Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38002 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38002 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE d’APPELLO di PALERMO nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME nata il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 31/01/2025 del TRIBUNALE di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla mancata pronuncia sul capo b, con rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo esame. udito l’AVV_NOTAIO del foro di ROMA, difensore di COGNOME COGNOME, che chiede che il ricorso venga rigettato anche perché è maturato il termine di prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento, il Tribunale di Palermo ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti degli imputati per mancanza di querela in relazione al contestato reato di furto di energia elettrica (allacciamento abusivo).
Il ricorso, promosso dal Pubblico Ministero, deduce violazione dell’art. 606, lett. c, cod. proc. pen. per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, avendo il giudice omesso di pronunciarsi in relazione ad una delle imputazioni contestate agli imputati (invasione ed occupazione di un alloggio privato).
Le difese degli imputati hanno presentato memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Dall’esame del dispositivo letto in udienza e di quello trascritto nella sentenza di primo grado, nonché dalla lettura della motivazione della pronuncia impugnata, risulta che la dichiarazione di non doversi procedere nei confronti degli imputati è stata pronunciata relativamente al reato di cui al capo c) – il delitto furto aggravato.
Nessuna statuizione, invece, è stata adottata in ordine alla diversa imputazione di cui al capo b), relativa al delitto di invasione dell’alloggio di COGNOME, né alcun passaggio della motivazione se ne occupa. Il confronto tra la richiesta di rinvio a giudizio e il contenuto del dispositivo fa emergere in modo chiaro e inequivocabile l’omessa decisione in relazione al capo d’imputazione riguardante il delitto di invasione.
La “dimenticanza” integra vizio, rilevabile d’ufficio (Sez. 6, n. 39435 del 14/07/2017, Ammendola, Rv. 271710 – 01), poiché la sentenza che manchi del dispositivo per omessa statuizione decisoria nei confronti dell’imputato è inesistente (Sez. 2, n. 29427 del 15/06/2011, COGNOME, Rv. 251027 – 01).
La statuizione mancante riguarda, come detto, il capo b) e la relativa imputazione per invasione di immobile privato.
La memoria difensiva, incentrata sulla perseguibilità a querela del reato di furto aggravato e sulla mancanza di condizione di procedibilità per tale fattispecie, è, a sua volta, disallineata con il thema decidendi, risultando, a cagione di ciò, inconferente. Quanto alle conclusioni formulate in udienza, ove è stata dedotta anche l’estinzione del reato per prescrizione, anch’esse vanno respinte, risultando il reato contestato in permanenza fino all’il agosto 2020.
La fondatezza del motivo di ricorso impone l’annullamento della sentenza, limitatamente all’omessa pronuncia relativa al capo b), con rinvio al Tribunale di Palermo.
Infatti, trova applicazione al caso il disposto dell’art. 569, comma 4, cod. proc. pen., il cui incipit (“Fuori dei casi in cui nel giudizio di appello si sarebbe dovuta annullare la sentenza di primo grado…”), a garanzia del doppio grado di giudizio, esenta la Corte, in caso di nullità della sentenza di primo grado, dall’obbligatoria trasmissione degli atti al giudice d’appello, significando, per contro, che il rinvi avvenga all’ufficio di primo grado ove, nel caso specifico, si provvederà ad assegnare il procedimento ad un diverso giudice per l’udienza preliminare, per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo b) con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo.
Così deciso il 21 ottobre 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente