Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 47371 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47371 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE tRIBUNALE,DI PESARO nel procedimento a carico di: COGNOME nato il 17/05/1967
avverso l’ordinanza del 05/07/2024 del GIP TRIBUNALE di PESARO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
letta la memoria del difensore
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, pronunciando su richiesta presentata nell’interesse di NOME COGNOME ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero in ordine alla individuazione delle modalità esecutive della pena residua determinata, per effetto dell’esito di altro procedimento, in misura inferiore ai quattro anni di reclusione.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro eccependo violazione di legge e difetto di motivazione.
Ha evidenziato come la richiesta del difensore avesse ad oggetto la nullità dell’ordine di esecuzione di pene concorrenti come conseguenza della nullità della notifica e a causa dell’inclusione, in esso, di titoli esecutivi già sospesi e non revocati.
A seguito della predetta istanza, il pubblico ministero aveva depositato parere contrario al suo accoglimento.
Disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero, il giudice dell’esecuzione ha omesso di provvedere sulla richiesta presentata nell’interesse del condannato, avendo emesso un provvedimento privo di qualsiasi motivazione.
Nel caso di specie, l’ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero aveva quantificato la pena in misura superiore a quattro anni di reclusione.
Il pregiudizio al condannato non era derivato dal provvedimento di cumulo, bensì dalla commissione, nelle more della decisione del Tribunale di sorveglianza di Milano, del reato giudicato con la sentenza che aveva determinato l’emissione dell’ordine di esecuzione.
Inoltre, l’eccezione di nullità della notificazione del provvedimento di cumulo non è stata presa in considerazione nel provvedimento impugnato.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
Il difensore ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento.
In primo luogo, è fondato il motivo riferito alla mancata pronuncia, da
parte del giudice dell’esecuzione, sul primo motivo proposto nell’interesse del condannato, ossia quello relativo alla nullità della notificazione del provvedimento di cumulo.
Essendo obbligo del giudice quello di pronunciarsi sul provvedimento del pubblico ministero oggetto di specifica impugnazione, il Tribunale adito ha omesso totalmente di prendere in considerazione le deduzioni svolte sul punto delle parti che hanno espressamente dedotto sulla questione.
E’ altresì fondato, il motivo riferito alla omessa pronuncia sull’ulteriore questione sollevata in sede di incidente di esecuzione, ossia quella relativa all’inclusione nell’ordine di esecuzione oggetto di impugnazione di titoli precedentemente sospesi e non revocati.
A tale rilievo il pubblico ministero ha replicato sostenendo la piena legittimità dell’ordine di esecuzione.
Anche su tale punto il giudice dell’esecuzione ha omesso ogni provvedimento ritenendo dirimente li rilievo relativo all’assorbimento delle considerazioni delle parti per effettorriduzione della pena residua da espiare al di sotto dei quattro anni di reclusione.
In tal modo, il giudice dell’esecuzione, con decisione sostanzialmente affetta da evidente abnormità, ha omesso di provvedere sulle questioni sollevate dalle parti alla luce di un elemento fondato su una giustificazione irragionevole (la circostanza che la pena residua sia, nelle more del procedimento, scesa sotto i quattro anni) che ha determinato una sorta di inammissibile non liquet.
Alla luce di quanto sin qui esposto, discende l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro che giudicherà sulle questioni devolute con l’istanza originariamente proposta nell’interesse di NOME COGNOME
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro.
Così deciso il 12/11/2024