Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10978 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10978 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOMECOGNOME nato a NAPOLI il 25/03/1995
avverso la sentenza del 20/11/2024 della Corte d’appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. udito il difensore
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 10.67.2023 li Tribunale di Monza aveva riconosciuto NOME COGNOME responsabile del delitto di ricettazione ascrittogli al capo A) della rubrica e, pertanto, esclusa la pur contestata recidiva, applicata la riduzione per !a scelta del rito abbreviato, l’aveva condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 400 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;
contestualmente, l’aveva assolto dal delitto di cui al capo B) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato;
la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto il vincolo della continuazione tra i fatti qui giudicati e quelli oggetto della sentenza irrevocabile resa dal Tribunale del capoluogo lombardo in data 21.11.2019 ed ha perciò rideterrninato la pena in quella di mesi 8 di reclusione ed euro 300 di multa a titolo di aumento su quella inflitta con la sentenza suindicata;
ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo del difensore che deduce violazione di legge processuale con riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., in relazione all’art. 601 cod. proc. pen.: eccepisce, infatti, l’omessa notificazione, al difensore di fiducia, del decreto di fissazione dell’udienza per il giudizio d’appello, recapitato ad un professionista omonimo; segnala che l’omissione ha determinato una nullità insanabile avendo il difensore appreso del giudizio d’appello soltanto con la comunicazione delle conclusioni del Procuratore Generale, intervenuta quando era ormai decorso il termine per avanzare richiesta di trattazione in presenza;
la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
5. Il ricorso è fondato
L’esame degli atti, consentito alla Corte alla luce della natura processuale del motivo (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, Rv. 273525 – 01; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304 – 01; conf., già, Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01) ha premesso di verificare che nel giudizio di primo grado, definito con sentenza del Tribunale di Monza del 10/07/2023, il COGNOME era difeso, di fiducia, dall’Avvocato NOME COGNOME.
Con dichiarazione resa in data 13/10/2023 presso la Casa di Reclusione di Portogruaro, l’odierno ricorrente aveva nominato proprio difensore di fiducia l’Avv. NOME COGNOME del foro di Napoli, con studio in INDIRIZZO cui aveva conferito procura speciale al fine di impugnare la sentenza del Tribunale di Monza: nell’occasione, il COGNOME aveva dichiarato di revocare “ogni altra precedente nomina”.
All’atto della adozione del decreto di cui all’art. 601 cod. proc. pen., pertanto, l’Avv. NOME COGNOME era, pertanto, l’unico difensore di fiducia (e procuratore speciale) dell’imputato.
In data 18/09/2024 era stata inoltrata al difensore – via PEC comunicazione della data di celebrazione del giudizio d’appello: se non ché, l’atto era stato inviato all’indirizzo mail EMAIL mentre l’indirizzo PEC del difensore di fiducia era EMAIL che, oltre ad essere indicato nell’atto di nomina, è proprio quello cui è stata inviata la comunicazione per la fissazione del giudizio di legittimità.
Trattandosi, inoltre, di nullità assolute, non è consentito affermarne la irrilevanza per effetto dell’intervenuta conoscenza che il difensore abbia avuto aliunde della data di celebrazione del processo d’appello (cfr., su questo principio, ad esempio, Sez. 6, n. 21848 del 21/05/2015, COGNOME, Rv. 263629 – 01; Sez. 6, n. 48467 del 08/11/2023, Dedej Rv. 285452 – 01).
Ed in effetti, nessuna ipotesi di sanatoria della nullità si è verificata nel caso di specie poiché né la difesa ha rinunciato espressamente a farla valere né si è avvalsa delle facoltà cui l’atto omesso era finalizzato a garantire quali, in particolare, la possibilità di avanzare tempestivamente la richiesta di trattazione in presenza del processo.
Si impone, perciò, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Milano.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Milano per ulteriore corso. Così è deciso, 26/02/2025