a decorrere, per l’imputato alloglotta, solo dalla ricezione del testo tradotto della sentenza, quale momento iniziale della sua effettiva conoscenza del contenuto dell’atto (così Sez. 6, n. 40556 del 21/09/2022, Rv. 283965; Sez. 32504 del 19/05/2021, Rv. 281763; Sez. 2, n. 13697 del 11/03/2016, Rv. 266444; Sez. 1, n. 23608 del 11/02/2014, Rv. 259732, oltre alle sentenze citate nell’ordinanza stessa), in mancanza della traduzione esso non può essere decorso, così che l’imputato debba essere restituito in esso ovvero debba chiedere tale restituzione per poter esercitare il diritto di impugnazione.
L’ordinanza è illogica e contraddittoria, inoltre, laddove afferma che tale restituzione debba essere chiesta nel termine di dieci giorni dal decorso del termine per impugnare previsto dall’art. 585 cod.proc.pen. Se il termine per impugnare non inizia a decorrere, per l’imputato, fino a quando egli non abbia ricevuto copia della sentenza tradotta, la norma di cui all’art. 585 cod.proc.pen., che stabilisce l’inizio del decorso del ‘termine per impugnare una sentenza a partire dalla data fissata per il suo deposito, è palesemente inapplicabile, dal momento che il deposito della sentenza redatta dal giudice in lingua italiana è solo il momento prodromico per la sua traduzione, che quindi necessariamente viene effettuata successivamente ad esso.
L’art. 175 cod.proc.pen., in realtà, stabilisce che il termine di dieci giorni previsto a pena di decadenza per la presentazione dell’istanza di restituzione nel termine, decorre dal giorno «nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore». Nel caso di specie, la cessazione del fatto che impedisce all’imputato alloglotta di impugnare la sentenza si verifica solo con la comunicazione della sua traduzione, per cui, qualora si ritenesse applicabile l’istituto in questione, il termine per la presentazione dell’istanza dovrebbe decorrere da tale momento.
4.1. COGNOME L’affermazione COGNOME secondo COGNOME cui COGNOME la COGNOME cessazione dell’inerzia COGNOME della amministrazione nell’effettuare la disposta traduzione della sentenza coincide con la scadenza del termine previsto dall’art. 585 cod.proc.pen. per la sua impugnazione, «non potendosi conferire alla stessa per la traduzione un tempo,, maggiore di quello assegnato dal codice di rito per proporre impugnazione», manifestamente illogica e contraddittoria.
Essa presuppone che la traduzione della sentenza avvenga contestualmente alla sua redazione, così da far decorrere, per la sua impugnazione, un tempo analogo a quello previsto per impugnare la sentenza redatta in lingua italiana, mentre è evidente che essa deve necessariamente conseguire al deposito del testo redatto in italiano, potendo essere disposta la traduzione solo di un atto formalmente pubblicato. La traduzione di un testo lungo o complesso, pertanto, può legittimamente richiedere un tempo superiore ai giorni concessi dal codice di rito per l’impugnazione della sentenza stessa, e in ogni caso tale adempimento, anche se tempestivamente eseguito, occupa almeno in parte il termine previsto dall’art. 585 cod.proc.pen., con la conseguenza di ridurlo, ingiustificatamente, per la presentazione dell’impugnazione da parte dell’imputato alloglotta. La traduzione, poi, può richiedere un tempo maggiore di quello stabilito dall’art. 585 cod.proc.pen. anche perché l’ufficio giudicante può, senza motivo e per mera inerzia, ritardare l’affidamento dell’incarico al traduttore, cosicché il termin previsto dall’art. 585 cod.proc.pen. può decorrere interamente, senza che l’incarico venga adempiuto, e senza che l’inerzia della pubblica amministrazione sia cessata.
4.2. L’affermazione secondo cui non può attribuirsi alla traduzione della sentenza un tempo maggiore di quello previsto per la sua impugnazione, oltre che illogica e contraddittoria, è priva di qualunque base normativa.
L’art. 143, comma 2, cod.proc.pen. prescrive solo che la traduzione scritta avvenga «entro un termine congruo tale da consentire l’esercizio dei diritti e della facoltà della difesa», senza stabilirne la durata. Il collegare tale termine a quello stabilito per l’impugnazione, affermando che quest’ultimo deve essere ritenuto congruo anche per la traduzione della sentenza, equipara due attività del tutto diverse, e prive di qualunque connessione logica: una cosa è tradurre un testo redatto in lingua italiana, senza compiere alcuna attività valutativa o interpretativa, ben diverso è leggerlo, valutarlo, interpretarlo, rilevarne i vizi, predisporre una impugnazione scritta. Peraltro, il tempo necessario per compiere ciascuna delle due attività dipende da fattori del tutto diversi, come la lunghezza o la complessità del testo, o la difficoltà della lingua in cui tradurlo, quanto all’attività di traduzione, mentre l’attività di impugnazione può anche richiedere un tempo breve, ad esempio nel caso di una evidenza dei vizi dell’atto, che può consentirne un esame molto veloce e una altrettanto rapida predisposizione dell’impugnazione. Anche sotto questo profilo, quindi, l’equiparazione dei due termini risulta illogica.
4.3. L’indicazione della procedura di cui all’art. 175 cod.proc.pen. quale mezzo per far cessare l’inerzia o il ritardo dell’amministrazione nel disporre
traduzione di una sentenza è, poi, palesemente illogica nella sua attuazione pratica.
