Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20929 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20929 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/05/2025
– Presidente –
NOME DI NOME COGNOME
R.G.N. 12681/2025
CARMINE RUSSO
SENTENZA
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto sul ricorso proposto da: COGNOME nato a PALERMO il 14/09/1978 avverso l’ordinanza del 25/02/2025 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di Torino udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha disposto la revoca dell’affidamento in prova ai servizi sociali (misura alternativa alla detenzione disposta con ordinanza del medesimo Tribunale di sorveglianza del 15/11/2023) con efficacia ex tunc, ossia a far data dal 16/11/2023, nei confronti di NOME COGNOME per aver questi tenuto una condotta in tal senso rilevante ex art. 51-ter legge 26 luglio 1975, n. 354.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME deducendo vizi rilevanti ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciata inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità assoluta, stante la mancata comunicazione all’interessato del decreto di fissazione dell’udienza camerale tenutasi il 25/02/2025; COGNOME restato assente, dunque, proprio a causa di tale omessa citazione, per cui viene in rilievo una nullità assoluta e insanabile, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata mancanza di motivazione, atteso che Ł stata assunto tale decisione senza tener conto delle difese che l’odierno ricorrente avrebbe potuto presentare.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, in quanto la mancata citazione dell’interessato determina la nullità della decisione del Tribunale di sorveglianza, in quanto assunta in violazione del disposto dell’articolo 666 comma 3 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
¨ anzitutto noto l’insegnamento della Corte di cassazione, che ha ripetutamente chiarito come – allorquando venga posta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, deducendosi quindi un “error in procedendo” – quest’ultimo Ł giudice dei presupposti della decisione contestata, sulla quale esplica il proprio controllo, quale che sia il ragionamento seguito in sede di merito per giustificarla e quale che sia l’apparato motivazione esibito. Deriva da ciò che questa Corte – in presenza di una doglianza di carattere processuale – può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice a quo e così, ove necessario anche accedendo agli atti, Ł tenuta a valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, pure laddove essa non appaia correttamente giustificata, ovvero giustificata solo “a posteriori (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, COGNOME, Rv. 275636 – 01; Sez. 5, n. 19388 del 26/02/2018, COGNOME, Rv. 273311; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, COGNOME, Rv. 255304).
Con il primo motivo di ricorso, la difesa si duole del mancato avviso per l’udienza camerale, celebratasi dinanzi al Tribunale di sorveglianza; la doglianza Ł fondata e riveste carattere assorbente nei confronti del secondo motivo, che presenta un connotato di stretta consequenzialità logica, rispetto al primo. La verifica del contenuto dell’incarto processuale rivela, infatti, la mancanza della suddetta comunicazione e, quindi, la correttezza della censura.
La giurisprudenza di legittimità, sul punto specifico, Ł unanime nel ritenere che tale situazione concretizzi una nullità assoluta (così Sez. 1, n. 21375 del 02/03/2023, Coderoni, Rv. 284540 – 01, a mente della quale: ‹‹L’omessa notificazione all’interessato dell’avviso di fissazione
dell’udienza dinanzi al tribunale di sorveglianza dà luogo a nullità assoluta del provvedimento conclusivo del procedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen.››; nello stesso senso si erano espresse Sez. 1, n. 26791 del 18/06/2009, COGNOME, Rv. 244657 – 01 e Sez. 1, n. 41139 del 17/10/2002, Camporotondo, Rv. 222718 – 01).
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Torino.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Torino.
Così Ł deciso, 29/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME