Omessa Pronuncia: Quando il Silenzio del Giudice Porta all’Annullamento della Sentenza
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: il giudice ha il dovere di pronunciarsi su tutte le richieste formulate dalle parti. Il caso in esame dimostra come un vizio di omessa pronuncia possa portare all’annullamento di una decisione, anche se di secondo grado. Analizziamo insieme la vicenda e le sue importanti implicazioni.
Il Fatto: l’Accordo Ignorato in Appello
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imputato per il reato previsto dall’articolo 489 del codice penale. Dopo la conferma della condanna in primo grado, seppur con una riforma della pena, l’imputato presentava appello.
Nel corso del giudizio di secondo grado, la difesa dell’imputato e il Pubblico Ministero raggiungevano un accordo. Tale ‘concordato’ si basava sulla rinuncia ai motivi di impugnazione da parte dell’imputato, in cambio della richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.
Nonostante questo accordo fosse stato formalmente presentato, la Corte d’appello emetteva la sua sentenza senza tenerne minimamente conto. La richiesta non veniva né accolta né rigettata; veniva semplicemente ignorata.
La Decisione della Cassazione e l’Omessa Pronuncia
Di fronte a questo ‘silenzio’ del giudice di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando proprio l’omessa pronuncia sull’accordo raggiunto con l’accusa. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato.
Le Motivazioni: il Dovere del Giudice di Valutare
La Corte di Cassazione ha evidenziato che la richiesta concordata tra le parti non era stata oggetto di alcuna valutazione, neppure di rigetto, da parte della Corte territoriale. Questo comportamento integra un chiaro profilo di omessa pronuncia, un vizio procedurale grave che lede il diritto di difesa e il corretto svolgimento del processo.
Il giudice non è obbligato ad accogliere la richiesta delle parti, ma ha il dovere ineludibile di prenderla in esame e di motivare la sua eventuale decisione contraria. Ignorare completamente un’istanza processuale equivale a non decidere su una parte della controversia sottoposta al suo giudizio.
Conclusioni
La conseguenza di tale vizio è stata drastica: la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata. Il processo, però, non si è concluso. Con la formula dell’annullamento con rinvio, il caso è stato trasmesso a una diversa Corte d’appello, quella di Salerno, che dovrà celebrare un nuovo giudizio. In questa nuova sede, i giudici avranno l’obbligo di valutare l’accordo tra le parti che era stato precedentemente ignorato. Questa pronuncia riafferma l’importanza del dialogo tra le parti nel processo penale e il dovere del giudice di considerare attentamente ogni istanza, garantendo così un giudizio completo ed equo.
Cosa succede se un giudice d’appello non valuta un accordo tra imputato e Pubblico Ministero?
La sentenza emessa è viziata da omessa pronuncia e può essere annullata dalla Corte di Cassazione, con conseguente rinvio del caso a un altro giudice per un nuovo giudizio.
Qual era l’oggetto dell’accordo non valutato dalla Corte d’appello nel caso specifico?
L’accordo prevedeva la rinuncia ai motivi d’appello da parte dell’imputato in cambio dell’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis del codice penale.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione?
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d’appello e ha rinviato il processo a una diversa sezione della Corte d’appello (quella di Salerno) per un nuovo esame.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1687 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1687 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME nato in Senegal il 25 marzo 1986;
avverso la sentenza del 16 maggio 2024 della Corte d’appello di Campobasso;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio della visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello d Campobasso ha sostanzialmente confermato la condanna pronunciata in primo grado (riformata solo in termini di trattamento sanzionatorio), ritenendo ricorrente responsabile del reato di cui all’art. 489 del codice penale.
Il ricorso, proposto nell’interesse dell’imputato, si articola in un unico motivo d’impugnazione con il quale si lamenta l’omessa valutazione del concordato sui motivi di appello.
3. Il motivo è fondato
Il ricorrente ha documentato il raggiungimento dell’accordo con il Pubblico Ministero (fondato sulla rinuncia ai motivi d’impugnazione, con applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.).
Tale richiesta non risulta oggetto di alcuna valutazione, neppure di rigetto, della Corte territoriale.
Sussiste, dunque, un profilo di omessa pronuncia e la sentenza va annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Salerno.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte d’appello di Salerno.
Così deciso il 15 ottobre 2024
Il Presidente
Il Consigliere NOME