L’imputato, entro dieci giorni dal decorso del termine stabilito dall’art. 585 cod.proc.pen., dovrebbe chiedere di essere restituito nel termine per impugnare; la sua istanza verrebbe presumibilmente accolta, se egli non avesse ancora ricevuto la comunicazione dell’atto tradotto. L’accoglimento dell’istanza comporterebbe la concessione all’imputato, ex novo, del termine per impugnare, il quale però non potrebbe iniziare a decorrere sino alla consegna della sentenza tradotta, perché se decorresse dalla data di emissione del provvedimento di accoglimento dell’istanza stessa l’imputato potrebbe ugualmente non ricevere il testo tradotto in tempo utile per rispettare i ristretti termini di impugnazione stabiliti dall’art. 585 cod.proc.pen., in quanto l’ufficio giudiziario competente per effettuare la traduzione potrebbe proseguire nell’inadempimento.
La restituzione nel termine per impugnare, pertanto, non è strumento idoneo, neppure di fatto, a contrastare l’inerzia dell’amministrazione, che nel presente caso si è già protratta per molti anni, in quanto il giudice che accogliesse l’istanza non potrebbe che ribadire il diritto dell’imputato ad impugnare la sentenza solo dopo averne ricevuto la traduzione, senza poter imporre al giudice già inadempiente di attivarsi in tempi brevi.
Risulta del tutto privo di base normativa anche il principio, di fatto applicato dall’ordinanza impugnata, secondo cui l’imputato avrebbe l’onere di far cessare l’inerzia dell’amministrazione, attraverso l’istituto della restituzione nel termine per impugnare.
Nessuna norma impone all’imputato di sollecitare il giudice inadempiente, o comunque di attivarsi per eliminare uno stato di inerzia, essendo onere degli uffici giudiziari rispettare il principio costituzionale della ragionevole durata d processo, senza necessità di alcun intervento ad opera delle parti: ai sensi dell’art. 111, comma 2, Cost. è «la legge» che «assicura la ragionevole durata» del processo, e pertanto qualunque azione eventualmente posta a carico dell’imputato, finalizzata al rispetto di tale principio, dovrebbe essere stabilit per legge, e non può essere imposta per via analogica o interpretativa. L’art. 6 della Convenzione EDU, poi, stabilisce la durata ragionevole del processo come un diritto della persona, che non può essere sottoposto a limitazioni e oneri a carico della stessa.
Una situazione analoga, in cui l’inerzia dell’ufficio giudiziario o del giudice incidono sul diritto e sulla oggettiva possibilità di impugnazione, è rappresentata dal deposito della sentenza oltre il termine previsto dalla legge o fissato dal giudice: in tal caso l’art. 548, comma 2, cod.proc.pen. non impone alle parti
alcun onere di sollecitare tale adempimento, ma afferma che l’ufficio giudiziario deve provvedere a comunicare al pubblico ministero e a notificare alle parti private interessate, mediante apposito avviso, la data in cui il deposito è stato effettuato, e l’art. 585, comma 1, lett. d), cod.proc.pen. stabilisce che il termine per impugnare decorre «dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell’avviso di deposito». In questo caso, quindi, l’imputato non solo non ha l’onere di sollecitare il giudice al deposito della sentenza, o di assumere alcuna iniziativa per far cessare l’inerzia dell’amministrazione, ma non ha neppure l’onere di verificare personalmente l’avvenuto deposito tardivo, perché questo deve essergli notificato, e solo dalla data di tale notifica inizierà a decorrere il termine per l’impugnazione. Nella procedura ipotizzata dall’ordinanza impugnata, invece, all’imputato alloglotta viene attribuito non solo l’onere di instaurare la procedura della restituzione nel termine, ma, di fatto, anche quello di verificare direttamente, entro il termine di cui all’art. 585 cod.proc.pen., l’avvenuta traduzione della sentenza (che potrebbe essere stata effettuata in tempi brevi, ed essere stata ritardata solo la sua comunicazione al destinatario), al fine di valutare se sussista o meno il presupposto per chiedere la restituzione nel termine per impugnare.
Le disposizioni normative relative alla tardività del deposito della sentenza rendono evidente la erroneità dell’attribuzione all’imputato alloglotta di un qualunque onere di informazione, di sollecitazione o di adozione di iniziative dirette a far cessare l’inerzia dell’amministrazione. La giusta preoccupazione del Tribunale per una inerzia che, di fatto, può protrarsi sine die, violando così il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, come avvenuto platealmente in questo caso, non può essere soddisfatta in danno dell’imputato, imponendogli oneri che riducono fortemente o addirittura escludono il suo diritto all’impugnazione, senza peraltro che egli abbia un effettivo potere di far cessare, attivandosi, l’inerzia dell’amministrazione.
Deve, pertanto, essere ribadito il principio sostenuto dalla giurisprudenza maggioritaria di questa Corte, secondo cui l’omessa traduzione della sentenza, disposta in favore dell’imputato alloglotta, non costituisce nullità della stessa, ma comporta il mancato decorso del termine per la presentazione dell’appello da parte dell’imputato, decorso che può iniziare solo dopo la comunicazione al medesimo del testo tradotto, senza alcun onere per lui di sollecitare tale adempimento o di assumere qualunque iniziativa finalizzata a far cessare l’inerzia dell’amministrazione.
L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio al Tribunale di Roma, quale giudice dell’esecuzione, per un nuovo giudizio
sull’incidente di esecuzione proposto dall’imputato per ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza emessa in data 22 giugno 2017 dal Tribunale di Napoli, giudizio da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma.
Così deciso il 04 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presi