Omessa Pronuncia: Quando il Silenzio del Giudice Estingue il Reato
Nel complesso iter della giustizia penale, ogni passaggio e ogni decisione hanno un peso determinante. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sent. n. 5988/2025) ha ribadito un principio fondamentale: l’omessa pronuncia da parte di un giudice d’appello su uno specifico motivo di ricorso non è una mera formalità, ma un errore che può portare a conseguenze drastiche, come l’estinzione del reato per prescrizione. Questo caso offre uno spaccato chiaro su come un vizio procedurale possa influenzare l’esito sostanziale di un processo.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Tra i vari motivi di doglianza, la difesa aveva sollevato una questione specifica relativa alla presunta insussistenza del concorso tra due reati contestati. Tuttavia, la Corte d’Appello, nel decidere il caso, aveva completamente ignorato tale punto, non fornendo alcuna motivazione al riguardo. Di fronte a questo silenzio, l’imputato ha deciso di portare la questione dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando proprio l’errore di omessa pronuncia.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’Impatto dell’Omessa Pronuncia
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. I giudici di legittimità hanno constatato che la Corte d’Appello aveva effettivamente mancato di pronunciarsi con argomenti specifici sulla questione sollevata dalla difesa. Questo errore non è stato considerato di poco conto. Anzi, ha avuto un effetto diretto e decisivo sulla prosecuzione del rapporto processuale.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nella concatenazione degli eventi scatenata dall’errore procedurale. L’omessa pronuncia ha fatto sì che il processo, per il capo di imputazione in questione, proseguisse fino al giudizio di Cassazione. Proprio durante questa pendenza, il tempo utile per la persecuzione penale è inesorabilmente trascorso. La Corte ha calcolato che, tenendo conto anche di un periodo di sospensione, il termine massimo di prescrizione per il reato residuo era maturato in una data antecedente alla decisione della Cassazione stessa. Di conseguenza, l’impugnata sentenza non poteva che essere annullata. Poiché l’estinzione del reato per prescrizione è una causa che estingue il procedimento, la Corte ha annullato la sentenza senza rinvio, chiudendo definitivamente la vicenda per quel capo d’imputazione.
Le Conclusioni
Questa sentenza è un monito sull’importanza del dovere del giudice di rispondere a tutte le questioni sollevate dalle parti. Un’omessa pronuncia non è solo una violazione del diritto di difesa, ma un errore che può vanificare l’azione penale. Il caso dimostra come il decorso del tempo, combinato con un vizio procedurale, possa portare all’estinzione del reato, un esito che, sebbene previsto dalla legge, sottolinea le criticità di un sistema processuale in cui ogni atto e ogni omissione hanno conseguenze tangibili e, talvolta, irreversibili.
Cosa si intende per “omessa pronuncia” in una sentenza?
Per omessa pronuncia si intende la mancata decisione da parte del giudice su uno specifico motivo di ricorso o su una domanda presentata da una delle parti. In pratica, il giudice ignora un punto che era stato chiamato a valutare.
Quali sono le conseguenze di un’omessa pronuncia da parte di una Corte d’Appello?
Come dimostra questa sentenza, una conseguenza diretta è che il rapporto processuale continua. Se, nel frattempo, scade il termine di prescrizione per il reato, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza e dichiarare il reato estinto proprio a causa del tempo trascorso a seguito dell’errore procedurale.
Perché la Cassazione ha annullato la sentenza “senza rinvio”?
La Corte ha annullato senza rinvio perché non era necessaria alcuna ulteriore valutazione nel merito. Una volta accertato che il reato era estinto per prescrizione, non c’era più nulla da decidere, e la questione si è chiusa definitivamente.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5988 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 5988 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il 21/10/1969
avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME letta altresì la memoria difensiva depositata in cancelleria nell’interesse del medesimo,
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la omessa pronuncia della corte di appello sul motivo di gravame avanzato avverso la pronuncia del tribunale e con il quale si era lamentata l’insussistenza del concorso tra i reati di cui ai capi H) e 3) non è manifestamente infondato posto che sul punto la corte di merito ha effettivamente mancato di pronunciarsi con specifici argomenti;
che pertanto l’omessa pronuncia su detto capo di imputazione ha comportato la prosecuzione del rapporto processuale anche in pendenza del ricorso per cassazione con conseguente maturazione del termine di prescrizione anche per il residuo capo 3) dell’imputazione in data 18 marzo 2024 pur tenuto conto delle sospensioni per giorni 35 disposte nel corso del giudizio di primo grado;
che conseguentemente l’impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio per essere il reato di cui al capo 3) anch’esso estinto per prescrizione
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato di cui al capo 3) della rubrica è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025
Il Presi COGNOME e