Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30066 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30066 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a VOGHERA il 15/11/1978
avverso l’ordinanza del 11/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/serrtite le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore genera dott. NOME COGNOME che chiede l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiara l’inefficacia dell’ordinanza dello stesso Tribunale nella parte in cui concedeva a NOME Fontana l’affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena di una sentenza condanna esecutiva.
Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione COGNOME, tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo violazione degli artt. 678, 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pe per non essere stata disposta la tempestiva notificazione al condannato e al difensore d’uffici dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale dinanzi al Tribunale di sorveglianza di Tori Rileva la difesa che la notifica per detta udienza a mani di COGNOME avveniva solo in data 1 marzo 2025, ad opera dei carabinieri di Godiasco, e, quindi, successivamente all’udienza, tenutasi 1’11 marzo 2025; e che non veniva effettuata notifica ad un difensore di uffici nonostante la rinuncia al mandato dei difensori di fiducia.
La difesa insiste, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato con riguardo all’omessa notifica al condannato.
Dalla consultazione degli atti allegati al fascicolo proveniente dal Tribunale di sorveglia di Torino insieme al provvedimento impugnato, emerge che veniva omessa la notifica al condannato dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale dell’Il marzo 2025 dinanzi a detto Tribunale, rectius veniva effettuata ad opera del personale della Stazione dei carabinieri di Godiasco Salice Terme a Fontana in data 12 marzo 2025 e, quindi, il giorno successivo all’udienza. Risulta, invece, effettuata, come peraltro ammesso dallo stesso ricorrente tempestiva notifica della fissazione dell’udienza ai difensori di fiducia, rispetto alla qua non rileva la loro successiva rinuncia al mandato.
Quanto a quest’ultimo profilo, invero, la rinuncia al mandato difensivo non comporta l’obbligo, per il giudice, di nominare a chi non abbia provveduto a una nuova designazione fiduciaria, un difensore d’ufficio, essendo quello rinunciante onerato della difesa all’intervento di una nuova nomina (con precipuo riguardo alla cognizione Sez. 2, n. 7313 del 08/01/2025, COGNOME, Rv. 287555)
L’ordinanza impugnata va annullata, atteso che l’omessa notificazione all’interessato dell’avviso di fissazione dell’udienza dinanzi al tribunale di sorveglianza dà luogo a nul assoluta del provvedimento conclusivo del procedimento, ai sensi del combinato disposto degli
artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 21375 d
02/03/2023, COGNOME, Rv. 284540).
2. Consegue all’annullamento il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino per nuov esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di
Torino.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2025.