Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 22265 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22265 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LECCE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto AVV_NOTAIO generale NOME
COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 9 gennaio 2024 il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha revocato la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale concessa a NOME COGNOME con provvedimento dello stesso Tribunale in data 16 giugno 2022, avendo ravvisato plurime condotte ostative alla prosecuzione della misura alternativa.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo con il quale ha eccepito la nullità del provvedimento per omessa notificazione dell’avviso al condanNOME dell’udienza camerale, ai sensi degli artt. 178, 179 e 606 cod. proc. pen.
La mancata conoscenza del procedimento avrebbe determiNOME l’assenza dell’interessato e del proprio difensore di fiducia, per come desumibile dal verbale di udienza.
Contestualmente, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di sorveglianza di Lecce (che ha provveduto in conformità) la sospensione clell’esecutività del provvedimento impugNOME a norma dell’art. 666, comma 7, cod. proc. pen.
Il AVV_NOTAIO generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
4. Il ricorso è fondato.
Dall’esame della documentazione presente nel fascicolo, consentita in ragione del vizio dedotto con il ricorso per cassazione, emerge che, effettivamente, nonostante la notificazione del decreto di fissazione dell’udienza del 9 gennaio 2014 sia stata disposta a mezzo dei Carabinieri di Cavallino, la predetta udienza è stata tenuta senza che sia pervenuta la prova dell’adempimento.
Deve quindi ritenersi, conformemente a quanto rilevato dal Tribunale di Sorveglianza di Lecce con il provvedimento di sospensione del 18 gennaio 2024, che sia stata preclusa al ricorrente ogni difesa, in violazione del diritto a contraddittorio.
Deve, pertanto, essere fatta applicazione del principio, consolidatosi per effetto dell’intervento delle Sezioni Unite di questa Corte, per cui «l’omessa notificazione dell’avviso della fissazione dell’udienza, in quanto equiparabile al decreto di citazione nel procedimento ordinario e attinente all’intervento
dell’interessato e alla sua assistenza tecnica, integra una nullità di ordine generale, assoluta e insanabile, dell’udienza e degli atti successivi, compresa l’ordinanza conclusiva, ai sensi del combiNOME disposto degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen.» (tra le altre, Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, COGNOME, Rv. 263598; Sez. 1, n. 16587 del 18/12/2015, dep. 2016, Stiranets, Rv. 267366; Sez. 1, n. 2418 del 29/04/1998, dep. 11/06/1998, COGNOME, Rv. 210773; Sez. 1, n. 3005 del 15/04/1999, dep. 20/05/1999, Chiovitti, Rv. 213387; Sez. 1, n. 5834 del 17/01/2011, dep. 16/02/2011, COGNOME, Rv. 249572; Sez. 1, n. 20449 del 28/03/2014, dep. 16/05/2014, COGNOME, Rv. 259614).
In tal senso rileva, anche Sez. 1, n. 43854 del 18/09/2019, COGNOME, Rv. 277327 che ha esteso il medesimo principio in punto di omessa notifica del rinvio a nuovo ruolo.
Non può trovare accoglimento la richiesta del AVV_NOTAIO generale di declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in quanto il provvedimento impugNOME non è stato, in alcun modo, rimosso essendone stata solo sospesa l’esecutività.
L’annullamento deve essere disposto con rinvio in adesione all’orientamento più recente secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, ove il provvedimento impugNOME sia affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, deve disporsi l’annullamento con rinvio, dovendosi applicare la regola generale di cui al combiNOME disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b) e 604, comma 4, cod. proc. pen., che prevede l’adozione di tale provvedimento qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen.» (Sez.. 1, n. 14568 del 21/12/2021, dep. 2022, Scaglione, Rv. 283306; Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, dep. 2021, Selis, Rv. 280524; Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020, COGNOME, Rv. 279397).
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Lecce.
Così deciso il 18/04/2024